Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre

1952, n. 2698, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1965 dal

Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Macchioni Gotti

Sabatino e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965.

Visti gli atti di costituzione di Macchioni Gotti Sabatino e

dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco- laziale;

udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Enrico Nelli, per il Macchioni Gotti, e l'avv. Guido

Astuti, per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il signor Sabatino Macchioni Gotti, con citazione 27 luglio

1962, premesso che con D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2698, si era

proceduto all'esproprio nei suoi confronti di ettari 9.77.79 di

terreni, siti nel comune di Laiatico, contestava la legittimità

costituzionale di tale decreto per violazione della legge delega 21

ottobre 1950, n. 841, e conseguentemente degli articoli 76 e 77 della

Costituzione, in quanto il piano di esproprio risultava redatto sulla

base del nuovo catasto, entrato in vigore per il detto Comune dal 1

luglio 1950. Chiedeva quindi la restituzione dei beni espropriati,

oltre al pagamento dei danni.

Nel corso del giudizio la domanda veniva limitata al risarcimento

dei danni, non potendo i terreni essere restituiti per già avvenuta

assegnazione a terzi (conclusionale 28 gennaio 1965).

L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale resisteva

alla domanda.

Il Tribunale di Pisa, con ordinanza 23 febbraio 1965, riteneva la

questione non manifestamente infondata e rimetteva gli atti a questa

Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il signor Macchioni

Gotti, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Nelli e Mario

Cassola, con memoria e deduzioni depositate il 10 aprile 1965.

In esse si premette che sulla base dei dati del vecchio catasto,

vigente al 15 novembre 1949, la proprietà del signor Macchioni Gotti

sarebbe totalmente non soggetta a esproprio, perché con imponibile

inferiore a lire 20.000.

In previsione di una eccezione dell'Ente, si osserva che anche se,

per ipotesi, potrà verificarsi che l'effettiva consistenza della

proprietà soggetta a esproprio sia stata diversa da quella risultante

dai dati del vecchio catasto, ciò non modifica il thema decidendum del

presente giudizio, limitato al sindacato di legittimità costituzionale

del decreto di esproprio e indipendentemente dalle conseguenze di

merito che la dichiarazione di illegittimità costituzionale andrà a

produrre nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale.

Si esclude, quindi, che le indagini del Tribunale siano precluse

dal mancato ricorso al rimedio di cui all'art. 6 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, a suo tempo non attuato per errore dell'Ente stesso, e

perché i dati del nuovo catasto corrispondevano in realtà alla

situazione esistente il 15 novembre 1949. È, perciò, di tutta

evidenza che l'iter perseguibile è di ottenere dalla Corte, in via

pregiudiziale ed essenziale di diritto, la pronuncia sulla

incostituzionalità del decreto, perché formulato su dati catastali

non ancora in vigore al 15 novembre 1949; affermatosi così che il

catasto valido per il calcolo di esproprio è il vecchio catasto,

dovrà accertarsi la rispondenza dei suoi dati alla consistenza

effettiva, non più con l'eccezionale ricorso alla Commissione

censuaria centrale, ma ai soli fini dell'esatta percezione del

risarcimento danni.

La memoria conclude per il rigetto dell'eventuale eccezione

dell'Ente e per la dichiarazione di illegittimità del decreto.

L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Astuti, si è costituito con

deduzioni depositate il 25 giugno 1965.

In esse si riconosce che la quota di scorporo fu calcolata sulla

base dei dati del nuovo catasto, in vigore all'atto della pubblicazione

dei piani, anziché in base alla consistenza effettiva alla data 15

novembre 1949. Si osserva però che il Tribunale non ha accertato

quale fosse il R.I.D. complessivo e medio per ettari dell'intera

proprietà Macchioni Gotti alla data 15 novembre 1949, e si conclude

perché la Corte, pur dichiarando l'illegittimità, faccia espressa

riserva di quei definitivi accertamenti, non compiuti in sede

amministrativa per difetto del presupposto formale (piano con dati del

vecchio catasto).

Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le

tesi rispettive. Considerato in diritto :

La difesa del signor Macchioni Gotti ha posto in rilievo, nelle

deduzioni scritte e nella discussione orale, che il thema decidendum

del presente giudizio è limitato al sindacato di legittimità

costituzionale del decreto di esproprio, emesso sulla base dei dati del

nuovo catasto non ancora in vigore il 15 novembre 1949, mentre dovrà

successivamente accertarsi dal giudice di merito la rispondenza dei

dati del vecchio catasto alla consistenza effettiva dei terreni di cui

si verte, ai fini della pronuncia sulla domanda di risarcimento danni.

La stessa difesa ha soggiunto che questa indagine non è preclusa dal

mancato ricorso alla Commissione censuaria centrale, previsto dall'art.

6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto - a parte che tale

ricorso non era possibile perché il piano di scorporo era basato sul

nuovo catasto - i dati di quest'ultimo, entrato in vigore nel 1950,

erano il risultato di rilievi tecnici svolti dall'Ufficio tecnico

erariale proprio intorno al periodo novembre 1949, ed erano quindi

pienamente rispondenti alla effettiva consistenza, anche per qualità e

classe, dei terreni espropriati.

La difesa dell'Ente Maremma, da parte sua, ha riconosciuto che la

quota di scorporo fu calcolata sulla base di dati del nuovo catasto, e

ha chiesto che la Corte, pur dichiarando l'illegittimità del decreto,

faccia riserva dei definitivi accertamenti, di competenza del giudice

di merito.

La Corte osserva che del decreto di scorporo va dichiarata

l'illegittimità costituzionale, perché basato sui dati del nuovo

catasto, entrato in vigore posteriormente al 15 novembre 1949, come è

pacifico tra le parti.

Va egualmente riconosciuto, come concordemente da queste si

richiede, che resta affidato al giudice di merito il compito di

accertare, ai fini della pronuncia sui richiesti danni, se la

consistenza effettiva della proprietà soggetta ad esproprio fosse

diversa da quella risultante dai dati del vecchio catasto, e se, nella

specie, alla data del 15 novembre 1949, essa non corrispondesse in

fatto ai dati accertati in occasione delle operazioni per la formazione

del nuovo catasto, come si afferma dalla stessa difesa del proprietario

espropriato.

Tale accertamento è di competenza del giudice di merito, in quanto

non implica le valutazioni estimative attribuite, dall'articolo 6

innanzi citato, all'autorità amministrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2698, in quanto per la formazione

del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto

entrato in attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1966:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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