Corte costituzionale

Sentenza n. 996/1988

Altra decisione · depositata il 27/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

  • art. 11d.P.R. 11/1972
  • art. 11d.l. 1051/1967

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

l'11 maggio 1984, depositato in cancelleria il 23 successivo ed

iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1984, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

dell'Agricoltura e Foreste del 21 febbraio 1984 (G.U. del 15 marzo

1984, n. 75) dal titolo: "Attribuzione ai capi degli Ispettorati

provinciali dell'agricoltura nelle province di trascurabile

importanza olivicola dei compiti assegnati alla commissione

provinciale olio, relativamente alla campagna 1983-84 e successive";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato a seguito del decreto del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, emesso in data 1 febbraio 1984, con

il quale si è stabilito che, per le province ritenute di

trascurabile interesse per la produzione olivicola (fra cui ne sono

state individuate otto facenti parte della Lombardia: Bergamo, Como,

Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese), i compiti

spettanti alle "Commissioni provinciali olio" (disciplinate dall'art.

11 del d.l. 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18

gennaio 1968, n. 10) siano attribuiti, a partire dalla campagna

1983-1984, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. La

ricorrente ritiene che con tale decreto sia stata invasa la sfera di

competenza regionale in materia di "organizzazione interna" dei

propri uffici (che l'art. 123 Cost. demanda agli Statuti), dato il

carattere regionale che i detti ispettorati e i relativi uffici hanno

assunto a seguito dell'art. 11, lett. b, del d.P.R. 15 gennaio 1972,

n. 11, che annovera esplicitamente i citati ispettorati tra gli

uffici trasferiti. Su di essi, del resto, la stessa Regione Lombardia

ha già dettato le norme organizzative e sul personale con le leggi

regionali 3 luglio 1972, n. 16 (art. 9) e 1 agosto 1979, n. 42 (art.

48 e allegato, parte quarta).

In altri termini, ad avviso della ricorrente, lo Stato, mentre

sarebbe legittimato a delegare con proprio atto legislativo funzioni

amministrative alle regioni, non potrebbe affidare compiti, mansioni

ed esercizio di proprie funzioni a uffici e dipendenti regionali

attraverso un decreto ministeriale, basato, oltretutto, su leggi

anteriori all'attuazione dell'ordinamento regionale. Tanto più ciò

vale, conclude la ricorrente, se si considera che, nell'affidare gli

anzidetti compiti, il decreto impugnato ha direttamente attribuito

potestà provvedimentali a dipendenti regionali (le quali sono

riservate, per Statuto, alla sola Giunta) ed ha stabilito

un'organizzazione interna degli uffici diversa da quella disposta dal

legislatore regionale, che non ha minimamente previsto la figura dei

"capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura".

2. - Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura osserva, innanzitutto, che il decreto-legge n. 1051

del 1967, nel dare attuazione ai regolamenti C.E.E. 22 settembre 1966

n. 133 e 26 ottobre 1967 n. 754 in materia di grassi e di olio

d'oliva e nel demandare all'A.I.M.A. la corresponsione ai produttori

dell'integrazione di prezzo ivi prevista (art. 1), ha disciplinato la

relativa procedura (artt. 3 e segg.) stabilendo che al pagamento

avrebbe provveduto l'ispettorato provinciale dell'alimentazione

previo parere di commissioni provinciali appositamente istituite, le

quali, nelle province con trascurabile produzione olivicola,

sarebbero state surrogate dai "capi degli ispettorati provinciali

dell'agricoltura (art. 11), i cui compiti in materia sarebbero stati

determinati con un successivo decreto ministeriale. Il D.M. 21

febbraio 1984, qui impugnato, ha dato attuazione a quest'ultima

disposizione individuando le province con trascurabile produzione

olivicola e attribuendo ai capi degli ispettorati gli stessi compiti

affidati alle predette commissioni.

