Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1977

Altra decisione · depositata il 30/05/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 28 febbraio 1975, depositato in cancelleria

l'11 marzo successivo ed iscritto al n. 9 del registro 1975, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di promulgazione,

in data 30 dicembre 1974, della legge della Regione Marche 30 dicembre

1974, n. 53, concernente:

"Tutela e valorizzazione dei beni culturali".

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il ricorrente, e l'avv. Gabriele Galvani, per la Regione Marche.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella seduta del 28 novembre 1974 il Consiglio della Regione

Marche approvava la legge "Tutela e valorizzazione dei beni culturali",

che il giorno 29 successivo veniva inviata al Commissario del Governo

per l'esercizio del controllo ex artt. 127, comma primo, della

Costituzione e 11 legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il 30 dicembre 1974, il Presidente della Giunta regionale

considerava come apposto il visto governativo - "argomentando dal fatto

che il termine per il rinvio (trenta giorni dalla comunicazione, ex

art. 127 Cost. citato) era scaduto il precedente giorno 29" - e

promulgava la legge Stessa (che veniva, poi, pubblicata nel Bollettino

ufficiale della Regione Marche del 31 dicembre 1974).

Nel frattempo, nella seduta del 23 dicembre 1974, il Consiglio dei

ministri aveva deliberato di fare opposizione all'ulteriore corso della

legge, avendo rilevato, quanto all'art. 18, che non era conforme al

precetto dell'art. 81 della Costituzione ("non essendo contestualmente

indicati i mezzi di copertura finanziaria") e, quanto all'art. 4, che

la nomina (ivi prevista) del Direttore del centro regionale per i beni

culturali risultava disposta in violazione dell'art. 53 dello Statuto

regionale ("richiedente un rapporto a tempo determinato e l'adozione di

un apposito provvedimento").

La deliberazione governativa di rinvio della legge per l'esame in

seconda lettura ex art. 127, comma terzo, della Costituzione veniva

comunicata alla Regione lo stesso 30 dicembre 1974: quando, però, la

legge de qua era già stata promulgata.

2. - Contro l'atto di promulgazione ricorreva, allora, il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Premetteva che il termine per l'esercizio del potere di rinvio -

scadente, il 29 dicembre 1974, in giorno festivo -doveva considerarsi

prorogato di diritto al successivo giorno non festivo e, cioè, al 30

dicembre 1974.

E lamentava che l'atto di promulgazione della legge in discussione

- in quanto era stato, invece, adottato dal Presidente della Regione

prima dello scadere della mezzanotte del 30 predetto - aveva, per ciò,

appunto, leso, in relazione agli artt. 127 della Costituzione, 11 della

legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 47 dello Statuto della Regione Marche,

la sfera di attribuzioni dello Stato: impedendo che la deliberazione

governativa di rinvio, comunicata alla Regione proprio in data del 30

dicembre 1974, sortisse effetto quanto al chiesto riesame (degli artt.

4 e 18) della legge regionale menzionata.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si costituiva la Regione

Marche, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendone la

infondatezza nel merito: non essendo, a suo avviso, nella specie

applicabile il principio della proroga di diritto del termine scadente

in giorno festivo.

4. - All'udienza di discussione, l'Avvocatura dello Stato faceva

preliminarmente presente che era, nel frattempo, cessata la situazione

di contrasto che aveva dato origine al ricorso, giacché la Regione

Marche, con successiva legge 22 maggio 1975, n. 44, aveva in concreto

recepito puntualmente i rilievi formulati dal Commissario governativo

alla precedente legge "Tutela e valorizzazione dei beni culturali"

approvata il 28 novembre 1974.

Dichiarava tuttavia di avere interesse alla soluzione della

questione sulla prorogabilità del termine scadente in giorno festivo

per i riflessi che questa poteva in generale avere nei confronti

dell'Amministrazione: e sotto tale profilo insisteva per l'accoglimento

del ricorso.

Da parte sua, la difesa della Regione, concordava con l'Avvocatura

sulla cessazione della materia del contendere; sottolineando, al

riguardo, la tempestività con la quale (con l'emanazione della nuova

legge) erano stati accolti i rilievi commissariali.

Controdeduceva, poi, per quanto riguarda la proroga del termine

scadente in giorno festivo, contestando l'esistenza di un principio in

tal senso applicabile alla materia dei termini di natura

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, come in narrativa

detto, proposto ricorso per conflitto di attribuzione avverso il

provvedimento 30 dicembre 1974 di promulgazione della legge della

Regione Marche "Tutela e valorizzazione dei beni culturali", lamentando

che tale atto - adottato sull'erroneo presupposto che il termine per

l'esercizio del potere governativo di rinvio ex art. 127 della

Costituzione fosse scaduto il 29 dicembre 1974; laddove, essendo

quest'ultimo giorno festivo, il termine stesso doveva, invece,

considerarsi prorogato di diritto alla mezzanotte del successivo 30

dicembre - aveva leso prerogative statuali (ex artt. 127 Costituzione

cit.; 11 legge 10 febbraio 1953, n. 62; 47 Statuto Regione Marche):

impedendo all'atto di rinvio, in concreto adottato dal Governo e

comunicato alla Regione proprio alla data indicata del 30 dicembre

1974, di produrre effetto, quanto al chiesto riesame (degli artt. 4 e

18) della legge regionale in argomento.

2. - Rileva la Corte che, come risulta dalle dichiarazioni rese in

udienza, anche se non vi è stata una formale rinunzia al ricorso da

parte dell'Avvocatura dello Stato, le parti hanno entrambe riconosciuto

che è di fatto venuta meno la situazione di contrasto, che aveva dato

origine al conflitto, avendo la Regione, con legge di modifica del 22

maggio 1975, n. 44, puntualmente accolto i rilievi formulati dal

Governo relativamente alla precedente legge di "Tutela e valorizzazione

dei beni culturali".

Pertanto deve, ora, dichiararsi cessata la materia del contendere,

in quanto è venuto meno il concreto interesse del ricorrente ad

ottenere una pronunzia sull'appartenenza del potere, e non rileva

l'interesse astratto alla soluzione della questione - di

applicabilità, in materia, del principio di proroga del termine

scadente in giorno festivo - quale sollecitata dall'Avvocatura per i

riflessi che essa potrebbe avere in via generale, in situazioni,

comunque, diverse da quella esaminata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti

dell'atto di promulgazione della legge della Regione Marche 30 dicembre

1974, n. 53 "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI - DUCCI ALBERTO

MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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