Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1964 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,

lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, promossi con due ordinanze

emesse il 28 febbraio 1964 dal Pretore di Torriglia nei procedimenti

penali a carico di Clavarino Luigi e di Barbagelata Dario e Biggi

Giuseppe, iscritte ai nn. 58 e 59 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23

maggio 1964.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale davanti al Pretore di Torriglia a

carico di Clavarino Luigi, la difesa dell'imputato ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. g, della

legge 30 aprile 1962, n. 283, che fa divieto di impiegare nella

preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o

somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire

per il consumo, sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici

che non siano autorizzati con decreto, sottoposto a revisione annuale,

dal Ministro della sanità, divieto penalmente sanzionato ai sensi del

successivo art. 6, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963,

n. 441.

La difesa dell'imputato ha osservato che, in base alla disposizione

impugnata, si avrebbe un reato configurato non da una legge, ma da un

decreto del Ministro della sanità.

Il Pretore ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e,

con ordinanza del 28 febbraio 1964, ha sospeso il giudizio rimettendo

gli atti alla Corte costituzionale.

Una identica ordinanza in pari data è stata emessa dallo stesso

Pretore nel procedimento penale a carico di Barbagelata Dario e Biggi

Giuseppe.

Le due ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio 1964.

Con atti di intervento depositati il 5 giugno 1964, si è

costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato. Questa ha

escluso che la norma impugnata possa dirsi in contrasto con il

principio di legalità. L'atto amministrativo contenente gli elenchi

delle sostanze di cui è vietato l'impiego non è parte del precetto

penale, ma soltanto un presupposto perché funzioni il divieto

contenuto nella legge, la quale è essa stessa a stabilire nella sua

integrità l'obbligo penalmente sanzionato.

L'Avvocatura si richiama a tal proposito a precedenti pronunce di

questa Corte. Considerato in diritto :

Le due ordinanze del Pretore di Torriglia riguardano lo stesso

oggetto e le questioni sollevate possono essere decise con unica

sentenza.

Non ha fondamento l'affermazione secondo la quale la norma che

prevede il reato di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1962, n. 283,

sarebbe costituita in parte dalla legge e in parte da un atto

amministrativo.

La Corte ha avuto occasione, in più sentenze, di occuparsi di

questioni identiche, e di statuire quale sia, in ordine al contenuto

del precetto penale, la funzione di taluni atti amministrativi ai quali

la legge penale fa talvolta riferimento. Da ultimo, con la sentenza n.

36 del 1964, ha dichiarata infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,

ritenendo che gli elenchi delle sostanze ad azione stupefacente,

contenuti nei decreti del Ministro della sanità, siano da considerare

determinazioni specifiche dell'Autorità amministrativa, non

costituenti elemento intrinseco del precetto penale.

Non diversa soluzione deve avere la questione relativa alla norma

che richiama l'elenco degli additivi chimici vietati, contenuto nel

decreto del Ministro della sanità.

Un tale elenco non concorre a costituire il precetto penale, ma è

soltanto un presupposto della sua applicazione. Il precetto è

integralmente costituito dall'art. 5 della legge, mercé la imposizione

del divieto di far uso degli additivi chimici che sono via via indicati

nei decreti del Ministro della sanità. Non sussiste pertanto alcuna

violazione del principio della riserva di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione sollevata dal Pretore di Torriglia

con le due ordinanze del 28 febbraio 1964, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n.

283, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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