Corte costituzionale

Sentenza n. 995/1988

Altra decisione · depositata il 27/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 9 maggio 1981, depositato in cancelleria il 21

successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1981, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 5 marzo 1981,

n. 213608/CUP, con la quale la Procura Generale della Corte dei conti

si è attribuito il potere di esercitare un'azione di risarcimento

danni per presunte "irregolarità" che sarebbero state commesse a

seguito del trasferimento alla Regione di trentadue ex dipendenti

degli enti edilizi soppressi;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso conflitto di

attribuzione contro un atto della Procura generale della Corte dei

conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica, con il

quale, in data 5 marzo 1981, è stato chiesto al Presidente della

Giunta regionale un dettagliato e documentato rapporto sulla vicenda

di trentadue ex dipendenti del Ministero dei lavori pubblici

trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito della

soppressione degli enti edilizi disposta dalla c.d. legge sulla casa

(legge n. 865 del 1971 e d.P.R. n. 1036 del 1972).

La richiesta della Procura presso la Corte dei conti era

finalizzata all'accertamento di eventuali responsabilità

patrimoniali per danni recati alla finanza regionale, ai sensi degli

artt. 30, 31 e 32 della legge 19 maggio 1976 n. 335 (Principi

fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di

contabilità delle regioni). Gli ipotizzati danni sarebbero derivati

dal fatto che alcuni ex dipendenti ministeriali, trasferiti alla

Regione dal 1° gennaio 1975, pur essendo rimasti inoperosi, senza

loro colpa, per vari mesi, sarebbero stati successivamente pagati con

decorrenza 1° gennaio 1975, conformemente peraltro a quanto previsto

dalla legge regionale 15 marzo 1976, n. 2.

2. - Secondo la regione ricorrente, l'atto impugnato

configurerebbe, innanzitutto, un inammissibile sindacato di merito.

In secondo luogo, sempre secondo la Regione, il potere di azione per

l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di

amministratori o di dipendenti regionali non spetterebbe alla Procura

generale della Corte dei conti, ma alla regione medesima. E tale

tesi, secondo la ricorrente, sarebbe confermata da una recente norma

di attuazione (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469), secondo la

quale "nessuna azione può essere promossa nell'interesse della

Regione Friuli-Venezia Giulia, né questa può stare in giudizio,

davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della

Giunta regionale".

Ove le norme di riferimento non dovessero essere interpretate nel

senso voluto dalla Regione, quest'ultima chiede alla Corte

costituzionale di sollevare di fronte a sé stessa una questione di

costituzionalità concernente tanto l'art. 31 della legge 19 maggio

1976 n. 335, nella parte in cui non prevede che i giudizi di

responsabilità sono promossi ad istanza delle regioni, quanto l'art.

32, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di denunziare al

Procuratore generale della Corte dei conti i fatti che diano luogo a

responsabilità.

3. - Si è regolarmente costitutito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, per chiedere il rigetto del ricorso proposto.

Ad avviso del resistente, innanzitutto non è in alcun modo

possibile configurare l'attività della Corte dei conti come

controllo di merito. In secondo luogo, l'attribuzione dell'iniziativa

ad un organo diverso da quello cui spetta deliberare in materia di

liti costituirebbe una caratteristica necessaria della disciplina

della competenza giurisdizionale contabile della Corte dei conti. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il conflitto di attribuzione proposto, la Regione

Friuli-Venezia Giulia contesta alla Procura generale della Corte dei

conti il potere di promuovere, presso la Corte medesima, un'azione

vo'lta all'accertamento della responsabilità di amministratori o

dipendenti della Regione. Il conflitto è stato elevato in relazione

a un atto concernente una richiesta di notizie circa il trattamento

(definito, dopo alterne vicende, con la legge regionale 15 marzo

1976, n. 2) riguardante trentadue dipendenti del Ministero dei lavori

pubblici, trasferiti alla regione ricorrente a seguito della

soppressione degli enti edilizi. Gli atti di inquadramento nel ruolo

regionale dei menzionati ex dipendenti ministeriali, emanati in

applicazione della ricordata legge regionale n. 2 del 1976, sono

stati considerati legittimi dal giudice amministrativo, che però ha

dubitato della costituzionalità della stessa legge regionale in base

alla quale erano stati disposti. La relativa questione è stata

tuttavia respinta da questa Corte con la sentenza n. 99 del 1987.

