Corte costituzionale

Sentenza n. 962/1988

Altra decisione · depositata il 13/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 33/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale concernente la legge

della Regione Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1981 dal Consiglio

Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni

alla l.r. 4 settembre 1980 concernente: provvedimenti per

l'occupazione giovanile, in attuazione dell'art. 26 e seguenti della

legge 29 febbraio 1980 n. 33" promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 10 novembre 1981, depositato in

cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 62 del registro

ricorsi 1981;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e

l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Abruzzo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 10 novembre 1988 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità

cosittuzionale in via principale della legge della Regione Abruzzo

riapprovata il 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni

alla l.r. 4 settembre 1980 - Provvedimenti per l'occupazione

giovanile - in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29

febbraio 1980 n. 33".

Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della legge

impugnata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt.

26 e seguenti del d.l. n. 633 del 1979 convertito, con modifiche,

nella legge 29 febbraio 1980 n. 33. Secondo il ricorso, la legge

avrebbe ampliato, e sotto il profilo temporale e sotto quello dei

possibili destinatari, l'inquadramento nei ruoli regionali, in

attuazione della legge statale 1° giugno 1977 ("Provvedimenti per

l'occupazione giovanile") e successive integrazioni.

Con atto d'intervento del 30 novembre 1981, la Regione ha

controdedotto che la normativa regionale impugnata intendeva ovviare

ad una disparità di trattamento, che avrebbe colpito ingiustamente

alcuni giovani (soci di cooperative convenzionate) rispetto ad altri,

in ordine alla possibilità di partecipare all'esame di idoneità per

l'immissione nei ruoli regionali. Considerato in diritto L'art. 6 della legge della Regione Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27,

dal titolo: "Interpretazione della normativa regionale concernente

l'occupazione giovanile", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha "revocato" la legge regionale

impugnata riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 21

ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge

regionale 4 settembre 1980, concernente 'Provvedimenti per

l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della

legge 29 febbraio 1983 n. 33'".

Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve

essere dichiarata la cessazione della materia del contendere del

presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:962 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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