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Costituzionale
Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Legge 11 gennaio 1943, n. 138
- Aggiornato al
- 17 luglio 2011
- Articoli
- 39
- Versioni storiche
- 71
- Art. 1E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai…
- Art. 2L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e…
- Art. 3L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero…
- Art. 4Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni…
- Art. 5L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui…
- Art. 6L'assistenza dell'Ente comprende: 1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e…
- Art. 7Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente articolo competono di…
- Art. 8Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle…
- Art. 9Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di…
- Art. 10Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che…
- Art. 11I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo…
- Art. 12Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il…
- Art. 13Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per…
- Art. 14Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'istituto; b) convoca e presiede il…
- Art. 15Il Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti membri nominati…
- Art. 16Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare ad intervenire, con…
- Art. 17Spetta al Consiglio di amministrazione: 1) deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni…
- Art. 18Il Comitato esecutivo e' composto dei seguenti membri: 1)Il presidente; 2) i due…
- Art. 19I componenti del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo durano in carica fino…
- Art. 20Il Comitato esecutivo: 1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente; 2)…
- Art. 21senza rubricaabrogato
- Art. 22senza rubricaabrogato
- Art. 23senza rubricaabrogato
- Art. 24Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un…
- Art. 25Il Collegio sindacale deve: a) rivedere e controllare le scritture contabili; b) fare…
- Art. 26Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su…
- Art. 27I Comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie…
- Art. 28Il Comitato provinciale: 1) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni…
- Art. 29Il Comitato provinciale, allo scopo di studiare particolari problemi di categoria…
- Art. 30Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dai beni immobili e mobili e dai valori che…
- Art. 31I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati: 1) in titoli di Stato o…
- Art. 32Costituiscono entrate dell'Ente: a) i contributi ad esso spettanti; b) gli interessi…
- Art. 33senza rubricaabrogato
- Art. 34L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31…
- Art. 35Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi…
- Art. 36In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di…
- Art. 37Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore…
- Art. 38La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale…
- Art. 39Il Ministro per le corporazioni puo' ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento…