Secondo la difesa dello Stato, in base al principio della

necessaria cooperazione fra organi centrali e periferici, desumibile

dall'art. 118 Cost., potrebbe ammettersi che lo Stato possa

utilizzare direttamente, per funzioni minori (specie se esecutive)

gli uffici e il personale degli enti autonomi, comprese le regioni.

Il principio invocato, sempre secondo l'Avvocatura, oltre ad essere

stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, avrebbe avuto

una puntuale conferma nell'art. 107, primo comma, del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, che, ancorché si riferisca espressamente

all'avvalimento di uffici od organi tecnici statali da parte delle

regioni, intenderebbe riconoscere un più ampio principio

collaborativo, di cui quella indicata rappresenterebbe solo una delle

possibili applicazioni.

L'istituto dell'avvalimento di uffici di altro ente, che esprime

un principio di economia di strutture e di mezzi amministrativi, non

deve comportare, secondo la difesa dello Stato, alterazioni di un

certo momento nello svolgimento della normale attività degli stessi

uffici, dovendo essere demandati compiti che possano venir assolti

nell'ambito di funzioni connaturali alla loro ordinaria competenza,

con l'usuale dispiego di mezzi materiali e procedure e secondo tipici

schemi organizzatori propri dell'ufficio attributario. Nel caso in

esame, ad avviso dell'Avvocatura, questi principi sarebbero

pienamente osservati, in quanto il complesso di compiti, per lo più

vincolati, attribuito dal decreto impugnato agli uffici regionali non

determinerebbe apprezzabile modificazione delle mansioni ordinarie

degli stessi, esigendosi da essi un impegno, anche quantitativo, solo

marginale negli adempimenti istruttori ad essi demandati.

Per tali ragioni, conclude l'Avvocatura, l'atto impugnato non

comporterebbe un'interferenza da parte dello Stato nel potere

organizzatorio spettante alle regioni, tanto più che non si potrebbe

dare soverchio peso all'espressione usata dal decreto ministeriale in

relazione ai "capi degli ispettorati", volendosi riferire l'atto

impugnato alla persona o alle persone preposte ai suddetti uffici, e

non già istituire figure non previste nell'organizzazione regionale. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il conflitto di attribuzione oggetto del presente giudizio è

stato sollevato dalla Regione Lombardia, che ritiene invasa la

propria sfera di competenza in materia di organizzazione interna

regionale (art. 123 Cost.) da parte del decreto del Ministro

dell'agricoltura e foreste 21 febbraio 1984 ("Attribuzione ai capi

degli ispettorati provinciali dell'agricoltura nelle province di

trascurabile importanza olivicola dei compiti assegnati alla

commissione provinciale olio, relativamente alla campagna 1983-84 e

successive"), che, in attuazione dell'art. 11, u.c., d.l. 21 novembre

1967, n. 1051 (convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10), dopo

aver individuato le province di trascurabile importanza per la

produzione olivicola (fra le quali otto situate in Lombardia), ha

"attribuito" ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura i

compiti di norma spettanti alle "commissioni provinciali olio",

previste dall'art. 11, comma quinto, del ricordato d.l. n. 1051 del

1967.

A sostegno del proprio ricorso, la Regione Lombardia argomenta

che, poiché i predetti ispettorati sono stati trasferiti alle

regioni dall'art. 11, lett. b, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, il

decreto impugnato realizzerebbe un'illegittima assegnazione di

compiti statali a uffici regionali, la quale sarebbe tanto più

ingiustificata in quanto atterrebbe a potestà provvedimentali,

riservate per Statuto alla Giunta, e concernerebbe figure, come i

"capi degli ispettorati", che non sono previsti nell'organizzazione

della Regione stessa.

2. - Il ricorso è infondato, poiché quella che impropriamente è

definita nel decreto impugnato come "attribuzione" ai capi degli

ispettorati provinciali dell'agricoltura dei compiti spettanti alle

commissioni di cui all'art. 11, comma quinto, del d.l. n. 1051 del

1967, è in realtà una forma di avvalimento di uffici regionali da

parte dello Stato, che in ipotesi è esercitata nell'osservanza dei

criteri di validità e dei limiti propri di codesto istituto.

