Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, promosso con

ordinanza emessa il 10 gennaio 1967 dalla Corte di appello di Catanzaro

nel procedimento civile vertente tra i Comuni di Pedivigliano e di

Soveria Mannelli e l'Opera per la valorizzazione della Sila ed altri,

iscritta al n. 271 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Pedivigliano e

dell'Opera valorizzazione Sila;

udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Cesare Gabriele, per il Comune di Pedivigliano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera

Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 10 gennaio 1967, emessa dalla Corte di Appello di

Catanzaro nel procedimento civile vertente tra i Comuni di Pedivigliano

e di Soveria Mannelli contro l'Opera per la valorizzazione della Sila e

Berlingieri Clementina, è stata proposta la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,

del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244,

con il quale l'Ente di riforma otteneva l'espropriazione - ai fini

della riforma fondiaria prevista dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 -

del terreno denominato "Chiazza" sito in agro di Parenti, in danno di

Berlingieri Clementina.

Risulta dagli atti che in esecuzione della sentenza 16 maggio 1889

del Collegio arbitrale per gli affari della Sila, il fondo "Chiazza"

era stato diviso in due quote, rispettivamente assegnate ai Comuni di

Pedivigliano e di Soveria Mannelli - ai sensi della legge 25 maggio

1876, n. 3124 - "in compenso degli usi civici che essi vantavano nella

Sila".

Con verbale di aggiudicazione 21 ottobre 1891, approvato dalla

competente Giunta provinciale amministrativa, il Comune di Pedivigliano

cedeva la sua quota in enfiteusi perpetua a Berlingieri Francesco di

Anselmo. Identica cessione della sua quota faceva il Comune di Soveria

Mannelli in favore di Berlingieri Anselmo fu Francesco, con verbale di

aggiudicazione 10 agosto 1899, vistato dalla sottoprefettura di

Nicastro. Quest'ultima quota veniva poi ereditata nel 1912 dal

Berlingieri Francesco, il quale riunito così tutto il fondo "Chiazza",

lo donava alla figlia Berlingieri Clementina in Lucifero. Il fondo in

questione veniva, infine, espropriato nel 1951 col decreto impugnato ed

attribuito all'Opera Sila.

Con citazione del 5 dicembre 1952 Berlingieri Francesco conveniva

in giudizio dinanzi al tribunale di Cosenza l'ente espropriante per

sentire dichiarare incostituzionale e illegittimo il decreto di

scorporo giacché il fondo "Chiazza" non apparteneva all'espropriata ma

era di proprietà dei Comuni di Pedivigliano e di Soveria Mannelli

contro i quali non si sarebbe potuto procedere, sia per la loro

qualità di enti pubblici, sia perché la proprietà dagli stessi

posseduta non aveva estensione superiore ai 300 ettari.

In detto giudizio interveniva volontariamente la donataria

Berlingieri Clementina e veniva altresì ordinato l'intervento dei due

Comuni interessati, i quali, sostenendo la nullità dei contratti

enfiteutici a suo tempo stipulati, stante il carattere demaniale del

fondo e l'inefficacia dei contratti medesimi, per la mancata

approvazione da parte degli organi competenti, concludevano per la

nullità della procedura di scorporo.

Con sentenza 15 luglio 1964 il tribunale di Cosenza dichiarava

manifestamente infondata la questione di costituzionalità eccepita

dagli attori e rigettava tutte le altre loro richieste.

Avverso tale sentenza proponevano appello i due Comuni insistendo

nella richiesta di dichiarazione di nullità o d'inefficacia delle

costituzioni di enfiteusi e la Corte di appello di Catanzaro, con

sentenza non definitiva 10 gennaio 1967 - gravata di impugnazione

dinanzi alla Corte di cassazione - dichiarava la nullità delle

enfiteusi costituite dai Comuni su tutto il fondo "Chiazza" in favore

dei Berlingieri, nonché la nullità dei successivi trasferimenti di

dette enfiteusi, dato che esse non potevano essere contratte su un

fondo avente una innegabile natura demaniale in quanto assegnato ai due

enti pubblici in compenso di usi civici inalienabili ed

imprescrittibili che avevano sulla Sila. Osserva inoltre la sentenza

che non risulta che vi sia stato in prosieguo alcun provvedimento di

sdemanializzazione così come è da escludersi che per effetto dei due

verbali di aggiudicazione del 1891 e del 1899 possa ritenersi

intervenuta la trasformazione del demanio in allodio, in quanto - come

rilevato dalla ordinanza 29 aprile 1940 pronunciata contro il

Berlingieri Francesco dal Commissario per la liquidazione degli usi

civici di Catanzaro - la costituzione di enfiteusi non fu mai approvata

dal Sovrano ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Sulla base di tali rilievi la Corte di appello ha tratto la

