Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità Costituzionale dell'art. 2 della legge

30 novembre 1955, n. 1335 (esecuzione della Convenzione tra gli Stati

membri del Trattato nord Atlantico sullo statuto delle loro forze

armate), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1971 dal giudice

istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di

Astrup Nils Christian, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24

novembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Astrup Nils

Christian, ufficiale della N.A.T.O., imputato di omicidio colposo in

persona di Puggioni Ignazia a seguito d'investimento automobilistico,

in gita di piacere, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma

ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335 -

nella parte in cui dà esecuzione in Italia all'art. VII, paragrafo 3,

lett. c, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951 - per contrasto con

il principio costituzionale secondo cui "nessuno può essere distolto

dal giudice naturale precostituito per legge".

L'ordinanza di remissione denuncia l'illegittimità di detta norma,

che consente al potere esecutivo, mediante la rinuncia alla priorità

nell'esercizio della giurisdizione, senza predeterminazione di criteri

e con atto insindacabile e discrezionale, di sottrarre ex post al

giudice procedente il potere di decidere in ordine alla regiudicanda,

sotto il profilo che in tale maniera l'imputato verrebbe distolto dal

giudice naturale precostituito per legge.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

di deduzioni depositato il 29 ottobre 1971, chiedendo dichiararsi

l'irrilevanza o quanto meno l'infondatezza della questione proposta.

Preliminarmente la difesa dello Stato eccepisce il difetto di

rilevanza della questione, poiché il giudice a quo, ha sollevato

dubbio di legittimità di una norma relativa ad una funzione del potere

esecutivo, che non ha trovato applicazione nel giudizio penale in

corso.

Nel merito soggiunge che l'esistenza di un concorso di

giurisdizione - quale risulta disciplinato dalle varie norme contenute

dall'art. VII della Convenzione di Londra - presuppone necessariamente

una duplice preventiva designazione del giudice naturale sulla base dei

due distinti ordinamenti, sicché la rinunzia alla giurisdizione

costituirebbe uno strumento necessario ad armonizzare le due

giurisdizioni, individuando il titolo giustificativo dell'operatività

alternativa ora dell'una ora dell'altra.

Lo strumento prescelto, inoltre, armonizzerebbe l'ordinamento

italiano con le consuetudini generali internazionali, secondo cui i

singoli appartenenti ai Corpi militari stranieri godrebbero anche

dell'immunità giurisdizionale extra-funzionale. La difesa dello Stato

conclude infine osservando che gli spostamenti di competenza

conseguenti al provvedimento di rinuncia, pur determinati da una

valutazione discrezionale a posteriori, non contrastano con il

principio costituzionale invocato, così come sono pienamente legittimi

quelli che derivano dalla applicazione delle norme sulla connessione

dei procedimenti, giustificati dalla necessità di assicurare il

rispetto di altri principi costituzionali. Considerato in diritto :

Va preliminarmene respinta l'eccezione di irrilevanza della

questione, prospettata dall'Avvocatura dello Stato, atteso che, come

più volte affermato, la valutazione della rilevanza rientra nella

competenza propria del giudice a quo, quando, come nella specie,

risulti compiuta ed adeguatamente motivata.

Nel merito la Corte costituzionale è chiamata a decidere se

contrasti o meno con il principio del giudice naturale la facoltà di

rinuncia alla priorità nell'esercizio della giurisdizione attribuita

al potere esecutivo dall'impugnato art. 2 della legge 30 novembre 1955,

n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione in Italia all'art. VII,

paragrafo 3, lett. c, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951 sullo

statuto delle forze armate della N.A.T.O.

L'articolo VII della citata Convenzione, disciplinando la materia

dei possibili conflitti di giurisdizione tra le autorità dello Stato

di origine e quelle dello Stato di soggiorno, delimita i casi di

giurisdizione esclusiva e di giurisdizione concorrente, specificando,

in quest'ultima ipotesi, le fattispecie rimesse alla priorità

giurisdizionale dell'uno o dell'altro Stato.

Tale regolamentazione appare ispirata al principio della

obbligatorietà e territorialità della legge penale, di cui agli artt.

3 e 6 del codice penale, come risulta dall'art. VII, paragrafo 3, della

Convenzione, secondo il quale, in caso di concorso di giurisdizione, le

autorità militari dello Stato di origine hanno priorità

nell'esercizio della giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli

appartenenti alle forze armate nell'esercizio delle loro mansioni o per

quelli rivolti unicamente contro i beni o le persone di detto Stato,

mentre la priorità giurisdizionale spetta alle autorità dello Stato

di soggiorno per qualsiasi altro reato.

Il criterio così accolto va posto in relazione alle consuetudini

generali internazionali, secondo cui lo Stato di origine conserva il

proprio potere giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di

pace dagli appartenenti alla forza di stanza nei territori alleati;

consuetudini non irrilevanti per lo Stato italiano il cui ordinamento,

ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, si conforma alle norme di

diritto internazionale generalmente riconosciute.

La citata Convenzione, nel contemperare tale principio con quello

della territorialità, anche al fine di evitare, nei Casi di concorso

di giurisdizione, un doppio giudizio (citato articolo VII, par. 8), è

ricorsa alla regolamentazione delle priorità nell'esercizio

giurisdizionale, integrata dalla facoltà di rinuncia da parte di

quelle autorità cui la priorità stessa è conferita.

Pertanto detta facoltà - il cui esercizio non è obbligatorio -

attribuita al Ministro di grazia e giustizia, sentito quello per gli

affari esteri, appare rispettosa delle esigenze repressive proprie

dello Stato di soggiorno (art. 2 legge 1335 del 1955 e d.P.R. n. 1666

del 1956). Lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta

avviene tra due organi giurisdizionali entrambi previsti a priori dai

rispettivi ordinamenti e dalla impugnata legge interna che dà

esecuzione alla Convenzione.

Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte

secondo cui la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella

determinazione legislativa di una Competenza generale, ma si forma

anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza

"sulla base di Criteri che razionalmente valutano i disparati interessi

posti in gioco dal processo" (sentenza n. 139 del 1971).

Pertanto la possibilità che in virtù della norma impugnata si

verifichi, per le ragioni sopra indicate, lo spostamento di competenza

a favore di altro giudice, anch'esso precostituito, non costituisce

violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui

dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lettera c, della Convenzione

di Londra del 19 giugno 1951, concernente lo statuto delle forze armate

della N.A.T.O., sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOCANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari