Alle spese occorrenti per il Parco nazionale del Circeo sara' provveduto:

  • a)con una somma, non superiore a lire cinquantamila annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
  • b)con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni;
  • c)col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.

Testo vigente dal 5 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-01-25;285~art13 · fonte del testo

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