Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, promosso con

ordinanza emessa il 7 febbraio 1966 dal pretore di Fermo nel

procedimento penale a carico di Del Moro Giovanni, iscritta al n. 57

del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, con verbale 28 settembre

1965, denunciava al pretore di Fermo il sig. Giovanni Del Moro,

titolare di un'impresa edile, per inosservanza dell'art. 10 del

contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959, integrativo del

contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per non avere versato,

per i lavoratori alle sue dipendenze, il contributo a favore dell'Ente

scuola, previsto dal detto articolo; e, inoltre, per inosservanza

dell'art. 7 del medesimo contratto collettivo provinciale per non avere

accantonato la maggiorazione, ivi prevista per le ferie e la gratifica

natalizia, presso un istituto di credito o presso la Cassa edile o

presso lo stesso datore di lavoro.

Il Pretore, con ordinanza 7 febbraio 1966, ha sollevato d'ufficio

la questione di legittimità costituzionale dei detti articoli del

contratto integrativo provinciale, nonché dell'art. 34 del contratto

collettivo nazionale, resi obbligatori erga omnes con decreti del

Presidente della Repubblica, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, per eccesso di delega rispetto agli artt. 1 e 4 della

legge 14 luglio 1959, n. 741.

L'ordinanza è stata regolarmente pubblicata, notificata e

comunicata, e la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai

sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative, non essendosi costituite le parti nel

presente giudizio. Considerato in diritto :

La questione rimessa a questa Corte riguarda l'efficacia erga omnes

attribuita agli artt. 7 e 10 del contratto collettivo 30 settembre

1959, per gli operai delle industrie edilizie della provincia di Ascoli

Piceno, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n.

868, e all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,

dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032.

Riguardo all'art. 34 del contratto collettivo nazionale la

questione è manifestamente infondata, in quanto il decreto

presidenziale 14 luglio 1960, per la parte in cui rendeva obbligatorio

erga omnes detto articolo, fu dichiarato costituzionalmente illegittimo

da questa Corte, con sentenza n. 129 del 1963. La dedotta questione ha

quindi per oggetto una disposizione già divenuta inefficace in seguito

a tale sentenza.

Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale

relativa all'art. 7 del contratto collettivo provinciale. Tale

articolo, infatti, non prevede l'istituzione di alcuna Cassa edile, né

introduce nella disciplina del contratto di lavoro soggetti estranei al

rapporto stesso o obbligazioni a questo non attinenti, ma si limita a

stabilire la misura delle percentuali per ferie, festività e gratifica

natalizia, disponendo l'accantonamento del loro importo presso

l'impresa, alla fine di ogni periodo di paga. Il decreto presidenziale

che ha esteso erga omnes l'efficacia di tali disposizioni non ha

pertanto oltrepassato i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio

1959, n. 741, come, in caso analogo, questa Corte ha avuto occasione di

dichiarare (sentenza n. 47 del 1966).

Sussiste, invece, l'eccesso dalla delega per quanto riguarda l'art.

10 del contratto collettivo provinciale.

Con tale articolo si stabilisce la misura di un contributo a favore

dell'Ente scuola di addestramento, previsto dall'art. 61 del contratto

collettivo nazionale, e si dispone che tale contributo deve essere

versato in conto corrente presso un istituto bancario scelto dalle

organizzazioni stipulanti il contratto collettivo, e deve essere

amministrato da un Comitato paritetico, composto di membri nominati

dalle associazioni sindacali. Ma la formazione professionale dei

lavoratori, pur corrispondendo ad una finalità economica-sociale

protetta dalla Costituzione (art. 35, comma secondo), non rientra

nello scopo, posto dall'art. 1 della legge n. 741, di assicurare ai

lavoratori i minimi inderogabili salariali e normativi. In tal senso

questa Corte ha già deciso a proposito del citato art. 61 del

contratto collettivo nazionale e di altra clausola di contratto

integrativo provinciale, simile a quella in esame, e non si ravvisano

ragioni per modificare tale giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio

erga omaes l'art. 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per i

dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della

provincia di Ascoli Piceno;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale relativa all'art. 34 del contratto collettivo nazionale

24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dall'articolo unico del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato per questa parte

costituzionalmente illegittimo con precedente sentenza;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

relativa all'art. 7 del predetto contratto collettivo provinciale, reso

obbligatorio erga omnes dal citato D.P.R. n. 868 del 1961, in relazione

all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, con riferimento agli

artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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