Corte costituzionale

Sentenza n. 968/1988

Altra decisione · depositata il 13/10/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 21 gennaio 1987, depositato in Cancelleria il 28

gennaio successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1987, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.l. 19 settembre 1986

del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui il

potere di deroga ex art. 6, diciassettesimo comma, della legge 28

febbraio 1986, n. 41 è stato esercitato anche per assunzione di

personale presso la Camera di Commercio del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di

attribuzione in ordine al decreto 19 settembre 1986 del Presidente

del Consiglio dei ministri (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

22 novembre 1986 n. 272), nella parte in cui il potere di deroga ex

art. 6, 17° comma, della l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge finanziaria

1986), è stato esercitato anche per l'assunzione di personale presso

le Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia.

Sostiene la Regione ricorrente che, essendo ad essa riconosciuta

competenza legislativa primaria (art. 4 n. 2, n. 6 e n. 7 dello

Statuto speciale) in ciascuna delle quattro materie in cui le Camere

di commercio sono chiamate ad operare (commercio, industria,

agricoltura e artigianato), le Camere sono da considerarsi enti

dipendenti dalla Regione, cui è pertanto riservata la competenza sul

relativo ordinamento.

Conseguentemente il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, con il quale viene esercitato il potere di deroga al

divieto di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni,

ex art. 6, 17° comma, della legge finanziaria 1986, anche per quanto

concerne l'assunzione di personale delle Camere di commercio del

Friuli-Venezia Giulia, sarebbe invasivo di un potere riservato alla

Regione stessa.

2. - La competenza regionale in materia di ordinamento delle

Camere di commercio, sostiene ancora la ricorrente, risulterebbe

altresì per altra via, e cioè dalla lettura coordinata dell'art. 12

con gli artt. da 8 a 10 del d.P.R. n. 1116 del 26 agosto 1965 (Norme

di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia

Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio,

turismo, ecc.), oltre che dall'art. 20 del d.P.R. n. 902 del 25

novembre 1975 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione

dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e

sarebbe già stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di

questa Corte (sentt. nn. 82 del 1970 e 65 del 1982).

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, e comunque per l'infondatezza,

del ricorso regionale.

Rammenta in primo luogo l'Avvocatura che questa Corte nella

sentenza n. 65 del 1982, pur dichiarando non fondata un'analoga

questione di legittimità costituzionale sollevata, all'epoca, dal

Presidente del Consiglio dei ministri in ordine ad una legge

regionale in materia, avvertiva che il rigetto del ricorso del

Presidente del Consiglio avveniva: "alla stregua della disciplina

legislativa statale, attualmente in vigore"; ciò in quanto non aveva

avuto un seguito compiuto la preannunciata nuova disciplina

legislativa sulla costituzione, sul personale e sul funzionamento

delle Camere, né era stato adempiuto l'ulteriore impegno di una

legge di riforma dell'ordinamento camerale assunto dall'art. 64 cpv.

del d.P.R. n. 616 del 1977.

Ciò premesso, la difesa del Governo sostiene che tale lacuna

sarebbe stata successivamente colmata dal legislatore in quanto la

legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983 ha disciplinato in via generale

tutta la materia del pubblico impiego, compreso il personale delle

Camere di commercio, espressamente indicato, ai fini della

contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge, in uno dei

comparti ivi previsti (d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68, art. 4).

Essendo quindi venuta meno detta lacuna normativa, legittimamente

il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe esercitato il potere

di deroga in questione.

Detta facoltà, inoltre, non potrebbe in nessun caso essere

attribuita alla competenza regionale poiché non involge soltanto

l'ordinamento del personale degli enti, ma le superiori esigenze

dell'economia nazionale, considerata nel suo complesso unitario,

giacché il divieto di assunzione di personale disposto dalla legge

finanziaria del 1986, ed il correlativo potere di deroga, mirano a

salvaguardare l'equilibrio economico nell'intero ambito della spesa

pubblica.

La difesa del Governo eccepisce infine l'inammissibilità del

ricorso in quanto, essendo stato il divieto posto da una legge

statale, e per motivi di carattere generalissimo concernenti le

superiori esigenze dell'economia nazionale, anche il correlativo

potere di deroga rientra nella stessa attribuzione, cosicché la

questione del riparto tra competenze del Governo (comma 17° dell'art.

6 della legge finanziaria 1986) e competenze della Regione (comma 19°

dello stesso articolo) non riguarda attribuzioni costituzionali, ma

costituisce solo un problema di ripartizione interna di un potere che

deve essere esercitato in funzione di esigenze ed interessi relativi

all'intera economia nazionale.

