Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1974 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973,

recante " Disciplina della posizione giuridica ed economica dei

dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o

organismi della CEE o ad esercitare funzioni presso Stati esteri",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 29 dicembre 1973, depositato in cancelleria il

7 gennaio 1974 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana.

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il ricorrente, e l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 29 dicembre 1973 il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata

dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 dicembre 1973, recante

"Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti

regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi

della CEE o ad esercitare funzioni presso Stati esteri".

Il Commissario premette che la legge regionale impugnata consente

al Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale competente,

di autorizzare dipendenti regionali, sino al limite massimo di

cinquanta unità, a prestare servizio presso gli uffici della CEE o

presso Stati esteri.

Ora, secondo il Commissario, la Regione, ai sensi dell'art. 14

dello Statuto, non ha la potestà di disporre nella materia degli

uffici e del personale oltre il limite naturale e non superabile del

territorio della Regione; salvo il caso di accordi con altre Regioni o

con lo Stato, per quanto riguarda la predisposizione di programmi

interregionali. Ed in tal senso si sarebbe già espressa la Corte nella

sentenza n. 37 del 1972, relativamente ad una analoga legge della

Regione Trentino - Alto Adige, dichiarata costituzionalmente

illegittima.

Nel ricorso si sostiene anche che la Regione ha, in tal modo,

violato l'art. 97 della Costituzione, per l'effetto negativo sulla

funzionalità stessa degli uffici regionali prodotto dalla sottrazione

di personale previsto nel ruolo organico regionale in numero e qualità

adeguate alle attribuzioni degli uffici in cui è incardinato.

D'altra parte poi, il collocamento fuori ruolo di detto personale

abiliterebbe la Regione a coprire i posti resisi disponibili, con

inevitabile maggior onere finanziario derivante dal successivo ritorno

in ruolo in soprannumero. Mancando della copertura della maggior spesa

la legge regionale impugnata contrasterebbe, quindi, anche con l'art.

81 della Costituzione.

2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito

il Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv.

Pietro Virga, per svolgere le seguenti deduzioni.

1) Sul primo motivo, si sostiene che la legge impugnata,

nell'ambito della potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 14

lett. q, dello Statuto, non ha inteso minimamente interferire nei

rapporti internazionali bensì semplicemente disciplinare lo stato

giuridico e il trattamento economico dei propri dipendenti. In questo

senso la Regione non avrebbe che adattato alla sua struttura

organizzativa le disposizioni contenute nella legge statale 27 luglio

1962, n. 1114, relativa allo stato giuridico degli impiegati dello

Stato prestanti servizio presso la CEE, attuando così il principio di

eguaglianza e la norma statutaria invocata, secondo cui il trattamento

degli impiegati regionali non può essere in ogni caso inferiore a

quello del personale dello Stato.

Ritenere che, come si sostiene che il Commissario dello Stato

ritenga, la legge impugnata sia costituzionalmente illegittima non già

per il suo oggetto ma per le ragioni e finalità di carattere

internazionale per le quali il collocamento fuori ruolo è stato

previsto, si tradurrebbe in primo luogo in un sindacato di merito

sottratto alla Corte costituzionale, ed in ogni caso non terrebbe conto

della circostanza che la Regione ha competenza esclusiva nella materia

agricola, su cui viene ad incidere la disciplina comunitaria. Proprio

in relazione a tale incidenza si sarebbe reso necessario stabilire dei

rapporti diretti con gli organismi comunitari.

Infine ogni parallelismo con la sentenza n. 37 del 1972 sarebbe

fuori luogo, perché l'assistenza ai paesi in via di sviluppo non

soddisfa ad esigenze riconducibili alla Regione, come invece, per i

motivi esposti, la legge impugnata soddisferebbe.

2) La violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo

del principio del buon andamento, concreterebbe una censura di merito

di per sé inammissibile e d'altra parte il collocamento fuori ruolo

non sarebbe estraneo all'ordinamento del pubblico impiego regionale.

3) Sul terzo motivo si sottolinea che, col collocamento fuori

ruolo, la Regione, lungi dal sopportare un maggior onere, realizzerebbe

un'economia dal momento che non solo non dovrebbe corrispondere lo

stipendio e gli altri emolumenti, ma verrebbe perfino rimborsata dei

contributi e delle ritenute. Quanto al pericolo che il dipendente

collocato fuori ruolo dovesse essere riassunto in soprannumero, dopo

che il suo posto è stato ricoperto con altra unità, esso non

sussisterebbe, dal momento che anche per l'ordinamento regionale

esplica piena efficacia il disposto dell'art. 58 dello statuto degli

impiegati civili dello Stato secondo il quale per ogni impiegato fuori

ruolo deve essere scoperto un posto nella qualifica iniziale del posto

stesso.

Conclude quindi per l'inammissibilità ed in subordine per

l'infondatezza del ricorso del Commissario dello Stato.

3. - Nelle memorie successivamente presentate, le parti, con ampie

argomentazioni, hanno ribadito le conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - La legge della Regione siciliana 21 dicembre 1973 recante

"Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti

regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi

della CEE o ad esercitare funzioni presso Stati esteri" è stata

impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con

ricorso 28 dicembre 1973 in base ad un triplice ordine di motivi.

1) In quanto la Regione, ai sensi dell'art. 14 del suo Statuto non

ha la potestà di disporre in materia degli uffici e del personale

oltre il limite naturale e non superabile del territorio della Regione,

salvo il caso di accordi con altre Regioni o con lo Stato per la

predisposizione di programmi interregionali.

2) In quanto la legge impugnata ha violato l'art. 97 della

Costituzione giacché il collocamento fuori ruolo dei dipendenti

regionali sia pure nel numero tassativo di 50 si riflette in senso

negativo sulla funzionalità stessa degli uffici regionali, il cui

ruolo deve avere un'entità costantemente adeguata al numero e alle

qualità delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono.

3) In quanto risulta violato l'art. 81, ultimo comma, della

Costituzione, mancando nella legge impugnata l'indicazione della

previsione della copertura della maggiore spesa derivante

dall'inevitabile onere per il ritorno in ruolo in soprannumero del

personale già collocato fuori ruolo, una volta cessati gli incarichi e

le funzioni ad esso conferiti all'estero.

2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La legge

impugnata infatti, disponendo all'art. 1 che gli impiegati di ruolo

della Regione siciliana possono, previa autorizzazione del Presidente

della Regione, sentito l'Assessore competente, assumere un impiego

presso enti od organismi della Comunità economica europea, nonché

esercitare funzioni anche di carattere continuativo presso Stati

esteri, ha statuito oltre i confini fissati dall'art. 14 dello Statuto

della Regione stessa. Secondo i principi fissati dalla Corte nella sua

sentenza n. 37 del 1972, la potestà di legiferare delle Regioni trova

per ogni materia e quindi anche per l'ordinamento degli uffici e del

personale ad essi addetto il limite naturale ed insuperabile

dell'ambito territoriale della Regione.

La disciplina dei rapporti e delle prestazioni relative agli

impiegati e dipendenti regionali destinati a svolgersi e ad effettuarsi

fuori di questi limiti non rientra nella potestà legislativa della

Regione.

La normativa dell'art. 1 della legge regionale impugnata oltrepassa

l'ambito territoriale della Regione ed incide nel campo dei rapporti

internazionali sia nei confronti della CEE sia nei confronti di Stati

esteri, cioè in un campo che è riservato all'esclusiva competenza

dello Stato.

3. - Non è da accogliersi l'eccezione avanzata dalla difesa della

Regione siciliana nelle proprie deduzioni, cioè che la legge regionale

impugnata sarebbe complementare e integrativa di quella statale nel

senso che regolerebbe lo stato giuridico del personale regionale che

usufruisce delle disposizioni della legge statale n. 1114 del 1962.

L'infondatezza di questa eccezione oltre a quanto si è detto

sull'incompetenza della Regione di regolare la materia, risulta

evidente considerando che la legge citata esclude che essa possa

applicarsi a personale non statale e che tale personale possa essere

destinato a prestare servizio presso Stati esteri tanto è vero che

fissa un contingente rigido di dipendenti statali il quale non può

oltrepassare il numero di 50. La stessa disposizione dell'art. 1 della

legge regionale impugnata mostra come questa non possa considerarsi in

alcun modo complementare ed integrativa di quella statale, in quanto

dispone che l'assunzione degli impiegati di ruolo della Regione

siciliana presso enti od organismi della CEE o presso Stati esteri

avvenga previa la sola autorizzazione del Presidente della Regione

sentito l'Assessore competente, senza che sia richiesta

l'autorizzazione del Presidente del Consiglio e senza che siano sentiti

il Ministro competente e il Ministro degli esteri, atti questi che la

legge statale n. 1114 del 1962 richiede tassativamente per l'assunzione

degli impegati civili di ruolo dello Stato e degli ufficiali e

sottufficiali in servizio permanente effettivo presso enti od organismi

internazionali o perché esercitino funzioni presso Stati esteri.

4. - L'accoglimento del primo motivo del ricorso del Commissario

dello Stato per la Regione siciliana è assorbente degli altri due ed

è superfluo attardarsi nell'esame delle relative questioni,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21

dicembre 1973, avente ad oggetto "Disciplina della posizione giuridica

ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un

impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni

presso Stati esteri".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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