Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

28 aprile 1973 dal pretore di Serra San Bruno, nel procedimento penale

a carico di Costa Vincenzo, iscritta al n. 363 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del

24 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Serra San Bruno, con ordinanza emessa il 28 aprile

1973 nel procedimento penale a carico di Costa Vincenzo, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui esige, a pena di inammissibilità, dal danneggiato dal

reato che esercita l'azione civile nel processo penale, la elezione di

domicilio nel comune dove è in corso l'istruzione o il giudizio.

Secondo il giudice a quo, la grave sanzione della inammissibilità,

collegata alla mancata elezione di domicilio nella dichiarazione di

costituzione di parte civile, realizza una disparità di trattamento

rispetto ad analoghe situazioni che possono verificarsi nel sistema

processuale civile, in cui, invece, la mancata elezione di domicilio

comporta esclusivamente che le notificazioni e le comunicazioni durante

il procedimento possano essere fatte presso la cancelleria, salvo

contraria disposizione di legge (art. 58, r.d. 18 dicembre 1941, n.

1368).

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

In mancanza di costituzione di parti, la causa viene discussa e

decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione propone questione di legittimità

costituzionale dell'art. 94, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui stabilisce che la costituzione di parte

civile deve contenere la indicazione dell'elezione di domicilio nel

comune ove è in corso l'istruzione o il giudizio e, per il caso che

tale indicazione sia omessa, commina la inammissibilità della stessa

costituzione. Tale inammissibilità determina, per la parte civile,

l'esclusione dalla partecipazione al giudizio; esclusione che, per

l'art. 99 dello stesso codice, può poi essere dichiarata con ordinanza

non impugnabile in qualsiasi stato del procedimento di primo grado,

sino all'inizio della discussione finale nel dibattimento, con

l'ulteriore implicita conseguenza che la costituzione non può più

essere rinnovata se la esclusione è intervenuta oltre il termine

massimo stabilito per la sua proposizione (cfr. art. 93, c.p.p.).

La declaratoria di inammissibilità, collegata alla mancata

elezione di domicilio è sembrata al giudice a quo sanzione troppo

grave e sproporzionata, anche perché lo stesso adempimento, nel

giudizio civile, viene configurato semplicemente come un onere della

parte, tanto che la sua omissione produce la sola conseguenza di

autorizzare la notifica degli atti presso la cancelleria del giudice

avanti il quale pende il processo (artt. 366, 480, 638, 660, cod. proc.

civ.).

2. - La questione è fondata.

La norma denunziata, in effetti, risulta priva di razionalità,

perché collega la produzione di un effetto grave ed irreparabile,

quale l'esclusione dal giudizio penale della parte lesa costituita

parte civile, alla mera omissione di un adempimento formale. Questa

omissione, che certamente deve comportare per l'interessato qualche

effetto negativo sulle modalità di svolgimento del processo, senza

compromettere la partecipazione della parte al giudizio, ha già

trovato, nell'ordinamento processuale civile una semplice ed adeguata

sanzione nel deposito in cancelleria dei vari atti da notificarsi: la

stessa sanzione, anche all'istituto della costituzione di parte civile,

senza alterare la peculiare situazione processuale che si realizza con

l'inserimento dell'azione civile nel processo penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 94, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce la

inammissibilità della costituzione di parte civile per la omissione

della elezione di domicilio, anziché disporre che, a seguito e per

effetto di tale omissione, gli atti del processo vadano alla stesa

parte civile notificati nella cancelleria del giudice avanti al quale

pende il processo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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