2.1. - Va preliminarmente precisato che, come questa Corte ha già

affermato (sent. n. 216 del 1987), le funzioni che il decreto

impugnato intende "attribuire" ai "capi degli ispettorati provinciali

dell'agricoltura" sono indubbiamente di spettanza statale.

Esse, infatti, ineriscono a un regime di aiuto alla produzione

dell'olio di oliva, che, avendo come obiettivo la tutela della

produzione interna rispetto a quella extra-comunitaria e la

promozione di una sufficiente offerta di olio d'oliva, tende a

garantire un reddito adeguato ai produttori operanti all'interno

della C.E.E. attraverso la corresponsione di un contributo

integrativo pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla

produzione e quello indicativo di mercato, in genere inferiore al

primo. In altre parole, come questa Corte ha precisato nella sentenza

prima citata, le funzioni considerate, essendo collegate

all'erogazione di un'integrazione del reddito che il produttore

ricava dal libero gioco della domanda e dell'offerta e configurando

pertanto una misura di sostegno del mercato agricolo attraverso

un'integrazione di prezzo diretta a remunerare gli elevati costi di

produzione dell'olio di oliva, attengono sicuramente alla

"regolazione del mercato" (v. anche sentt. nn. 304 e 433 del 1987).

Inoltre, inserendosi in un regime di aiuti che è correlato a un più

generale intervento comunitario (dettagliatamente disciplinato da

molteplici regolamenti del Consiglio e della Commissione della

C.E.E.) e che è diretto a soddisfare l'interesse della produzione

olivicola su tutto il territorio nazionale in base a indirizzi

unitari e non frazionabili, le predette funzioni danno vita a un

intervento di interesse nazionale (v. sentt. nn. 142 del 1972, 216

del 1987). Per tali caratteri, dunque, esse ricadono nella competenza

dello Stato, ai sensi dell'art. 71, lett. b, del d.P.R. n. 616 del

1977.

Nel disciplinare l'esercizio di tali funzioni, il legislatore

nazionale, a partire dal d.l. 6 novembre 1966, n. 912 (convertito

nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143), ha stabilito una complessa

procedura (confermata, poi, da numerosi altri provvedimenti

legislativi, fra cui il ricordato d.l. n. 1051 del 1967), per effetto

della quale, mentre è dato all'Azienda di Stato per gli Interventi

nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) il compito di corrispondere

l'integrazione di prezzo sopra menzionata, è nel contempo previsto

che, per tale compito, l'Azienda si avvalga degli Ispettorati

provinciali dell'alimentazione, ai quali sono affidate, allo scopo,

funzioni istruttorie (ricevimento delle domande, verifica della

quantità di olio da ammettere all'aiuto, quantificazione dell'aiuto

stesso) ed esecutive (liquidazione dell'integrazione).

Sempre per effetto dei medesimi provvedimenti legislativi, gli

ispettorati, nello svolgimento delle predette funzioni, sono

affiancati dalle "commissioni provinciali olio", aventi compiti di

proposta (poi venuti meno), consultivi e di controllo, fra i quali

sono ricompresi tanto quello di esprimere pareri sulla concessione

dell'integrazione di prezzo, quanto quello di quantificare l'olio da

ammettere all'integrazione, sulla base di un procedimento di verifica

degli altri dati allegati (quantità e tipo di olive date, etc.), nei

casi eccezionali in cui venisse a mancare la denuncia del frantoiano

sulla quantità di olio molita. Gli stessi provvedimenti prevedono

poi - ed è a questo proposito che è sorto il presente conflitto -

che, per le zone ritenute di trascurabile importanza per la

produzione olivicola - zone da individuarsi con un successivo decreto

ministeriale -, i compiti spettanti alle commissioni provinciali da

ultimo menzionate sarebbero stati affidati, sempre con il futuro

decreto ministeriale, ai capi degli ispettorati provinciali

dell'agricoltura (art. 11, u.c., d.l. n. 1051 del 1967).

2.2. - Intervenuto, con il d.P.R. n. 11 del 1972, il trasferimento

alle regioni degli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e

foreste, il rapporto di avvalimento già esistente tra l'A.I.M.A. e i

predetti ispettorati, divenuti nel frattempo regionali, è

automaticamente continuato in virtù delle regole che presiedono al

trasferimento di funzioni e, in particolare, al principio di

integrità delle funzioni trasmesse agli uffici succeduti a quelli

trasferiti. Più precisamente, poiché i compiti istruttori ed

esecutivi che gli ispettorati dovevano compiere per conto

dell'A.I.M.A., come uffici statali periferici di cui l'Azienda si

avvaleva, erano determinati, quanto a contenuti e a titolo giuridico,

dai ricordati provvedimenti legislativi anteriori al d.P.R. n. 11 del

1972 e poiché con il trasferimento alle regioni degli ispettorati

medesimi gli uffici regionali erano succeduti agli stessi in ogni

loro rapporto e funzione, l'avvalimento da parte dell'A.I.M.A. dei

predetti uffici non poteva non continuare sulla base e nei termini

stabiliti dai menzionati provvedimenti legislativi (d.l. n. 1051 del

1967 e successive modificazioni), quantomeno fintantoché le regioni

non avessero ridisciplinato la materia modificando la ripartizione

dei compiti tra gli uffici trasferiti.

Siffatta continuità dell'esercizio, da parte dei suddetti

Ispettorati, delle funzioni istruttorie ed esecutive collegate al

rapporto di avvalimento con l'A.I.M.A. è stata, del resto,

confermata da una duplice esplicita manifestazione di volontà sia

della Regione Lombardia, sia dello Stato. La prima, infatti,

contrariamente a quanto affermato dalla sua difesa nel presente

giudizio, non ha ancora ridisciplinato le anzidette funzioni, ma,

proprio attraverso una delle norme che erroneamente vengono addotte

come prova del contrario, ha stabilito che gli uffici periferici del

Ministero dell'agricoltura trasferiti alla regione "continuano a

esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte", in

attesa di una nuova disciplina legislativa regionale delle funzioni

dei corrispondenti servizi (art. 9, comma primo, legge Reg. Lombardia

3 luglio 1972, n. 16). Da parte sua, lo Stato - pur dopo l'entrata in

vigore della legge 14 agosto 1982, n. 610, che, riordinando

l'A.I.M.A., ha riconosciuta la possibilità che tale azienda, in

relazione alle funzioni in considerazione, instauri rapporti di

"avvalimento collaborativo" con le regioni, "stipulando con esse

apposite convenzioni di durata anche poliennale" (art. 3, lett. e) ha

confermato, attraverso il decreto del Ministro dell'agricoltura 2

gennaio 1985 (art. 20), di voler continuare ad avvalersi degli uffici

regionali in questione, sulla base delle funzioni da questi prestate

in base al d.l. n. 1051 del 1967, come modificato da successive

disposizioni di legge e, in particolare, dal d.l. 18 dicembre 1970,

n. 1012 (convertito in legge 12 febbraio 1971, n. 8).

Posto in questione da un ricorso per conflitto di attribuzione

sollevato dalla stessa Regione Lombardia, il rapporto di avvalimento

sopra descritto - che fino a questo momento si è conservato identico

alla disciplina ricevuta dai provvedimenti legislativi anteriori al

d.P.R. n. 11 del 1972, per effetto del ricordato principio di

integrità delle funzioni passate alle regioni in conseguenza del

trasferimento alle medesime degli uffici ad esse preposti - è stato

ritenuto da questa Corte pienamente rispettoso dei principi

costituzionali concernenti la possibilità dello Stato di avvalersi

di uffici regionali, nell'ambito della necessaria cooperazione che

presiede ai rapporti tra apparati statali e enti regionali (v. sent.

n. 216 del 1987).

2.3. - Con il ricorso della Regione Lombardia in esame si contesta

un ulteriore aspetto della disciplina ora descritta, che, pur se

riguarda funzioni ausiliarie svolte a favore degli ex ispettorati

utilizzati dall'A.I.M.A. e, come tali, accessorie al rapporto di

avvalimento oggetto della pronunzia appena citata, presenta profili

giuridici diversi dal caso precedente. E la diversità è data dal

fatto che i compiti spettanti alle "commissioni speciali olio", che,

nelle zone a trascurabile produzione olivicola, dovevano essere

attribuiti con un successivo decreto ministeriale ai "capi degli

ispettorati provinciali dell'agricoltura" in base all'art. 11, u.c.,

del d.l. n. 1051 del 1967, non erano ancora stati concretamente

conferiti a questi ultimi al momento del loro trasferimento alle

regioni.

Detto in altre parole, mentre nel caso precedentemente giudicato,

questa Corte ha potuto arguire che le funzioni regionali ereditate

dagli uffici periferici del Ministero dell'Agricoltura e già

esercitate da questi per conto dell'A.I.M.A. continuavano a permanere

in un identico rapporto di avvalimento verso la suddetta azienda di

Stato, in quanto trasferite nell'integrità dei loro rapporti come

definiti dai provvedimenti legislativi anteriori (d.l. n. 1051 del

1967 e successive modificazioni), al contrario lo stesso ragionamento

non può valere per la risoluzione del conflitto qui in discussione,

per la semplice ragione che una continuità delle funzioni

precedentemente svolte non è neppure concepibile in mancanza di una

concreta attribuzione delle stesse prima del trasferimento.

In realtà, l'effettiva imputazione ai "capi degli ispettorati

provinciali dell'agricoltura" dei compiti spettanti alla "commissione

provinciale olio" - in particolare, del parere sulla concessione

dell'integrazione di prezzo di cui al d.l. n. 1051 del 1967 e della

quantificazione dell'olio ammesso alla suddetta integrazione nel caso

in cui quella non sia indicata - è stata operata soltanto con il

decreto del Ministro dell'agricoltura 21 febbraio 1984, a seguito

della (prima) individuazione delle province a trascurabile produzione

olivicola ( ex art. 11, u.c., del decreto-legge appena citato). Ed è

proprio questo l'atto impugnato nel presente giudizio, in quanto,

demandando a uffici (divenuti) regionali compiti connessi

all'espletamento di funzioni statali, è ritenuto invasivo delle

competenze che le regioni vantano, a norma dell'art. 123 Cost.,

sull'organizzazione dei propri uffici.

Per la verità, tale decreto ministeriale non è privo di

improprietà, che sono tuttavia superabili in via interpretativa. La

prima concerne proprio il punto-chiave del decreto stesso, laddove si

parla di "attribuzione" delle funzioni definite dall'art. 11 del d.l.

n. 1051 del 1967 a uffici trasferiti da tempo alle regioni. È chiaro

che, interpretando il decreto sulla base delle norme di legge di cui

si pone come attuazione (art. 11, u.c., del d.l. n. 1051 del 1967) e

nel quadro della ripartizione di competenze (successivamente)

delineato nella legislazione nazionale (dd.PP.RR. n. 11 del 1972 e n.

616 del 1977), quell'espressione non sta a significare altro che la

decisione dello Stato di far esercitare le predette funzioni, che,

giova ricordarlo, sono rimaste di competenza statale, agli uffici

regionali corrispondenti agli anzidetti ispettorati provinciali (per

la Lombardia i "servizi provinciali per l'agricoltura" ex l. reg. 1

agosto 1979, n. 42, allegato, parte quarta), in armonia, del resto,

con il rapporto di avvalimento già instaurato in ordine alle

funzioni di cui quelle in contestazione sono accessorie.

