Corte costituzionale

Sentenza n. 959/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 403/1987
  • art. 3legge 403/1987
  • art. 2d.l. 326/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo, terzo

e quarto comma, del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti

per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i

settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità

della riscossione delle imposte dirette e delle attività di alcuni

uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché

norme per il differimento di termini in materia tributaria),

convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 403 e nel conflitto di

attribuzione sorto a seguito del telegramma del Ministro per la

finanze 21 gennaio 1987, con cui è stata considerata applicabile

anche all'ambito della Regione siciliana la misura dell'aggio

prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 per le somme riscosse

mediante versamenti diretti, promossi con ricorsi della Regione

siciliana, notificati rispettivamente il 2 novembre e il 30 maggio

1987, depositati in cancelleria il 10 novembre e l'11 giugno 1987 ed

iscritti al n. 22 del registro ricorsi 1987 e al n. 13 del registro

conflitti 1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e

l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso depositato il 10 dicembre 1987 il Presidente

della Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge 3 ottobre 1987 n. 403 (Disposizioni per

assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette,

ecc.), nella parte in cui, convertendosi il decreto legge 4 agosto

1987 n. 326, si determinano nella percentuale del 48 per cento

dell'aggio di riscossione mediante ruoli (già del 52,5 per cento in

forza della precedente legge 7 marzo 1986, n. 60), le somme da

corrispondersi allo stesso titolo agli esattori delle imposte, per

versamenti diretti.

L'applicazione della norma viene estesa, infatti, ai servizi

esattoriali aventi sede nella Regione siciliana (art. 1 l. n. 403 sub

art. 3, primo comma d.l. n. 326). Da ciò l'impugnazione poiché

l'aggio in parola con legge regionale 21 agosto 1984 n. 55 risultava

già determinato nella maggior misura percentuale del 60 per cento.

1.2 - Secondo motivo di censura la ricorrente rivolge alla

medesima normativa nella parte in cui ogni altro effetto della

predetta legge regionale n. 55 del 1984 viene arrestato alla data del

31 dicembre 1988 (art. 2, quarto comma, d.l. citato).

1.3 - I menzionati disposti del quarto comma dell'art. 2 e del

primo comma dell'art. 3 del decreto legge n. 326 del 1987, così come

convertito nella legge n. 403 del 1987, sarebbero costituzionalmente

illegittimi per violazione delle competenze statutarie della Regione

siciliana.

Assume il ricorso che il servizio di riscossione dei tributi, con

la determinazione dei relativi costi, rientra nella materia regionale

della organizzazione degli uffici, in relazione alle esigenze

operative di gestione del bilancio, materia per la quale l'art. 14

dello Statuto attribuisce alla Assemblea regionale siciliana una

legislazione esclusiva. Per quanto riguarda il bilancio regionale e

quindi il diritto a gestire le entrate relative, l'art. 19 dello

Statuto attribuisce alla stessa Assemblea legislativa la competenza

ad approvare il proprio bilancio e i relativi costi di gestione.

Ancora, andrebbe ravvisata la violazione dell'art. 36 concernente

i tributi per il fabbisogno regionale, nonché la previsione di

"chiusura" dell'intero sistema di autonomia contenuta nell'art. 17

lett. c).

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato. Nell'atto depositato il 21 novembre 1987, viene rilevato

preliminarmente che la controversia è connessa ad altra di cui al

ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla stessa Regione

(infra n. 3).

Con legge 4 ottobre 1986 n. 657, aveva ivi già considerato

l'Avvocatura e ora richiama, il Parlamento nazionale ebbe a conferire

delega al Governo della Repubblica per la "istituzione e la

disciplina del servizio di riscossione dei tributi", esteso anche

alla riscossione dell'I.V.A., delle imposte di fabbricazione e di

consumo, dei diritti doganali, delle penalità, etc.

Mentre viene rivendicata dalla Regione una competenza esclusiva,

la potestà legislativa regionale, in tema di ordinamento ed

organizzazione dei servizi di esazione dei tributi, va inquadrata,

all'incontro, nell'ambito della competenza concorrente.

È palese, sempre secondo l'Avvocatura, che la graduale generale

riduzione dell'aggio per i versamenti diretti è volta a regolare

uniformemente, in vista delle relative riforme, la materia anche

considerandosi l'irrisorietà dei costi per gli esattori nella

specifica attività di riscossione. In prospettiva, le riforme

tenderebbero a remunerare, infatti, l'attività stessa con una

semplice commissione non proporzionale al volume del riscosso;

verrebbero eliminate, in tal modo, situazioni contingenti di scarsa

trasparenza e di forte sperequazione tra le diverse esattorie.

3. - Come ricordato (supra n. 2) con ricorso notificato il 30

maggio 1987 e depositato l'11 giugno 1987, il Presidente della

Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione a seguito

delle determinazioni dell'Amministrazione finanziaria dello Stato che

ha considerato applicabile, anche nella regione siciliana, la misura

dell'aggio in parola, quale fissata - medio tempore - nella misura

prevista dalla mentovata legge statale 7 marzo 1986 n. 60.

Anche qui la Regione, assumendo applicabile alle esattorie della

Sicilia la legge regionale n. 55 del 1984 (percentuale d'aggio del 60

per cento), lamenta "invasione della sfera di competenza riservata

agli organi amministrativi della Regione siciliana, in violazione

degli artt. 14, 19, 20 e 36 dello Statuto".