conseguenza che l'intero fondo "Chiazza", in quanto demaniale, non

poteva essere espropriato col decreto del Presidente della Repubblica 4

novembre 1951 e che l'esproprio non poteva intervenire in danno di

Berlingieri Clementina, la quale non era mai stati enfiteuta giacché

le due quote erano sempre appartenute ai beni demaniali dei Comuni. Ha

conseguentemente rimesso gli atti a questa Corte, con ordinanza emessa

in pari data della sentenza, sollevando eccezione di

incostituzionalità del decreto presidenziale di esproprio.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Nel presente giudizio si sono costituiti soltanto il Comune di

Pedivigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Gabriele,

mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 3 luglio 1967 e

l'Opera Sila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, con deposito di deduzioni in data 13 febbraio 1968.

La difesa del Comune rileva che, avendo la Corte di appello deciso

che il fondo "Chiazza" è demanio comunale, il decreto presidenziale

che ne ha disposto l'esproprio deve ritenersi illegittimo, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per aver ecceduto

dai limiti della delega contenuti negli artt. 2 e 3 della legge 12

maggio 1950, n. 230.

L'Avvocatura, per contro, nelle sue deduzioni fa presente che

avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello l'Opera Sila

ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:

1) difetto di giurisdizione della Corte di appello: articolo 360,

n. 1, del Codice di procedura civile, in relazione agli artt. 1 della

legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11

marzo 1953, n. 87;

2) violazione dell'art. 11 della legge 25 maggio 1876, n. 3124 e

falsa applicazione dell'art. 13 della legge 16 giugno 1927, n. 1766,

violazione dell'art. 9 della legge Sila n. 230 del 1950.

In relazione al primo motivo l'Avvocatura osserva che con la

sentenza impugnata, dichiarandosi nulle a tutti gli effetti le

originarie enfiteusi, si è statuito sulla questione essenziale della

causa e sulla questione dell'eccesso di delega del decreto di scorporo

disposto contra non dominum. Alla Corte costituzionale non resterebbe

che adottare un provvedimento conseguenziale alla sentenza non

definitiva di merito, e cioè una dichiarazione "dovuta" di

illegittimità costituzionale della legge-provvedimento. In

ottemperanza alle norme che regolano il giudizio di legittimità

costituzionale, la questione della validità delle enfiteusi costituite

dai comuni interessati avrebbe invece dovuto formare oggetto

dell'ordinanza di rimessione e non della sentenza parziale.

Si domanda poi l'Avvocatura se possa ammettersi una pronuncia

secundum eventum litis della Corte costituzionale e quale sorte possa

avere una pronuncia del genere nel caso di accoglimento del ricorso in

Cassazione. Dovrebbe in tale ipetesi restar ferma l'ipotetica sentenza

costituzionale (con la conseguenza che in tal modo si confischerebbe in

danno della ricorrente il rimedio del ricorso in Cassazione) e

resterebbe la sua efficacia condizionata al passaggio in cosa giudicata

della sentenza di appello.

In relazione al secondo motivo del ricorso l'Avvocatura osserva che

la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità dei contratti di

enfitensi basandosi sull'ordinanza 25 aprile 1940 del Commissario per

la liquidazione degli usi civici per la Calabria, la quale ebbe a

stabilire che il fondo "Chiazza" doveva essere restituito al demanio

comunale non risultando la concessione in enfiteusi approvata dal

Sovrano, ai sensi dell'art. 13 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e

mancando perciò il titolo valido per la trasformazione del demanio in

allodio.

