Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Calabria, notificato il 18 aprile 1975, depositato in cancelleria il 6

maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro 1975, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i lavori

pubblici del 25 settembre 1974, n. 3752, che autorizzava il pagamento

alla Regione Calabria di una somma per provvedere alla ricostruzione

delle abitazioni distrutte dalle alluvioni del 1972-1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi gli avv.ti Vincenzo Mazzei e Mauro Leporaci per la Regione

Calabria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto notificato il 18 aprile 1975, il Presidente della

Giunta regionale della Calabria ha proposto ricorso per conflitto di

attribuzione avverso il decreto del Ministro dei lavori pubblici 25

settembre 1974, n. 3752, col quale è stata accreditata, a favore della

Regione Calabria, la somma di L. 1.600 milioni, per ciascun esercizio

finanziario a partire dal 1973 e per 35 anni, quale contributo in

annualità per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni ed al

trasferimento degli abitati distrutti dalle alluvioni del dicembre

1972-gennaio 1973, in ottemperanza all'art. 5 bis della legge 23 marzo

1973, n. 36, di conversione del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2.

Ha sostenuto, infatti, la ricorrente, richiamando i lavori

parlamentari della legge di conversione, che emergerebbe dalla norma

(esattamente interpretata), di cui al comma primo dell'art. 5 bis

menzionato, la volontà del legislatore di destinare direttamente alla

Calabria il gettito in conto capitale di L.40 miliardi.

Fidando proprio sull'assegnazione di tale somma la Regione - che

sarebbe stata all'uopo delegata dallo Stato, sul piano normativo oltre

che amministrativo, nella materia del trasferimento e consolidamento

degli abitati colpiti da calamità naturali - avrebbe emanato la legge

31 agosto 1973, n. 16, predisponendo programmi organici di intervento,

sulla scorta di studi e progetti integrali.

L'attribuzione di una somma minore, insufficiente a far fronte ai

programmi anzidetti, quale, invece, disposta col decreto impugnato,

avrebbe perciò, appunto, vulnerato la sfera delle attribuzioni

regionali nella materia de qua, in riferimento agli articoli 5, 115,

117, 118, 119 della Costituzione; 13, comma secondo, d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 8; 5 bis della legge 1973 n. 36 citata nonché gli articoli

10, 17 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti

finanziari per le Regioni a Statuto ordinario).

Ha concluso, pertanto, la ricorrente, chiedendo alla Corte di:

a) dichiarare la competenza della Regione Calabria a disporre della

somma di 40 miliardi di cui la legge prevede l'assegnazione per

assicurare l'espletamento delle funzioni delegate di cui all'art. 5

bis legge 1973 n. 36;

b) dichiarare altresì la inesistenza di competenza dello Stato a

ridurre o modificare l'importo e le modalità di corresponsione della

somma predetta;

c) annullare, per quanto di ragione, il decreto del Ministro dei

lavori pubblici 25 settembre 1974, n. 3752.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo il rigetto del ricorso proposto.

Secondo l'Avvocatura, la norma finanziaria introdotta dall'art. 5

bis della legge 23 marzo 1973, n. 36, da cui la Regione invoca il

preteso "diritto" alla somma capitale di L.40 miliardi, andrebbe "letta

ed interpretata" nel senso esattamente corrispondente a quello ritenuto

dagli organi dello Stato, Corte dei Conti compresa, che registrò il

decreto ministeriale.

In quanto, invero, il primo comma dell'articolo indicherebbe

soltanto la spesa globale (di L.40 miliardi) a carico dello Stato ed a

favore della Calabria ed il fondo (di cui all'art. 3 della legge sulla

casa) da dove attingerla: mentre non specificherebbe che la somma

stessa debba essere attribuita in conto capitale, cioè una tantum.

Le modalità dell'erogazione, viceversa, sarebbero indicate nel

secondo comma, il quale precisa che, ai fini del finanziamento della

spesa di cui al precedente comma ed in aggiunta ai limiti di impegno

previsti dall'art. 67, lettera a), della legge sulla casa, è

autorizzato l'ulteriore limite di impegno di 2 miliardi annui, per 35

anni, iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero dei

lavori pubblici a partire dall'esercizio 1973.

La legge, in altre parole, non avrebbe inteso discostarsi dal

sistema del concorso a contributo in annualità, previsto da tutte le

leggi sull'edilizia, a partire da quella fondamentale n. 408 del 1949

(la c.d. legge Tupini) e ripresa anche dalla più recente legge sulla

casa.

3. - A tali rilievi dell'Avvocatura ha replicato la Calabria

sostenendo, con successiva memoria illustrativa, che la norma di cui al

capoverso dell'art. 5 bis della legge n. 36 del 1973 non avrebbe in

realtà attinenza alle "modalità dell'erogazione" delle somme

assegnate, sibbene alle "modalità di copertura della spesa relativa:

nel senso che disporrebbe il finanziamento del Fondo (del Comitato

Edilizio Residenziale, di cui all'art. 3 della legge 1971 n. 865) dal

quale le somme stesse andrebbero prelevate.

Ha aggiunto, anche, che la destinazione dei 1.600 milioni di lire

accreditati "agli Istituti autonomi delle case popolari" (quale

sembrerebbe risultare dalla nota in calce alla quietanza della somma

erogata predisposta dall'Ufficio di Tesoreria) concreterebbe un

ulteriore profilo di illegittimità, vulnerando il potere spettante

alla Regione di determinare direttamente essa i soggetti di cui

avvalersi per la realizzazione degli interventi de quibus. Considerato in diritto :

1. - La Regione Calabria ha proposto ricorso per conflitto di

attribuzione - in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119 della

Costituzione, nonché 13, comma secondo, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.

8; 5 bis della legge 23 marzo 1973, n. 36; 10, 17 e 19 della legge 16

maggio 1970, n. 281 - avverso il decreto del Ministro dei lavori

pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974, che ha accreditato alla

Calabria la somma di lire l.600.000.000, quale contributo in annualità

da corrispondere per 35 anni a partire dall'esercizio finanziario 1973,

in attuazione dell'art. 5 bis della citata legge 1973, n. 36, di

conversione del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, che prevede nuovi

stanziamenti a favore delle zone della Sicilia e della Calabria colpite

da eventi alluvionali.

2. - Lamenta - come in narrativa detto - la Regione che il decreto

impugnato abbia in suo favore disposto (per la realizzazione delle

previste opere di ricostruzione delle abitazioni distrutte e di

trasferimento degli abitati colpiti) l'erogazione di una somma minore e

graduata nel tempo (lire 1.600.000.000 per 35 anni), la quale - anche

se fosse utilizzata per la stipulazione di un mutuo - in ogni caso non

consentirebbe (al tasso applicabile di interesse: 9,49% ex d.m. 18

ottobre 1974, in G.U. 21 ottobre 1974, n. 274) di ottenere il ben

maggiore importo di lire 40.000.000.000, che avrebbe invece dovuto

esser corrisposto alla Calabria secondo il dettato dell'art. 5 bis

della legge n. 36 del 1973.

Il ricorso così formulato è inammissibile, giacché involge una

doglianza di carattere patrimoniale suscettibile di essere fatta valere

nella diversa sede delle azioni giurisdizionali e quivi trovare

(eventuale) soddisfazione attraverso l'interpretazione ed applicazione

dell'art. 5 bis della legge ordinaria 1973 n. 36 citata.

Né a diversa conclusione può indurre la considerazione che la

erogazione di somma inferiore a quella che si assume legislativamente

assegnata impedisca l'esercizio delle funzioni delegate alla Calabria

dalla stessa legge n. 36 del 1973 - la quale prevede che la

realizzazione delle opere de quibus avvenga "secondo norme dettate

dalla Regione interessata" - giacché quello prospettato sarebbe,

comunque, impedimento di mero fatto, che non concreta una diretta

lesione o menomazione di potestà della Regione, quale, invece, è

necessario sussista perché si verta in tema di conflitto

costituzionale di attribuzione.

3. - Sotto diverso profilo (con motivo incidentalmente accennato

nella memoria illustrativa successivamente depositata), la Regione si

duole, per altro, anche del fatto che la somma attribuitale con il

provvedimento in conflitto risulti destinata (secondo quanto si

desumerebbe dalla intestazione della collegata quietanza di pagamento

predisposta dalla Tesoreria provinciale del tesoro) "agli Istituti

autonomi delle case popolari": il che inciderebbe sulla potestà della

Regione di scegliere essa i soggetti di cui avvalersi per la

realizzazione delle opere in argomento, sempre in base al disposto

dell'articolo 5 bis citato, che, per la realizzazione delle opere in

questione, prevede - come detto - che siano dettate norme dalle regioni

interessate.

Anche sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile.

Come più volte precisato da questa Corte (recentemente con

sentenza n. 111 del 23 aprile 1976) occorre, infatti, perché si verta

in tema di conflitto di attribuzione, che la competenza che si pretende

invasa o menomata sia determinata da norma formalmente costituzionale.

E, se si è ritenuto che anche norme di legge ordinaria possono

concorrere a configurare il parametro, si è chiarito che ciò accade

quando dette norme siano "integrative od esecutive di norme

costituzionali di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la

fonte del potere che si invoca" (la difesa della cui integrità

configura, appunto, l'interesse a ricorrere: sent. 1976 n. 111

citata).

Nella specie, le attribuzioni amministrative e normative che la

Calabria assume invase derivano invece - secondo la prospettazione

della stessa ricorrente - dalla disposizione più volte menzionata

dell'art. 5 bis legge 1973 n. 36 e, più in generale, dall'art. 13 del

d.P.R. 1972 n. 8 (che delega alle Regioni le competenze statali residue

in materia di "opere di ricostruzione di territori colpiti da calamità

naturali"...): hanno, cioè, la loro fonte in deleghe contenute in

norme di rango ordinario. Le quali neppure possono considerarsi (per la

parte de qua) integrative od attuative di norme costituzionali, poiché

è evidente che la mera previsione della possibilità che lo Stato

deleghi proprie funzioni alle Regioni - quale si rinviene negli artt.

118 e 117 u.p. della Costituzione - non rende, per questo solo,

integrative della Costituzione le norme che in concreto tale delega

dispongano.

Anche sotto quest'ultimo aspetto, resta, pertanto, confermata

l'inammissibilità del proposto ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto contro lo Stato dalla Regione Calabria in relazione al decreto

del Ministro dei lavori pubblici n. 3752 del 25 settembre 1974 in

epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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