Corte costituzionale

Sentenza n. 976/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 1° febbraio 1982, avente per

oggetto: "Indennità di carica per i magistrati del Commissariato

regionale per la liquidazione degli usi civici", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 febbraio

1982, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 13

del registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e

l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 13 febbraio 1982 regolarmente notificato

e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che venga

dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale

Friuli-Venezia Giulia, approvata in data 16 ottobre 1981 e

riapprovata, a seguito del rinvio governativo, in data 1° febbraio

1982, assumendone il contrasto con gli artt. 117 Cost. e 4 St. spec.

Friuli-Venezia Giulia.

Detta legge concerne la "indennità di carica per i magistrati del

Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici", e di

questa fissa la misura in riferimento all'"espletamento delle

funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e

28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766" (art. 1). In particolare, la

legge impugnata prevede la corresponsione al Commissario, al

Commissario aggiunto ed agli Assessori addetti al Commissariato

regionale, di un compenso, rispettivamente, di L. 12.000, 7.000 e

6.000 "per ciascun giorno feriale".

A giudizio del ricorrente, la disposizione eccede in modo palese

la competenza regionale poiché il trattamento economico dei

magistrati - qualunque sia la loro funzione - spetta allo Stato,

tanto che l'indennità per i magistrati con funzione di Commissario

liquidatore degli usi civici - prevista dall'art. 38 della l. 16

giugno 1927 n. 1766 - è attualmente determinata dall'art. 1 della l.

1° marzo 1968 n. 189. Ad avviso del ricorrente, poi, la potestà

legislativa attribuita alla Regione, comprende la sola materia degli

usi civici e non pure lo stato giuridico ed economico dei magistrati

destinati alla funzione di Commissari liquidatori.

2. - Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in

data 9 marzo 1982, si è costituita in giudizio la Regione

Friuli-Venezia Giulia, per chiedere l'infondatezza della questione

proposta.

La Regione sottolinea che l'art. 4 n. 4 dello Statuto di autonomia

conferisce alla Regione stessa competenza esclusiva in materia di usi

civici e che l'art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116, ha operato

anche il trasferimento delle relative competenze amministrative.

Poiché, pertanto, le attività svolte in materia di usi civici

dovrebbero ritenersi compiute nell'esclusivo interesse della Regione,

i relativi costi, ivi compresi i compensi previsti dalla legge

impugnata, non potrebbero non gravare sulle casse regionali.

D'altro canto, afferma ancora la ricorrente, se è vero che la

disciplina dello stato giuridico ed economico dei magistrati (per le

funzioni che essi esercitano nell'interesse dello Stato) è di

pertinenza dello Stato, non è men vero che, in forza dell'art. 4 n.

1 dello St. F.V.G., spetta alla Regione la disciplina dello stato

giuridico ed economico del personale "addetto" agli Uffici regionali

(s'intende, per la parte e nei limiti in cui vi è "addetto"). Sotto

tale profilo, pertanto, anche alla luce della sentenza n. 121 del

1979 di questa Corte, interventi regionali del tipo di quello

compiuto con la legge impugnata sarebbero costituzionalmente validi.

3. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la

Regione Friuli-Venezia Giulia, oltre a ribadire gli argomenti già

esposti nel precedente scritto, sottolinea che il compenso previsto

dalla legge impugnata non potrebbe esser qualificato come una

componente del trattamento economico dei magistrati, ai sensi

dell'art. 36 Cost., ma apparterrebbe piuttosto al genere dei gettoni

di presenza, dovuti a personale statale che si venga a trovare in un

rapporto di dipendenza funzionale con la Regione in relazione allo

svolgimento di competenze regionali. A sostegno della sua tesi, la

ricorrente cita numerose leggi regionali regolanti casi analoghi. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede, con il

ricorso indicato in epigrafe, che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia

approvata il 16 ottobre 1981 e riapprovata il 1° febbraio 1982, dal

titolo "Indennità di carica per i magistrati del Commissariato

regionale per la liquidazione degli usi civici", assumendone il

contrasto con gli artt. 117 Cost. e 4, n. 4, dello Statuto Speciale

Friuli-Venezia Giulia, i quali non prevedono tra le competenze

regionali la disciplina del trattamento economico dei magistrati.