Del pari superabile in via interpretativa è una seconda, meno

grave, improprietà: quella attinente agli organi destinatari delle

funzioni in discussione, che sono indicati come i "capi degli

ispettorati provinciali dell'agricoltura". Anche in tal caso, come ha

sostenuto l'Avvocatura dello Stato, per le ragioni appena esposte

deve intendersi che il riferimento sia diretto alle persone preposte

agli uffici regionali corrispondenti ai predetti ispettorati

provinciali, potendosi giustificare il ricorso all'antica

denominazione con un'esigenza di economia e di chiarezza di

linguaggio, dato che ogni regione può conferire ai corrispondenti

uffici collocazioni e sigle diverse.

2.4. - Posto, dunque, che si tratta di un'ipotesi di avvalimento

di uffici regionali da parte dello Stato - ipotesi che questa Corte

ha già giudicato, in via di principio, conforme a Costituzione

(sentt. nn. 23 del 1957, 216 del 1987) - ai fini della risoluzione

del presente conflitto occorre vagliare se lo Stato possa avvalersi

di uffici regionali con decisione unilaterale, come quella adottata

nel caso con il d.m. 21 febbraio 1984.

Quando l'avvalimento non sia direttamente disposto da una legge

nazionale come particolare forma di collaborazione tra uffici statali

e uffici regionali, la possibilità dello Stato di instaurare tale

forma di cooperazione con le regioni, che risponde indubbiamente a un

principio di economia nell'uso dei mezzi amministrativi, va in ogni

caso bilanciata con la necessaria salvaguardia dell'autonomia

organizzativa che ogni regione vanta sui propri uffici in forza

dell'art. 123 della Costituzione. Questa esigenza, proprio perché

postula un bilanciamento, non può portare, come vorrebbe la Regione

ricorrente, alla negazione totale della possibilità dello Stato di

instaurare unilateralmente rapporti di avvalimento con uffici

regionali, ma conduce piuttosto a una diversa, più elastica, regola,

la quale dipende dall'eventualità, o meno, che l'utilizzazione da

parte dello Stato di uffici regionali, per il tipo e la dimensione di

prestazioni richieste, arrechi alterazioni significative

nell'organizzazione delle regioni ovvero comporti un sostanziale

turbamento nello svolgimento della normale attività degli uffici

regionali.

Nel caso che l'avvalimento sia tale da rendere probabile la

realizzazione dell'una o dell'altra eventualità ora accennate, esso

non può essere stabilito senza la stipula di apposite convenzioni

dirette a regolare i vari aspetti del reciproco rapporto che si vuol

istaurare. In tal senso è orientata, del resto, proprio la

legislazione nazionale a proposito della possibilità dell'A.I.M.A.

di avvalersi degli uffici regionali per lo svolgimento in sede locale

delle sue varie funzioni, compresa la concessione dell'integrazione

di prezzo ai produttori di olio d'oliva (v. art. 3, lett. e, legge n.

610 del 1982, sopraricordato). Nello stesso senso è l'orientamento

generale dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, quando

prevede ipotesi di avvalimento dotate di un minimo di complessità,

esige appunto la convenzione tra le parti per regolare i reciproci

rapporti (v. ad esempio, per restare nel campo dell'agricoltura, gli

artt. 68, u.c., e 71, lett. c, del decreto medesimo). E al medesimo

risultato porta soprattutto la giurisprudenza di questa Corte che,

nel riconoscere un particolare valore e una particolare efficacia al

principio cooperativo, ha affermato che "quando concorre una

molteplicità di interessi eterogenei, riferiti a soggetti diversi e

tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione deve

provvedersi attraverso intese" (sentt. nn. 286 del 1985, 175 del

1976).

Tuttavia, nel caso in cui l'avvalimento non è in grado di

comportare alterazioni significative nell'organizzazione degli uffici

che si intende utilizzare, né di produrre un sostanziale turbamento

nello svolgimento della normale attività degli stessi uffici, ma

suppone, piuttosto, l'affidamento di compiti di non rilevante

entità, che siano connaturali alla loro ordinaria competenza e siano

assolvibili con l'usuale dispiego dei loro mezzi materiali e secondo

gli schemi organizzatori loro propri, esso può essere disposto dallo

Stato con atto unilaterale senza comportare, con ciò stesso,

un'illegittima interferenza nell'autonomia organizzatoria dell'ente i

cui uffici si intende utilizzare.

