Corte costituzionale

Sentenza n. 979/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5r.d.l. 680/1938
  • art. 77r.d.l. 680/1938

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. p, del

R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza

per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 77

della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12 (Riordino dei

servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - Stato

giuridico e trattamento economico del personale), modificato dalla

legge della Regione Puglia 6 maggio 1982, n.19, promosso con

ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra E.R.S.A.P. e C.P.D.E.L. ed altro,

iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'Ente Regionale

di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) per sentirsi

dichiarare tenuto ad iscrivere i propri dipendenti presso la

C.P.D.E.L. dal 10 aprile 1982, e per ottenere la conseguente

restituzione da parte dell'I.N.P.S. delle somme versate a titolo di

contributi previdenziali per il periodo dal 10 aprile 1982 al 30

novembre 1984, il Pretore di Bari, con ordinanza del 13 maggio 1987,

ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 lett. p), R.D.L. 3 marzo

1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni

agli impiegati degli Enti Locali) e dell'art. 77 della Legge della

Regione Puglia del 19 marzo 1982, n.12 (contenente norme sul riordino

dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia -

Stato giuridico e trattamento economico del personale, modificata

dalla Legge Reg. 6 maggio 1982, n.19), nella parte in cui

rispettivamente il primo consente e il secondo dispone la iscrizione

del personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia

alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti

Locali, in deroga al principio generale di cui all'art. 3 del R.D.L.

14 aprile 1939, n.636 e successive modificazioni.

Secondo il giudice a quo la sopracitata normativa regionale

sarebbe illegittima in quanto vertente in materia previdenziale, non

demandata alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 Cost..

Né, ad avviso del Pretore, sarebbe possibile ritenere che tale

normativa sia stata adottata legittimamente, ai sensi dell'art. 117,

u.c. Cost., in attuazione dell'art. 5, lett. p), del R.D.L. n. 680

del 1938.

Tale decreto - contenente l'ordinamento della Cassa di previdenza

degli enti locali - nell'indicare, all'art. 5, gli enti il cui

personale deve essere iscritto alla Cassa, stabilisce, poi, alla

lettera p), che l'iscrizione predetta è altresì obbligatoria "dalle

date e alle condizioni stabilite di volta in volta per gli impiegati

degli altri enti cui per legge o per decreto reale si estendano le

disposizioni sulla Cassa di previdenza".

Quest'ultima disposizione, infatti, proprio perché il suo

generico rinvio alla "legge" sarebbe idoneo a ricomprendere anche la

legge regionale, sarebbe da ritenere anch'essa illegittima poiché,

così intesa, autorizzerebbe l'intervento del legislatore regionale

in un ambito, quello previdenziale, ad esso non attribuito dall'art.

117 Cost. Chiarisce infine l'autorità rimettente che comunque la

rilevanza della questione di legittimità costituzionale è limitata

alla posizione di coloro i quali non abbiano esercitato l'opzione per

il mantenimento della pregressa posizione I.N.P.S., poiché per

questi ultimi il trattamento I.N.P.S. sarebbe in ogni caso

assicurato.

Inoltre la rilevanza della questione, nei limiti indicati, non

sarebbe superata dalla successiva legge reg. Puglia n. 10 del 18

aprile 1986 la quale - nel disciplinare la ricongiunzione dei periodi

assicurativi ai fini pensionistici dei dipendenti dell'E.R.S.A.P. -

presuppone la vigenza dell'art. 77 l. reg. Puglia n. 12 del 19 marzo

1982.

2. - Nel presente giudizio le parti private non si sono

costituite. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione

prospettata.

La l. Reg. Puglia n. 12 del 1982, come modificata dalla l. Reg. n.

19 del 1982 troverebbe infatti il suo presupposto nella legge

Nazionale 30 aprile 1976 n.386, relativa agli Enti di Sviluppo

Agricolo, di attuazione del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11, in

conseguenza della quale la stessa Regione, con l. Reg. 28 ottobre

1977, n. 32 ha istituito l'Ente di Sviluppo Agricolo della Puglia.

Da ciò si deduce - a parere dell'Avvocatura - che la legge

regionale oggetto di verifica costituzionale riguarda non già

l'ordinamento ed il rapporto organico del personale della Regione,

che in materia previdenziale avrebbe trovato la preclusione nell'art.

117 della Costituzione, bensì il rapporto organico dell'E.R.S.A.P.,

ente autonomo distinto dalla Regione per il quale la legge regionale

istitutiva potrebbe legittimamente deliberare l'iscrizione

previdenziale del personale alla C.P.D.E.L., avvalendosi della

facoltà concessa dall'art.5, lett. p), del R.D.L. 3 marzo 1938, n.

680.

Inoltre, la legge impugnata sarebbe stata emessa altresì in

attuazione dei poteri conferiti alle Regioni in materia di stato

giuridico del personale degli enti da esse dipendenti, e ciò in

conformità all'art. 117 Cost. e agli artt.12 e 13 D.P.R. 24 luglio

1977 n. 616.

Infine, secondo l'Avvocatura, l'esplicita previsione, nella

legislazione statale, della facoltà per le regioni di iscrivere il

proprio personale alla C.P.D.E.L., corrisponderebbe ad una esigenza

di uniformità tra tutti i dipendenti degli enti locali. Di

conseguenza, la Regione Puglia, una volta esercitata tale facoltà,

in attuazione della legge statale, con l. 25 marzo 1974, n. 18, non

avrebbe potuto, senza introdurre ingiustificate discriminazioni tra i

dipendenti regionali, escludere i lavoratori dell'E.R.S.A.P. dal

trattamento previdenziale facente capo alla medesima C.P.D.E.L. Considerato in diritto Il Pretore di Bari prospetta il dubbio che l'art. 77 della legge

regionale Puglia 19 marzo 1982, n. 12 prevedendo l'iscrizione

obbligatoria alla C.P.D.E.L. dei dipendenti dell'Ente regionale di

sviluppo agricolo e l'art. 5, lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n.

680, consentendo tale previsione da parte della Regione a causa del

suo generico rinvio alla "legge" per l'estensione delle disposizioni

sulla Cassa ad enti ulteriori rispetto a quelli inizialmente

previsti, siano costituzionalmente illegittimi, per disporre, il

primo, e ammettere, il secondo, un intervento regionale in materia

previdenziale, assente dall'elenco di cui all'art. 117 Cost.

La questione non è fondata.

La Regione Puglia, a seguito del trasferimento delle funzioni

relative agli enti di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 11 e della legge statale 30 aprile 1976, n. 386 che,

in attuazione di quest'ultimo, ha provveduto a dettare in materia

norme di principio e ad assegnare alle Regioni - tra cui la Puglia -

le attribuzioni relative agli enti precedentemente di dimensione

pluriregionale - ha istituito con legge 28 ottobre 1977, n. 32 l'Ente

regionale di sviluppo agricolo della Puglia.

A proposito del trattamento giuridico ed economico del relativo

personale, la menzionata legge statale (art. 5, lett. e) disponeva

che esso fosse disciplinato ai sensi dell'art. 35 della legge statale

20 marzo 1975, n. 70 in modo da assicurare uniformità di trattamento

tra gli enti stessi, mentre la legge regionale (art. 25, terzo comma)

nel rinviare ad un successivo intervento legislativo per la concreta

definizione di tale trattamento e per il riordino dei servizi,

stabiliva che esso dovesse essere "comunque parificato a quello dei

dipendenti regionali di cui alla legge n. 18 del 25 marzo 1974 e

successive modificazioni e integrazioni".

Questo intervento si è tradotto nella legge 19 marzo 1982, n. 12

(mod. dalla l. 6 maggio 1982, n. 19) recante la prima disposizione

impugnata.

Tale legge nel disciplinare, oltre ai servizi dell'Ente, lo status

giuridico ed economico del suo personale (titolo II) ribadisce (art.

81) che ad esso siano estesi, mediante delibera del Consiglio di

Amministrazione, il trattamento giuridico ed i miglioramenti

economici concessi ai dipendenti regionali, e detta comunque un

generale rinvio, per quanto non contemplato, alle disposizioni

vigenti per tali dipendenti (art. 96).

Attesa dunque la sostanziale equiparazione del personale dell'Ente

a quella dei dipendenti della Regione - disposta, peraltro, anche da

leggi di altre Regioni: v. per es. art. 24 l. Basilicata n. 26 del

1977, art. 17 l. Umbria n. 5 del 1984 - e considerato che, sulla base

della espressa statuizione della legge statale 11 aprile 1955, n. 379

(art. 39) che ne ha attribuito alla Regione la facoltà, per tali

dipendenti è disposta l'iscrizione alla C.P.D.E.L., ai sensi

dell'art. 5, lett. p) R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 la medesima

iscrizione a favore dei lavoratori dell'Ente di sviluppo agricolo

(del resto espressamente prevista pure da altre leggi regionali: v.

per es. art. 1 l. Veneto n. 8 del 1979, art. 1 l. Piemonte n. 70 del

1979, art. 1 l. prov. Trento n. 39 del 1980) ne discende come

automatica conseguenza, e la sua previsione costituisce una mera

attuazione delle leggi statali, intesa ad assicurare l'uniformità di

trattamento imposta dalla ricordata normazione di principio, ciò,

quindi, non contrastando con l'invocato paramentro costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità, sollevata

dal Pretore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 5,

lett. p) del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e

dell'art. 77 della legge della Regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12

(Riordino dei servizi dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della

Puglia, Stato giuridico e trattamento economico del personale) con

riferimento all'art. 117 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:979 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari