Corte costituzionale

Sentenza n. 980/1988

Altra decisione · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

il 29 dicembre 1987, depositato in Cancelleria il 5 gennaio 1988 ed

iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1988, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza n. 12902/12377 in data 3

novembre 1987 della Commissione di controllo sull'Amministrazione

regionale, con la quale è stata annullata la deliberazione della

Giunta regionale n. 23297 dell'8 settembre 1987, avente per oggetto:

"Costituzione del Consorzio per la gestione e la manutenzione

ordinaria della scuola media di Garzeno - sezione staccata di Dongo

ed approvazione dello Statuto".

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 29 dicembre 1987, la Regione Lombardia

ha proposto regolamento di competenza nei confronti dello Stato in

ordine alla ordinanza n. 12902/12377, in data 3 novembre 1987, della

Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale, con la quale

è stata annullata la deliberazione della Giunta Regionale n. 23297

dell'8 settembre 1987 avente ad oggetto "Costituzione del Consorzio

per la gestione e la manutenzione ordinaria della scuola media di

Garzeno - sezione staccata di Dongo ed approvazione dello Statuto".

Secondo la Commissione di Controllo la deliberazione della Giunta

sarebbe illegittima, considerato: a) che con sentenza n. 130 del 1976

la Corte costituzionale ha affermato che la competenza della Regione

ad adottare deliberazioni come quella in esame si ha solo quando lo

scopo del Consorzio sia riconducibile alle materie indicate nell'art.

117 della Costituzione; b) che nella specie si tratta di costituzione

di un consorzio facoltativo tra Comuni per la gestione e manutenzione

ordinaria di scuola media; c) che "tale materia, disciplinata dalla

legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non rientra tra quelle

tassativamente elencate nel richiamato art. 117"; d) che nessuna

innovazione è stata introdotta a questo proposito dal d.P.R. n. 616

del 1977.

Non vi possono essere dubbi, ad avviso della Regione Lombardia,

che l'annullamento così disposto ad opera della Commissione di

Controllo sia manifestamente illegittimo, perché chiaramente

invasivo della sfera di competenza costituzionalmente assegnatale, e

ciò in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in

relazione all'art. 2 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, all'art. 1 del

d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, nonché agli artt. 42 e 87 del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616.

Secondo la ricorrente, la delibera della Giunta chiarisce, sia

nelle premesse che nel dispositivo, che il consorzio viene istituito

"per la gestione e manutenzione" di una scuola media; dello stesso

tenore è lo statuto del Consorzio approvato dai comuni interessati.

Di conseguenza non si tratta della costituzione di un consorzio

concernente la "istituzione delle scuole, la cui competenza è

sicuramente statale ai sensi dell'art. 10 l. 31 dicembre 1962, n.

1859 bensì di un consorzio di "gestione e manutenzione" della

scuola, inquadrabile tra quelli che la stessa legge statale prevede

espressamente ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

Ciò premesso, la competenza della Regione, in base alla sent. n.

130 del 1976 della Corte costituzionale, non può essere messa in

discussione, in quanto la materia cui afferisce la deliberazione

annullata è, per un verso, l'edilizia scolastica, che rientra nei

"lavori pubblici di interesse regionale" (per i quali le funzioni

amministrative sono state trasferite alle Regioni sin dal d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 8, art. 2, lett. c), n. 2); per altro verso,

l'assistenza scolastica, materie previste entrambe dall'art. 117

Cost. e specificate dagli artt. 42 e 87 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Del resto, la stessa legge n. 1859 del 1962 riserva allo Stato,

l'"Istituzione" e l'"ordinamento" della scuola media, ma non anche

gli oneri relativi all'edilizia scolastica e alla assistenza

scolastica. Al contrario essa prevede la possibilità di Consorzi tra

Comuni "per la costituzione di edifici scolastici" e dunque

ovviamente anche per la loro "gestione": gestione da intendersi

proprio in senso fisico, come si ricava dall'accostamento in fatto

alla "manutenzione" ordinaria, e come risulta anche dal testo

dell'art. 8 dello Statuto dell'istituendo consorzio, laddove demanda

all'Assemblea di "deliberare il sistema di conduzione degli impianti

che servono lo stabile della scuola media", di "deliberare l'incarico

ai tecnici per la redazione di progetti", di "approvare i progetti",

ecc. Considerato in diritto

1. - La Regione Lombardia ha impugnato l'ordinanza n. 12902/12377

del 3 novembre 1987 con la quale la Commissione di Controllo sulla

amministrazione regionale della Lombardia ha annullato la

deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23297 dell'8

settembre 1987.

Con detto provvedimento la Giunta approvava la costituzione del

Consorzio per la gestione e la manutenzione ordinaria della scuola

media di Garzeno - Sezione staccata di Dongo - da parte dei Comuni di

Garzeno, Germasino e Stazzona ed il relativo statuto consorziale.

La Commissione di Controllo, nella motivazione dell'annullamento

della delibera della Giunta, rilevava che quest'ultima non era

competente ad approvare la costituzione di un consorzio avente per

oggetto una materia - regolata dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859

- non riconducibile a quelle elencate tassativamente nell'art. 117

Cost.

Citava all'uopo la sentenza di questa Corte 26 maggio 1976, n.

130, secondo la quale la Regione è competente ad adottare il

provvedimento di approvazione della costituzione di un consorzio tra

enti locali unicamente in relazione alla riconducibilità degli scopi

nell'ambito delle materie indicate nell'art. 117 Cost.

Nel ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione

di Controllo, la Regione Lombardia contesta che - in relazione alla

legge n. 1859 del 1962 - le finalità per cui è stato costituito il

consorzio siano estranee alle materie di cui all'art. 117 Cost., e

pertanto chiede che sia riconosciuta la competenza della Regione per

l'approvazione del consorzio stesso.

2. - Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha precisato, nella sentenza n. 130 del 1976, che in

caso di consorzio facoltativo tra enti territoriali minori spetta

alla Regione approvarne la costituzione quando esso abbia scopi

riconducibili a materie di competenza regionale.

Nel caso di specie, il consorzio ha ad oggetto non l'istituzione e

l'ordinamento della scuola media statale in questione, ma la

"gestione e manutenzione ordinaria" di essa, cioè la realizzazione

degli interventi materiali ed economici necessari per il suo

funzionamento. Che tale sia il significato da attribuire al termine

"gestione" è reso palese non solo dal suo accostamento alla

"manutenzione ordinaria", ma anche dai riferimenti dello statuto

consorziale alla "conduzione degli impianti che servono lo stabile

della scuola" (art. 8) e simili.

In questi termini, l'oggetto del consorzio è essenzialmente

riconducibile alla materia dell'"edilizia scolastica", le cui opere

rientrano nei "lavori pubblici di interesse regionale" per i quali le

funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni sin dal

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (art. 2, lett. c), n. 2). Inoltre il

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, pur non elencando specificamente le

opere pubbliche di interesse regionale, le ricomprende ed assorbe

nelle comprensive formule "opere pubbliche di qualsiasi natura".

Ne consegue - come la Corte ha affermato nella sentenza n. 130 del

1976 - la competenza della Regione ad approvare la costituzione di

consorzi che abbiano ad oggetto materie riconducibili all'art. 117

Cost., e quindi anche - per le considerazioni ora esposte - il

consorzio per la gestione e manutenzione ordinaria della scuola media

statale di Garzeno, sezione staccata di Dongo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Regione Lombardia approvare la

costituzione del Consorzio per la gestione ordinaria della scuola

media di Garzeno, sezione staccata di Dongo tra i comuni di Garzeno,

Germasino e Stazzona nonché il relativo statuto consorziale e di

conseguenza annulla il provvedimento (n. 12902/12377) del 3 novembre

1987 della Commissione di Controllo dell'amministrazione regionale

della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:980 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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