Non vi può essere dubbio che nel caso dedotto in giudizio con il

presente conflitto di attribuzione si versi nell'ultima fra le

ipotesi delineate. Infatti, come ha esattamente osservato

l'Avvocatura dello Stato, i compiti demandati agli uffici regionali

istituiti in luogo dei "capi degli ispettorati provinciali

dell'agricoltura" non comportano apprezzabili modificazioni nelle

funzioni ordinariamente espletate da quegli uffici, sia perché

suppongono un impegno quantitativo assolutamente marginale

(trattandosi di zone a trascurabile produzione olivicola), sia

perché non esigono strutture o mezzi materiali e personali

aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente posseduti dagli stessi

uffici (risolvendosi, quei compiti, nell'espressione di un parere

sulla concessione dell'integrazione di prezzo e nella determinazione

dei quantitativi di olio ammissibili all'integrazione stessa negli

eccezionali casi in cui non siano attestati dal frantoiano).

Per tali ragioni, non si può non concludere che lo Stato abbia

correttamente esercitato un suo potere quando, con il decreto del

Ministro dell'agricoltura 21 febbraio 1984, ha demandato agli uffici

regionali succeduti ai "capi degli ispettorati provinciali

dell'agricoltura" i compiti che l'art. 11 del d.l. n. 1051 del 1967

attribuisce alla "commissione provinciale olio", ivi prevista.

3. - Questa conclusione è, tuttavia, contestata dalla Regione

ricorrente con un argomento anticipatamente prospettato, che non

appare comunque fondato.

La Regione Lombardia sostiene che i compiti affidati in

avvalimento ai responsabili degli uffici regionali sopra menzionati

modificherebbero sostanzialmente un connotato fondamentale

dell'organizzazione amministrativa della Regione stessa, in quanto

comporterebbero un conferimento ai predetti uffici di potestà

provvedimentali, che sono statutariamente riservate soltanto alla

Giunta regionale (art. 21, n. 11, St. Lomb.). Così, in realtà non

è, poiché l'esercizio delle funzioni demandate, con l'atto

impugnato, agli anzidetti uffici regionali consiste in attività

collegate a procedimenti amministrativi di secondo grado, che, come

tali, esauriscono i loro effetti all'interno del procedimento

principale.

Più precisamente, a tali uffici si richiede, innanzitutto,

l'espressione di un parere agli organi competenti a concedere

l'integrazione di prezzo prevista da regolamenti comunitari e dal

d.l. n. 1051 del 1967 (e successive modificazioni) a favore dei

produttori di olio di oliva nelle zone a trascurabile produzione

olivicola; in secondo luogo, la quantificazione dell'olio di oliva

prodotto nelle zone ora ricordate da ammettere all'integrazione di

prezzo nelle ipotesi eccezionali previste dall'art. 4, comma quarto,

del d.l. n. 1051 del 1967, quantificazione che, per espresso disposto

legislativo, va compiuta attraverso una procedura di controllo di una

serie di dati allegati alla domanda per l'integrazione (artt. 11,

lett. b), e 4, comma quinto, del d.l. appena citato). Appare,

pertanto, chiaro da questa sommaria descrizione che in nessuno dei

casi previsti (espressione di un parere e controllo sui dati

denunciati in ordine alla quantificazione dell'olio ammesso

all'aiuto) richiede agli uffici regionali di cui lo Stato intende

avvalersi l'esercizio di potestà provvedimentali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato avvalersi degli uffici regionali,

succeduti, in virtù dell'art. 11, lett. b), del d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 11, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura,

per l'esercizio dei compiti che l'art. 11, u.c., del d.l. 21 novembre

1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e

successive modificazioni, demanda ai capi dei predetti ispettorati

provinciali in materia di concessione dell'integrazione di prezzo ai

produttori di olio di oliva nelle zone di trascurabile importanza per

la produzione olivicola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:996 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari