Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1972,

recante "Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata

afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della

Regione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana, notificato il 31 marzo 1972, depositato in

cancelleria il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 53 del registro

ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Vittorio Ottaviano, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto:

che, con atto notificato il 31 marzo 1972 e depositato il

successivo 7 aprile, il Commissario dello Stato per la Regione

siciliana ha impugnato con riferimento agli artt. 17, 36 e 37 dello

Statuto, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ed al d.P.R.

26 luglio 1965, n. 1074, la legge approvata da quella Regione il 24

marzo 1972, recante "Modalità di pagamento dell'imposta generale

sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio

della Regione", la quale dispone che le società industriali e

commerciali, gli istituti di credito, le assicurazioni ed i varii enti

con filiali, succursali, agenzie e depositi in Sicilia e sede centrale

nella penisola debbano versare la imposta generale sull'entrata

relativa a fattispecie maturate nel territorio dell'Isola presso il 2

Ufficio IGE di Palermo, imponendo altresì ai soggetti passivi

d'imposta che provvedono al pagamento a mezzo di denuncia annuale

l'obbligo di presentare una separata denuncia per gli atti economici

concretati nel territorio della Regione.Considerato:

che il ricorso del Commissario dello Stato investe la legge

approvata dall'Assemblea nella sua interezza, con espresso riferimento

a tutte le disposizioni statutarie disciplinanti, direttamente o

indirettamente, la potestà legislativa della Regione in materia

tributaria, in relazione anche alle norme sull'assetto provvisorio dei

rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, poste dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965;

che l'art. 4 di detto decreto prevede l'ipotesi di uffici

finanziari (statali) situati fuori del territorio della Regione, cui

affluiscano, "per esigenze amministrative", entrate spettanti alla

Regione, "sebbene relative a fattispecie maturate nell'ambito

regionale", come per l'appunto è il caso del primo ufficio del

registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma;

che, dopo avere denunciato genericamente la legge deliberata

dall'Assemblea per violazione del limite dei principi e degli interessi

di cui all'art. 17 dello Statuto, il ricorso non manca di rilevare come

detta legge, incidendo sulle competenze di uffici tuttora appartenenti

alla organizzazione diretta dello Stato, pur se messi a disposizione

della Regione affinché se ne avvalga ai fini della riscossione delle

quote di imposte ad essa spettanti, ecceda - oltretutto - dall'ambito

territoriale della Regione stessa;

che, a prescindere da ogni altra considerazione, quest'ultimo

rilievo si palesa determinante per la decisione del presente giudizio,

poiché, concentrando nel secondo ufficio IGE di Palermo competenze

attualmente esercitate dal primo ufficio IGE di Roma, la Regione

verrebbe a sottrarre unilateralmente una parte delle attribuzioni di

quest'ultimo ufficio, con conseguente violazione del limite

territoriale di validità costituzionalmente prefissato a qualsiasi

tipo e specie di legislazione regionale;

che, per di più, l'art. 2 della legge impugnata, prescrivendo che

i soggetti passivi d'imposta di cui al precedente art. 1, che

provvedano al pagamento dell'IGE mediante denunzia annuale, debbano

presentarla - per gli atti concretatisi nel territorio della Regione -

al secondo ufficio IGE di Palermo, finisce per andare oltre quel che

attiene alla fase di riscossione del tributo, involgendo la stessa fase

della imposizione, in ordine alla quale la Regione difetta di

competenza, non essendo state ad essa trasferite le relative funzioni

(sent. n. 9 del 1957; sent. n. 14 del 1962).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1972("Modalità di

pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie

tributarie maturate nel territorio della Regione").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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