Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre

1952, n. 4069, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1965 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Biondi Bartolini

Giovanni e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale;

udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il dott. Giovanni Biondi Bartolini, con citazione 8 gennaio 1963,

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre

1952, n. 3499, era stato disposto il trasferimento di terreni di sua

proprietà, siti nel Comune di Pomarance, all'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e che con successivo

decreto 28 dicembre 1952, n. 4069 - erano stati gravati del vincolo di

indisponibilità i terreni costituenti il terzo residuo, deduceva

l'illegittimità costituzionale dei detti decreti per violazione

dell'art. 4 della legge di delega 21 ottobre 1950, n. 841, e

conseguentemente degli artt. 76 e 7 della Costituzione. Conveniva

pertanto davanti al Tribunale di Pisa l'Ente predetto, chiedendo che,

previa remissione alla Corte costituzionale della questione di

legittimità costituzionale dei menzionati decreti presidenziali, fosse

ordinata la restituzione dei terreni espropriati e fossero riconosciuti

i danni derivati dallo spossessamento, e chiedendo inoltre,

nell'ipotesi che non si addivenga a tale restituzione, il

riconoscimento dei danni tutti nella misura da liquidare.

L'Ente convenuto si costituiva in giudizio, contestando che nella

specie si fosse verificato eccesso della delega: il che era possibile

accertare, esaminando, anche con ausilio di consulente tecnico, i dati

in vigore al 15 novembre 1949 e rielaborando in base ad essi il computo

della quota di scorporo. Chiedeva quindi che fosse dichiarata

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, e in subordine che fosse respinta la domanda attrice.

Proponeva altre subordinate, che non interessano il presente giudizio.

Il Tribunale, con ordinanza 9 marzo 1964, disponeva consulenza

tecnica, che veniva eseguita, e con successiva ordinanza 8 marzo 1965

rimetteva la questione di legittimità costituzionale a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

L'Ente si è costituito nel presente giudizio, rappresentato e

difeso dall'avv. Guido Astuti, con deduzioni depositate il 25 giugno

1965.

In esse si riconosce che i piani si basavano sui dati del nuovo

catasto, ma si chiede che la Corte, pur dichiarando l'illegittimità

dei decreti presidenziali in questione, faccia espressa riserva dei

definitivi accertamenti del giudice di merito circa la consistenza

effettiva della proprietà di cui trattasi al 15 novembre 1949, e circa

l'eventuale caducazione solo in parte qua del relativo esproprio. La

difesa dell'Ente rileva che tale accertamento, non compiuto in sede

amministrativa col procedimento di cui all'art. 6 della legge citata,

dovrà essere compiuto in sede giurisdizionale, per cui conclude

perché l'illegittimità costituzionale sia dichiarata con la formula

"in quanto", consueta nei casi in cui l'eccesso rispetto ai limiti

della delega legislativa abbia inciso soltanto sulla misura

dell'esproprio.

Si è anche costituito il dott. Biondi Bartolini, rappresentato e

difeso dagli avvocati Angiolo Adorni Braccesi e Celso Tabet, con

deduzioni depositate il 25 agosto 1965, e pertanto fuori termine ai

sensi degli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Nella discussione orale il difensore dell'Ente Maremma ha insistito

nelle proprie conclusioni. Considerato in diritto :

Risulta dagli atti che gli impugnati decreti di esproprio furono

emessi tenendo presenti i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore

nel comune di Pomarance alla data del 15 novembre 1949.

La illegittimità costituzionale di essi, che va riconosciuta, è

una conseguenza del principio, costantemente applicato dalla Corte, che

il 15 novembre 1949 costituisce, ai sensi dell'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, il dato costante di riferimento per la

determinazione della situazione obiettiva della proprietà. Da tale

principio deriva che deve prendersi a base dei provvedimenti di

espropriazione la consistenza reale ed effettiva, e non quella

apparente, della proprietà terriera a quella data (sentenze n. 67 del

1957, n. 25 del 1961, n. 16 del 1962 ed altre), e che a queste realtà

di fatto debbono corrispondere i dati catastali da tenersi presenti nel

procedimento di esproprio (sentenze n. 81 del 1957, n. 9 del 1963 ed

altre).

Non possono, quindi, essere considerati operanti ai fini

dell'esproprio elementi catastali non definitivamente acquisiti alla

data del 15 novembre 1949 (sentenze nn. 56 e 57 del 1960).

Ulteriore conseguenza dei richiamati principi è che nell'esame del

merito, successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale

dei decreti che erroneamente si siano basati su elementi di un catasto

non ancora in vigore a quella data, si deve accertare dal giudice a

quo, per quanto attiene alla estensione dei terreni espropriabili, la

corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto

che esisteva il 15 novembre 1949. Va infatti considerato che, se la

conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del

decreto di esproprio fosse senz'altro l'applicazione dei dati del

vecchio catasto, si avrebbe egualmente una violazione del principio che

l'espropriazione deve avvenire con riferimento alla situazione

effettiva a quella data, giacché essa invece avverrebbe con

riferimento a una data anteriore ed eventualmente molto lontana nel

tempo (quella del momento in cui fu compilato il vecchio catasto), e

perciò corrisponderebbe a una situazione che potrebbe essere apparente

e non reale; e si avrebbe inoltre una sperequazione di trattamento

nell'applicazione della legge di riforma agraria, per la varietà delle

date in cui nelle varie zone entrò in vigore il vecchio catasto:

sperequazione che il legislatore ha voluto evitare (sentenza n. 81 del

1957).

È, pertanto, compito del giudice di merito accertare se, pur

tenendo conto dei dati del vecchio catasto, la proprietà, nella sua

effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949, fosse tale, e in

quale misura, da essere assoggettata al procedimento espropriativo

(sentenze n. 73 del 1964 e n. 28 del 1966).

Va soggiunto che in tale accertamento il giudice di merito non può

compiere quelle valutazioni estimative, che sono di competenza

dell'autorità amministrativa (sentenze n. 73 del 1964 e n. 3 del

1965).

Entro tali limiti, nel caso presente resta affidato al Tribunale,

investito della causa nel merito, il compito di procedere ai predetti

accertamenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3499, e 28 dicembre 1952, n.

4069, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto

conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona,

successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1966:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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