Orbene le enfitensi in questione, sorte nel 1900, non soggiacciono

alla disciplina della legge del 1927, bensì a quella dettata dall'art.

11 della precedente legge 15 maggio 1876, n. 3124, che concede ai

Comuni la facoltà di censire, e cioè dare in enfiteusi, o ripartire

le terre silane già demaniali, e di destinarle all'uso diretto della

popolazione secondo che sarà determinato dal Consiglio Provinciale

avuto riguardo agli interessi dei Comuni. Nella specie, quindi, non vi

era bisogno dell'approvazione del Sovrano.

Rileva, inoltre, la difesa dell'Opera Sila nel ricorso per

cassazione che se anche il fondo "Chiazza" dovesse ancora considerarsi

tuttora sottoposto ad usi civici (per la nullità della sua conversione

da demanio in allodio) i Comuni potrebbero far valere il loro diritto

solo sull'indennità, giusta il disposto dell'art. 9 della legge Sila

n. 230 del 1950, il quale stabilisce che sulla indennità di

espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi

"compresi i diritti di uso civico". Dal che è dato desumere che anche

i terreni gravati di uso civico sono espropriabili.

Sulla base dei motivi del ricorso per cassazione e delle

considerazioni svolte a sostegno dei medesimi l'Avvocatura in questa

sede sostiene che, quando meno allo stato attuale delle cose, il

giudizio incidentale di legittimità è inammissibile.

In linea strettamente subordinata, e qualora la Corte intendesse

trattare il merito della questione, l'Avvocatura richiama le

considerazioni svolte nel secondo motivo del ricorso per cassazione e

conclude per l'infondatezza della questione sollevata.

In una memoria depositata il 24 aprile 1969 la difesa del Comune di

Pedivigliano osserva anzitutto che entrambi i motivi del ricorso per

cassazione richiamati dall'Avvocatura per relationem sarebbero

infondati. Non sussiste anzitutto il difetto di giurisdizione del

giudice a quo. Il presupposto necessario della questione costituzionale

è la declaratoria di nullità dell'enfiteusi per effetto della

demanialità del fondo espropriato senza la quale declaratoria non

sarebbe potuta sorgere la questione di legittimità costituzionale né

sulla nullità avrebbe potuto giudicare questa Corte la cui competenza,

alla luce della Costituzione e delle leggi indicate nel ricorso, è

inflessibilmente limitata alle questioni costituzionali con esclusione

di ogni questione pregiudiziale e conseguenziale. A nulla rileva poi

che la Corte di Catanzaro abbia dichiarato in sentenza la demanialità

del fondo "Chiazza" anziché assumerla nella ordinanza di rimessione

come presupposto della questione di legittimità dato che questa Corte

non può che assumere come fondamento della rilevanza della questione

di legittimità costituzionale e della propria decisione la

demanialità comunque ritenuta o dichiarata dal giudice a quo.

Per quanto riguarda poi il merito della vertenza la difesa del

Comune di Pedivigliano osserva che è giurisprudenza pacifica che i

beni assegnati ai Comuni in virtù dell'art. 11 della legge del 1876

sulla Sila Regia in compenso degli usi civici siano divenuti demanio

dei Comuni assegnatari conservando le prerogative della inalienabilità

e imprescrittibilità. È vero che tali beni potevano essere concessi

in enfiteusi ma per la validità di tali concessioni erano necessarie

le preventive determinazioni del Consiglio provinciale come risulta del

resto dal tassativo disposto dell'art. 11 della legge citata,

determinazioni che nella specie sono mancate. Le costituzioni di

enfitensi del fondo in contestazione (che secondo la costante

giurisprudenza equivalgono ad alienazione) sono quindi radicalmente

nulle e conseguentemente è nullo il decreto di espropriazione

(pronunciato nei confronti dell'utilista che non era mai divenuto

legalmente tale) per un bene inespropriabile sia per la sua natura

giuridica, sia perché per l'art. 2 della legge Sila sono espropriabili

solo le proprietà private e non quelle d'enti pubblici.