Più precisamente, il ricorrente, mentre non dubita minimamente

della legittimità costituzionale dell'affidamento a magistrati in

servizio di compiti relativi allo svolgimento di funzioni

amministrative spettanti alla Regione, contesta invece la

costituzionalità della possibilità che la Regione medesima

corrisponda per quei compiti un compenso, in quanto, così facendo,

invaderebbe la competenza statale relativa alla determinazione del

trattamento economico dei magistrati.

2. - Posta in tali termini, la questione non merita accoglimento.

La Regione Friuli-Venezia Giulia gode, in materia di usi civici,

di potestà legislativa esclusiva (art. 4, n. 4, dello Statuto di

autonomia). Nell'esercizio di tale competenza, deve esserle pertanto

consentito di disciplinare non solo i rapporti sostanziali che

sorgono nell'ambito di quella materia, ma anche l'organizzazione

regionale chiamata al compito di amministrare il settore.

Poiché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v.

sent. n. 121 del 1979), ciò è consentito alle regioni a statuto

ordinario - alle quali le funzioni amministrative in materia sono

state trasferite, prima, con l'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15

gennaio 1972 n. 11, e poi con l'art. 66, quinto, sesto e settimo

comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - a maggior ragione deve

ritenersi che la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale gode

in materia di un'autonomia rinforzata, possa disciplinare

l'organizzazione dell'esercizio delle competenze sugli usi civici in

ogni suo aspetto, vale a dire tanto in relazione alle funzioni da

espletare e al personale da adibirvi, quanto in relazione ai mezzi

materiali e finanziari occorrenti.

Del resto, come sembra ammettere lo stesso ricorrente (che non

contesta il punto), la preposizione di magistrati ai commissariati

regionali per la liquidazione degli usi civici non può considerarsi,

di certo, una scelta legislativa capricciosa o ingiustificata,

trattandosi di funzioni comportanti un'opera di accertamento, di

valutazione e di liquidazione, con procedura contenziosa, degli

antichi diritti di godimento spettanti a determinate collettività su

beni demaniali e privati. Ma il trasferimento alla Regione

Friuli-Venezia Giulia delle relative attribuzioni, se ha lasciate

intatte le ragioni che inducono a ritenere i magistrati ordinari

particolarmente idonei, per le loro competenze, a espletare le

corrispondenti funzioni, nello stesso tempo non può non comportare

che gli oneri conseguenti allo svolgimento delle medesime funzioni

debbano ricadere sulla Regione che ne è titolare.

3. - Contro tale conclusione non può valere l'argomento addotto

dal ricorrente, secondo il quale anche l'erogazione del compenso

spettante ai magistrati addetti alla liquidazione degli usi civici

deve ritenersi di competenza statale, in quanto deve presumersi come

rientrante nella disciplina del trattamento economico dei magistrati

medesimi. In realtà, quest'ultimo concetto è strettamente limitato

ai compensi dovuti ai magistrati in ragione delle funzioni svolte

nell'ambito del rapporto di dipendenza che li lega allo Stato. E, se

non si può certo contestare che spetti soltanto a quest'ultimo

disciplinare lo stato economico dei magistrati, in pari tempo non

può disconoscersi che altri enti, come nel caso la Regione

Friuli-Venezia Giulia, possano erogare a titolo diverso, a favore

degli stessi giudici, compensi conseguenti ad attività che la legge

nazionale ritiene non incompatibili con lo stato giuridico dei

magistrati.

Da tutto ciò consegue che le censure prospettate dal Presidente

del Consiglio dei Ministri non sono fondate, per il fatto che la

legge impugnata non ha inteso disciplinare - come vorrebbe invece il

ricorrente - lo stato economico dei magistrati addetti al

Commissariato per la liquidazione degli usi civici, ma ha

semplicemente previsto una indennità estranea al trattamento

economico dei magistrati, che oltretutto è di un ammontare così

basso da incidere in misura minima sulla situazione reddituale degli

stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 16

ottobre 1981 e riapprovata il 1° febbraio 1982, dal titolo

"Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale

per la liquidazione degli usi civici", sollevata, in riferimento agli

artt. 117 Cost. e 4, n. 4, St. F.V.G., dal Presidente del Consiglio

dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:976 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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