Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/12/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 105r.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R. D.

30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con

ordinanza emessa il 30 aprile 1964 dal Tribunale di Palermo nel

procedimento penale a carico di Farinella Mario e Fidora Etrio,

iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Farinella Mario e Fidora

Etrio, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30 aprile 1964, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105

dell'Ordinamento giudiziario (R. D. 30 gennaio 1941, n. 12), per il

quale - in caso di mancanza od impedimento di un giudice - il

Presidente del Tribunale può costituire il collegio, chiamando, quando

non può provvedere altrimenti, un vice pretore della stessa sede (e

quindi anche un magistrato onorario). Questa norma sarebbe in contrasto

con il secondo comma dell'art. 106 della Costituzione, secondo il quale

"La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche

elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a

giudici singoli".

Con una precedente ordinanza lo stesso Tribunale aveva dichiarato

infondata la questione sopraindicata, facendo richiamo al primo comma

della VII disposizione transitoria della Costituzione, per cui "fino a

quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in

conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme

dell'ordinamento vigente". Ma dopo la pubblicazione della sentenza di

questa Corte n. 156 del 5 dicembre 1963, la quale ha deciso che, una

volta avvenuta la revisione, sia pure parziale, dell'ordinamento

preesistente, anche le norme conservate non possono sfuggire al

sindacato di legittimità costituzionale, il Tribunale ha revocato la

precedente ordinanza, ha ritenuto non manifestamente infondata la

stessa questione riproposta dalla difesa e, disponendo la sospensione

del giudizio, ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nel dispositivo dell'ordinanza, si è fatto riferimento oltre che

all'art. 106 anche all'art. 23 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 27 giugno 1964.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni depositate in cancelleria e nella memoria del 6

ottobre 1964, l'avvocato generale dello Stato premette che il richiamo

all'art. 23 della Costituzione è evidentemente errato, non

discutendosi affatto, nella fattispecie, di prestazioni personali o

patrimoniali; ed aggiunge che potrebbe intendersi richiamato l'art. 25,

sotto il profilo della sottrazione del giudicabile al proprio giudice

naturale attraverso l'istituto della supplenza. A questo proposito,

rileva che, già con sentenza n. 156 del 1963, questa Corte ha

riconosciuto la legittimità di tale istituto, perché la norma

dell'art. 25 - pur comportando che la competenza del giudice debba

essere determinata in via generale, con adeguate garanzie in casi di

deroga, e pur significando che la costituzione degli organi giudicanti

non debba avere luogo in vista del singolo processo - non esclude

tuttavia che ai vuoti determinatisi negli organi giudicanti si faccia

fronte, di volta in volta, o in via permanente oppure in via

temporanea, con la supplenza, la sostituzione e l'applicazione.

Per quanto attiene al riferimento all'art. 106 della Costituzione,

l'Avvocatura dello Stato osserva che - se si ritiene legittima la

supplenza, e cioè che un giudice singolo ordinario possa esercitare

temporaneamente ed eccezionalmente le funzioni di componente di un

collegio giudicante - la questione posta dalla ordinanza deve ritenersi

infondata in quanto il detto articolo consente che dal magistrato

onorario siano esercitate tutte le funzioni del giudice singolo e

quindi anche quelle temporanee ed eccezionali di supplenza.

Peraltro, il precetto costituzionale ha riguardo propriamente alla

nomina del magistrato onorario, ossia alla costituzione del suo status

normale nell'ordinamento giudiziario. Ciò non può essere confuso con

la possibilità del conferimento di un incarico di mera supplenza

presso un organo collegiale, in quanto tale incarico non incide affatto

sulla posizione istituzionale del magistrato onorario in ordine alla

titolarità ed all'ambito delle ordinarie funzioni attribuitegli con

l'atto di nomina.

Pertanto l'Avvocatura dello Stato conclude per la infondatezza

della questione sollevata dal Tribunale di Palermo. Considerato in diritto :

Il Tribunale di Palermo - con la suindicata ordinanza - ritiene che

dal secondo comma dell'art. 106 della Costituzione derivi che il vice

pretore onorario possa esercitare soltanto le funzioni ordinarie del

pretore, e non quelle eccezionali e temporanee di supplenza; e ritiene

pertanto che questo precetto sia violato dall'art. 105 dell'Ordinamento

giudiziario, secondo il quale il Presidente del Tribunale - quando

manchi o sia impedito un giudice - e non sia possibile provvedere con

giudici di altre sezioni - delega, nell'ordine, un pretore, un aggiunto

giudiziario od un vice pretore.

La questione non è fondata.

L'art. 106 stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per

concorso; tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretore e

conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari. Questo

essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta

dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno della

attribuzione di funzioni a determinati organi, non sembra dubbio che la

frase: "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" debba

intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i

magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni

giudiziarie.

Anche senza tenere conto dell'argomento letterale (la frase "tutte

le funzioni" comprenderebbe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le

funzioni temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di

supplenza), per decidere la questione, è sufficiente rilevare che

risolvendosi "la nomina" nella costituzione dello stato giuridico del

magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la possibilità di

un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non

può essere confusa con un precetto riguardante detto "stato". E già

questa Corte ha avuto occasione di affermare che i provvedimenti, i

quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea

destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione

diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo

"stato" dei magistrati (sentenza n. 156 del 1963).

La norma impugnata che pertanto non viola l'art. 106 della

Costituzione risponde altresì ad esigenze eccezionali

dell'amministrazione della giustizia, che si verificano sopratutto nei

piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il

collegio giudicante per mancanza di un giudice. Ed il vice pretore

onorario può essere chiamato per singole udienze o singoli processi

dopo il pretore e l'aggiunto giudiziario, secondo l'ordine fissato

dallo stesso art. 105.

Nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione è indicato anche

l'art. 23 della Costituzione, ma tale articolo non può essere preso in

considerazione perché l'indicazione è errata, non essendo in

questione alcuna prestazione personale o patrimoniale, e perché

inoltre il riferimento non è sorretto da alcun cenno di motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 105 del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario) sollevata dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 30

aprile 1964, in riferimento agli artt. 23 e 106 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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