2. - Con il presente ricorso per conflitto di attribuzione la

Regione Friuli-Venezia Giulia ripropone, in relazione a un atto di

concreto esercizio dei poteri istruttori della Corte dei conti,

argomenti analoghi a quelli prospettati in altre occazioni in ordine

alla spettanza alla Procura generale presso la Corte dei conti del

potere di azione per l'accertamento di eventuali responsabilità di

amministratori e dipendenti regionali. Più in particolare, la

ricorrente sostiene che spetterebbe soltanto alla Giunta regionale, e

non a un organo della Corte dei conti, deliberare in ordine al

promovimento dell'azione per eventuali danni procurati alla finanza

regionale.

Poiché gli argomenti addotti sono stati più volte giudicati in

passato come infondati (sentt. nn. 110 del 1970, 68 del 1971, 211 del

1972 e, da ultimo, 121 del 1988) e poiché la Regione non prospetta

nuovi profili o nuove considerazioni a sostegno della sua posizione,

questa Corte non ha alcun motivo per distaccarsi dalla sua costante

giurisprudenza e per non ritenere i predetti motivi come privi di

fondamento, anche ai fini dell'accoglimento del ricorso in esame.

3. - Gli unici profili nuovi prospettati dalla ricorrente, che

pertanto occorre esaminare nel presente giudizio, concernono,

innanzitutto, il presunto sconfinamento nel merito dell'atto

impugnato. Nuova è altresì l'eccezione di legittimità

costituzionale relativa agli artt. 31 e 32 della legge statale 19

maggio 1976 n. 335, nelle parti in cui non si prevede, nel primo, che

i giudizi di responsabilità siano promossi ad istanza delle regioni

e si stabilisce, nel secondo, l'obbligo della denunzia al Procuratore

generale della Corte dei conti dei fatti che diano luogo a

responsabilità.

3.1. - La prima censura non può essere accolta.

Come risulta dalla narrativa, l'atto impugnato è vòlto ad

accertare eventuali irregolarità, presuntivamente produttive di

danno alla finanza regionale, che si sarebbero verificate a seguito

del trasferimento alla Regione di un certo numero di dipendenti

statali. Ma poiché non è controverso che la Procura presso la Corte

dei conti si è attivata per l'accertamento di eventuali

responsabilità ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della legge n. 335

del 1976, il fatto che tali responsabilità non vi siano (perché i

comportamenti che la Corte dei conti pretende di sindacare sono

conformi a quanto previsto da una legge regionale e perché

l'intempestiva approvazione di leggi regionali non è suscettibile di

dar luogo ad alcuna forma di responsabilità: sent. n. 70 del 1985)

non determina alcuna lesione delle competenze regionali.

3.2. - Né questa Corte ritiene di sollevare nel presente giudizio

questione di legittimità costituzionale degli articoli 31 e 32 della

legge 19 maggio 1976 n. 335, in quanto la relativa eccezione

prospettata dalla ricorrente appare manifestamente infondata alla

luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza

costituzionale indicata al precedente n. 2.

A quelle considerazioni si può aggiungere che il fatto che la

Procura generale presso la Corte dei conti agisca esclusivamente a

difesa dell'ordinamento obiettivo toglie ogni valore a quanto dedotto

dalla ricorrente con riferimento sia ad una presunta impossibilità,

per la suddetta Procura, di promuovere l'azione di responsabilità

anche per enti diversi dallo Stato, sia alla affermata rilevanza

della nuova norma di attuazione (art. 12 del d.P.R. 15 gennaio 1987

n. 169) la cui operatività è limitata alle azioni promosse

nell'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia e non a quelle

(diverse) promosse a tutela dell'ordinamento obiettivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Procura generale presso la Corte dei Conti

promuovere l'azione di responsabilità, e quindi esercitare i

relativi poteri istruttori, nei confronti degli amministratori e dei

dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'accertamento di

eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:995 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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