La difesa del Comune insiste perciò nella richiesta di dichiarare

l'illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione per

violazione degli artt. 2 e 9 della legge di delega n. 230 del 1950. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica

4 novembre 1951, n. 1244, per aver disposto l'esproprio ai fini della

riforma fondiaria in favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila

del terreno denominato "Chiazza", sito nei Comuni di Parenti e Taverna,

del quale risultava essere enfiteuta Berlingieri Clementina in

Lucifero, ma che in effetti faceva parte dei beni demaniali dei Comuni

di Pedivigliano e Soveria Mannelli. Il giudice a quo, con sentenza di

pari data dell'ordinanza di rinvio, ha compiuto l'accertamento circa la

reale natura e la titolarità del terreno espropriato dichiarando che

esso, assegnato ai due comuni ai sensi dell'art. 11 della legge 25

maggio 1876, n. 3124, in compenso degli usi civici che vantavano sulle

terre della Sila, non ebbe mai a perdere il carattere di demanialità

poiché nulli ad ogni effetto erano da considerarsi i contratti del 28

dicembre 1891 e del 21 marzo 1900 con i quali erano state cedute in

enfitensi le quote spettanti ai due comuni sul detto terreno e nulli

tutti i successivi trasferimenti fino a quello in favore del soggetto

privato espropriato.

Dalla circostanza che la sentenza in questione è stata impugnata

con ricorso per cassazione l'Avvocatura dello Stato ha tratto motivo

per sollevare pregiudizialmente eccezione di inammissibilità del

presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

L'eccezione non è fondata.

L'accertamento circa la natura demaniale o meno del terreno in

contestazione e della nullità o validità dei contratti enfiteutici

relativi al medesimo costituisce il presupposto indispensabile della

questione di legittimità ed attiene a quel giudizio di rilevanza che

è di esclusiva competenza del giudice a quo. Detto accertamento,

effettuato dalla Corte di appello di Catanzaro nella citata sentenza

non definitiva, è stato richiamato nell'ordinanza di rinvio emessa in

pari data e posto a fondamento del giudizio di rilevanza e non

manifesta infondatezza della questione di costituzionalità. Il

procedimento di legittimità costituzionale è stato perciò

ritualmente introdotto secondo le regole dettate dall'art. 23, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. È stata più volte

affermata, proprio in ordine agli inconvenienti lamentati dagli Enti di

riforma circa l'applicazione della norma in questione ai giudizi di

costituzionalità riguardanti le leggi- provvedimento, l'indipendenza

delle pronunce della Corte dallo svolgimento dei giudizi principali.

Tali pronunce, con la tipicità della dichiarazione di illegittimità

"in quanto" costantemente in esse adoperata, non precludono alle parti

il diritto di proseguire, nell'ulteriore fase del giudizio di merito e

nei successivi gradi, a discutere sulla fondatezza dei presupposti e

quindi sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

E non è da escludere che una differente definitiva decisione sulle

questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del

sindacato di costituzionalità produca come conseguenza l'inefficacia

della sentenza della Corte.

2. - Circa il merito della questione, dovendo procedere sulla base

degli accertamenti compiuti dalla Corte di appello di Catanzaro con la

ripetuta sentenza del 10 gennaio 1967, non è dubbio che debba essere

dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, per aver disposto - in

violazione dell'art. 2 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230 che

consente di sottoporre all'espropriazione soltanto terreni di

proprietà privata - l'esproprio del fondo "Chiazza" che per la sua

qualità di terreno demaniale non era soggetto a scorporo ai fini della

riforma fondiaria.

Né vale opporre che nel caso in esame i Comuni di Pedivigliano e

Soveria Mannelli dovrebbero esercitare il loro diritto sull'indennità

di espropriazione ai sensi dell'art. 9 della legge sopracitata poiché,

come già esposto nelle sentenze n. 78 del 1961 e n. 18 del 1965, il

diritto di proprietà dei Comuni sui demani civici non può riportarsi

tra "i diritti dei terzi compresi i diritti di uso civico" contemplati

dalla disposizione richiamata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1244, in quanto ha disposto la

espropriazione del terreno "Chiazza" appartenente al demanio dei Comuni

di Pedivigliano e di Soveria Mannelli e non al soggetto privato

espropriato.

Così deciso in Roma, nella sede della corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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