4. - In prossimità dell'udienza la difesa della regione

Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria integrativa con la

quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

In particolare, in relazione all'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, la Regione ne sostiene

l'infondatezza alla luce delle sentenze nn. 307 del 1983 e 245 del

1984 le cui motivazioni varrebbero a dimostrare l'ammissibilità di

questioni del genere, poco importando se esse investano norme

legislative o provvedimenti amministrativi dello Stato. Ad avviso

della Regione è solo sufficiente, a questi fini, il fatto che la

struttura degli enti o degli apparati di cui si controverte rientrino

nella competenza regionale costituzionalmente garantita, la quale

abbraccia ad un tempo le corrispondenti potestà legislative ed

amministrative; mentre le "superiori esigenze dell'economia

nazionale", cui si richiama l'Avvocatura dello Stato, rileverebbero,

se mai, per giustificare il divieto di assunzione di nuovo personale,

in sé considerato (come appunto ha stabilito la sentenza n. 245 del

1984), ma non certo per escludere che le Regioni abbiano interesse a

ricorrere per quanto riguarda la competenza ad attivare le relative

deroghe.

Infine, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi del ricorso,

la Regione ha precisato in linea di fatto:

che le deroghe concesse con il Decreto impugnato non sono state

utilizzate né per assunzioni a termine, né per assunzioni in ruolo

(e ciò per motivi estranei all'oggetto del presente giudizio);

che, negli ultimi due anni (1987 e 1988) le richieste di deroghe

sono state rivolte direttamente dagli enti camerali alla Regione e le

stesse sono state concesse de plano dalla Giunta regionale. Considerato in diritto

1. - Oggetto del conflitto sollevato dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri è

l'esercizio del potere di deroga al divieto generale di assunzione di

personale per l'anno 1986 (L. 28 febbraio 1986 n. 41 art. 6 commi 10,

17 e 19) per quanto riguarda le Camere di Commercio esistenti nella

Regione.

2. - Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di

inammissibilità proposta dall'Avvocatura dello Stato: essa asserisce

che il suindicato esercizio del potere di deroga non tocca le

attribuzioni statutarie della Regione ricorrente, costituendo

soltanto: "un problema di ripartizione interna di un potere che è, e

deve essere, esercitato su di un piano nazionale per esigenze e

interessi relativi all'intera economia nazionale".

L'assunto è palesemente erroneo. La Regione lamenta un'invasione

da parte dello Stato di proprie attribuzioni esclusive che sarebbero

previste dall'art. 4 n. 1, 2, 6 e 7 dello Statuto speciale. Tanto

basta a legittimare il conflitto secondo la consolidata

giurisprudenza di questa Corte, che del resto si è anche pronunciata

in termini con la sentenza n. 307 del 1983.

3. - Nel merito le censure della Regione Friuli-Venezia Giulia

sono fondate.

In forza delle invocate norme statutarie integrate dalle norme di

attuazione, e precisamente dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 agosto

1965 n. 1116 e dall'art. 20 del d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902,

appare certa la competenza della Regione in ordine alle Camere di

Commercio esistenti nel suo territorio, competenza esplicitamente

affermata, fra le altre, dalla sentenza n. 65 del 1982 di questa

Corte. Né ha pregio la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la

quale, poiché tale sentenza fu emessa "alla stregua della disciplina

legislativa statale attualmente in vigore", i principi in essa

contenuti non potrebbero trovare applicazione, in quanto la lacuna

legislativa sull'ordinamento delle Camere di Commercio, cui la

sentenza stessa si richiama, sarebbe stata colmata dalla legge quadro

sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93), che comprende anche il

personale delle Camere di Commercio (art. 26).

Non è chi non veda come tale legge generalissima, che regola in

modo omogeneo la disciplina del pubblico impiego, nulla abbia a che

fare con quella "legge di riforma dell'ordinamento camerale e del

relativo finanziamento" preannunciata dall'art. 64 cpv. del d.P.R. n.

616 del 1977, e fino ad oggi non emanata, cui la citata sentenza n.

65/82 fa riferimento.

4. - Fermo restando che, "siano o meno dipendenti dalla Regione,

anche le Camere di Commercio rientrano nella competenza ordinamentale

del Friuli-Venezia Giulia" (v. sent. 246 del 1985), ne consegue che

il potere di deroga al blocco delle assunzioni disposto per l'anno

1986 dall'art. 6 comma 10 della legge n. 41 del 1986 doveva essere

esercitato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 19 dello stesso

articolo anziché dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gioverà ricordare che la previsione della competenza regionale a

derogare al blocco delle assunzioni per gli enti dipendenti dalle

regioni e per le unità sanitarie locali, contenuta in quest'ultima

norma, si è uniformata alle sentenze di questa Corte (n. 307 del

1983 e n. 245 del 1984) che avevano dichiarato l'illegittimità

costituzionale della precedente normativa che attribuiva allo Stato

il potere di deroga anche per questi enti.

Analogamente, in ossequio alla sentenza n. 246 del 1985, il

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre

1986 ha escluso le Camere di commercio della regione Friuli-Venezia

Giulia, in quanto "enti dipendenti dalla suddetta regione"

dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge

468 del 1978 (normalizzazione dei conti degli enti pubblici).

5. - Il ricorso deve pertanto essere accolto, e ne consegue

l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava allo Stato il potere di autorizzare

l'assunzione di personale in deroga al divieto di cui all'art. 6

della l. 28 febbraio 1986 n. 41 per le Camere di Commercio della

Regione Friuli-Venezia Giulia;

Annulla conseguentemente, nelle parti concernenti le suddette

Camere di Commercio, il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 19 settembre 1986 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:968 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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