Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre

1952, n. 1859, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1965 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra la Società

Toscana beni rustici di Elena Galletti e C. e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco- laziale, iscritta al n. 95 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.

Visti gli atti di Costituzione della Società Toscana beni rustici

di Elena Galletti e C., e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enrico Nelli, per la Società Galletti, e l'avv.

Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Società in accomandita semplice Toscana beni rustici di Elena

Galletti e C., con atto di citazione 16 ottobre 1962, conveniva davanti

al Tribunale di Pisa l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale. Premesso che, in base al D.P.R. 26 ottobre 1952, n.

1859, si era proceduto all'espropriazione nei confronti della

comparente di ettari 620.25.53 con reddito dominicale di lire

53.146,41, si deduceva l'illegittimità costituzionale del detto

decreto per violazione della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, e

conseguentemente degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto

redatto sulla base del nuovo catasto entrato in vigore, per il Comune

di Monteverdi Marittimo, il 1 settembre 1951. Si chiedeva quindi che,

previa remissione della causa a questa Corte per ottenere la pronuncia

sulla detta questione di legittimità costituzionale, l'Ente fosse

condannato al risarcimento dei danni, da precisare in prosieguo di

giudizio.

L'Ente si costituiva in giudizio, contestando l'illegittimità del

decreto di esproprio e comunque negando l'interesse della società

attrice ad impugnarlo, avendo essa tratto vantaggio e non danno dal

calcolo effettuato dall'Ente. Chiedeva quindi consulenza tecnica, che

veniva disposta dal Tribunale con ordinanza 20 aprile 1963, e

successivamente effettuata.

Il Tribunale, con ordinanza 15 febbraio 1965, disponeva la

trasmissione degli atti a questa Corte. Nell'ordinanza si osserva: la

questione non è manifestamente infondata, avendo lo stesso Ente

riconosciuto che il decreto fu emesso sulla base di dati del catasto

non ancora in vigore il 15 novembre 1949; si soggiunge che il rilievo

che il decreto di esproprio abbia nella sostanza e in concreto

rispettati i limiti della legge delegante attiene al giudizio di

merito, avente ad oggetto il risarcimento dei danni pretesi dalla parte

attrice.

Respinta l'eccezione dell'Ente di irrilevanza della questione di

legittimità costituzionale, l'ordinanza rileva che ai fini del

riconoscimento del danno occorre far riferimento non alla consistenza

della proprietà risultante dal vecchio catasto, ma alla consistenza

effettiva alla data del 15 novembre 1949. All'adozione di tale

criterio non si oppone il difetto di giurisdizione del giudice

ordinario ad accertare la consistenza effettiva della proprietà a

quella data, esistendo nella specie un accertamento compiuto dalle

competenti Autorità amministrative, per cui al giudice ordinario non

resta che recepirlo ai fini della decisione della controversia. Tale

accertamento, prosegue l'ordinanza, fu compiuto in occasione delle

operazioni del nuovo catasto, in periodo sicuramente coevo al novembre

1949, e non si richiedono quindi nuovi accertamenti. La causa viene

quindi rimessa a questa Corte, non potendo il giudizio essere definito

indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Si è costituita in giudizio la Società Toscana beni rustici di

Elena Galletti e C., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Nelli

e Mario Cassola, con memoria e deduzioni depositate il 4 maggio 1965.

In esse si richiamano i risultati della consulenza tecnica disposta dal

Tribunale e si conclude per l'illegittimità del decreto.

Si è anche costituito l'Ente Maremma, rappresentato e difeso

dall'avvocato Guido Astuti, con deduzioni depositate il 23 luglio 1965.

In esse si afferma l'erroneità dei calcoli eseguiti dal consulente

d'ufficio e si insiste per l'irrilevanza della questione. Le deduzioni

si richiamano quindi alla motivazione dell'ordinanza per sostenere che

l'espressione "consistenza al 15 novembre 1949" debba intendersi con

riferimento alla effettiva e reale situazione dei terreni a quella data

e non con esclusivo riguardo ai dati del vecchio catasto, quando questi

non avevano più alcuna corrispondenza con tale effettiva situazione.

Concludono quindi perché la questione sia dichiarata infondata, o, in

via subordinata, sia dichiarata l'illegittimità del decreto di

esproprio con la formula "in quanto", salve le determinazioni del

giudice a quo rispetto alla decisione del merito.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le

tesi rispettive. Considerato in diritto :

Il decreto di scorporo di cui trattasi fu emesso con riferimento ai

dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nel Comune di Monteverdi

Marittimo il 15 novembre 1949, ed è pertanto da dichiarare

illegittimo, in conformità alla costante giurisprudenza di questa

Corte.

Si osserva nell'ordinanza di rimessione che, ai fini della

pronuncia sul richiesto risarcimento del danno, si deve aver riguardo

alla proprietà terriera dell'espropriato nella sua effettiva

consistenza alla predetta data 15 novembre 1949, giacché, ove invece

si facesse riferimento a dati del catasto in vigore a tale data ma non

rispecchianti la effettiva realtà qual'era esistente alla data

medesima, non si avrebbe una valutazione dei richiesti danni conforme

ai principi dettati dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, e si

verificherebbe un illecito arricchimento dell'espropriante o

dell'espropriato.

Nell'ordinanza si soggiunge che all'adozione di tale criterio non

si oppone il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, derivante

dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 6

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, giacché nella specie non occorre

procedere, da parte del giudice, ad alcun accertamento di competenza

dell'autorità amministrativa, in quanto l'accertamento dell'effettiva

consistenza dei fondi compresi nel Distretto censuario di Volterra

venne eseguito, in occasione della formazione del nuovo catasto, in

periodo sicuramente coevo al novembre 1949.

La Corte rileva che è sua consolidata giurisprudenza (confermata

nelle sentenze nn. 28, 84, 97 e 98 del 1966) che ogni indagine tendente

ad accertare se e in qual misura si sarebbe potuto tener conto dei dati

risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949 rientra nei poteri

del giudice a quo, a meno che attenga alla qualità e classe dei

terreni.

Nel caso presente, del compito di procedere a tale indagine è,

pertanto, investito il giudice del merito, nei limiti in cui l'indagine

stessa non implichi le predette valutazioni, di competenza

dell'autorità amministrativa. Rispettando tali limiti, egli potrà

utilizzare i dati accertati e non contestati in occasione della

formazione del nuovo catasto, se ed in quanto essi possano essere

assunti come elementi di fatto, valutabili nei predetti limiti, al fine

di accertare se la consistenza della proprietà risultante dal vecchio

catasto non rispecchiasse la consistenza reale di essa al 15 novembre

1949, e, conseguentemente, per stabilire, esclusa ogni valutazione di

estimo catastale, quale fosse la detta consistenza effettiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1859, in quanto per la formazione

del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto

entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1966:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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