Il Presidente del Consiglio dei ministri, s'è già detto, si è

costituito con l'atto del 19 giugno 1987, osservando che lo Stato ha,

in materia di esattorie, potestà propria quanto meno per ciò che

attiene a procedure coattive, configurazione giuridica e

determinazione dei compensi all'esattore. Il Parlamento nazionale ha

consapevolmente valutato che, nel medio periodo di proroga delle

gestioni esattoriali, le quote d'aggio unitariamente fissate siano

sufficienti a mantenerne la economicità. Considerato in diritto

1. - I ricorsi in epigrafe, pur differenti nell'attuazione

processuale che si propongono, concernono questioni sostanzialmente

connesse: i giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di

un'unica pronuncia.

2.1 - La legge della Regione siciliana 21 agosto 1984, n. 55

"nelle more della generale riforma nazionale del servizio di

riscossione" prevede - art.1 - la costituzione di una società per la

gestione in Sicilia delle esattorie delle imposte dirette.

Con il successivo art. 7, l'aggio spettante alla società veniva

determinato - per le somme riscosse mediante versamento diretto nella

misura percentuale del 60 per cento rispetto a quanto dovuto per le

riscossioni a mezzo ruoli.

Senonché, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di

un disegno di legge recante delega al Governo per la generale

disciplina di riscossione dei tributi (attuata poi, in concreto, con

il d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43) furono dettate nel tempo e per

l'intero territorio nazionale disposizioni di continuità aventi ad

oggetto le gestioni esattoriali: da ultimo con decreto legge 4 agosto

1987 n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987

n. 403.

La percentuale d'aggio per i versamenti diretti veniva ivi fissata

nel 48 per cento del dovuto per la riscossione mediante ruoli,

esplicitandosi (art. 1 legge n. 403 sub art. 3, primo comma d.l. n.

326) l'applicabilità della norma anche nei confronti delle esattorie

siciliane.

Tanto è contestato dalla ricorrente che ravvisa violate - come

diffusamente in narrativa - le proprie competenze a norma di Statuto.

2.2 - La questione non è fondata.

La Corte ha in passato avuto modo di chiarire la natura

concorrente della legislazione regionale per ciò che concerne l'area

dei tributi, il che comporta il limite del rispetto nella materia dei

principi generali recati dalle leggi dello Stato (sul punto, già

sent. n. 9 del 1957).

Spetta alla Regione il potere di emanare le disposizioni di

capillare dettaglio (sentenze n. 14 del 1957 e n. 150 del 1969,

ricordate dalla ricorrente).

Per contro, nella determinazione dell'aggio si è ritenuta la

necessità obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi, per

la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti i

contribuenti in seno alla collettività nazionale (sent. n. 14 del

1975): con la conseguenza di doversi realizzare univoci equilibri nei

costi del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo

standard, i quali esigono, perciò, determinazioni unitarie.

Né possono trovare, così, favorevole diverso apprezzamento meri

criteri, circoscritti alla organizzazione dei servizi, come si

sostiene dalla difesa della Regione anche sulla scorta dei contenuti

di recente giurisprudenza della Corte dei conti.

Va ricordato, all'uopo, che la costante giurisprudenza

costituzionale, nei coerenti sensi di ripartizione indicati, ha

trovato conferma anche assai di recente, là dove questa Corte ha

affermato che la riscossione dei tributi in Sicilia comporta

"soluzioni aperte" (sent. n. 61 del 1987); queste vanno razionalmente

identificate, volta a volta, secondo i principi, appunto, della

normazione concorrente, in armonia con la diversa angolazione

prospettica dei valori ed interessi in gioco.

3. - La declaratoria di non fondatezza travolge, in tal modo,

anche la censura opposta dalla ricorrente al termine (fissato con

l'art. 2, quarto comma del d.l. n. 326), limitante ogni altro effetto

della legge regionale n. 55/1984 al 31 dicembre 1988.

Trattasi di norma, quest'ultima, emanata (supra, n. 2.1) nelle

more della generale riforma nazionale: a questa risulta poi

tendenzialmente rivolta proprio la disciplina dettata dal legislatore

statale.

4.1 - L'esigenza di continuità nelle riscossioni in vista del

successivo globale riordino aveva portato, già in precedenza, a

determinare l'aggio di riscossione uniforme, nella percentuale del

52,5 per cento (art. 1 l. 7 marzo 1986, n. 60 sub art. 1 decreto

legge 6 gennaio 1986 n. 2) e l'amministrazione finanziaria ebbe ad

assicurarne, con propri atti, l'applicazione concreta anche nella

regione siciliana.

Il relativo ricorso per conflitto di attribuzione assume che sono

state incise le competenze della Regione.

4.2 - L'impugnazione non ha pregio: la risoluzione del conflitto

resta collegata a quanto qui deciso, identiche rivelandosi le

considerazioni che si prospettano nell'applicazione in concreto della

misura d'aggio determinata a far tempo dal 1986 (art. 2, comma primo,

del d.l. n. 326 del 1987).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art.2, comma quarto, nonché dell'art. 3, comma primo, (nel

testo sostituito con legge 3 ottobre 1987 n. 403) del d.l. 4 agosto

1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità

della riscossione delle imposte dirette) sollevata dalla Regione

siciliana con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 14,

lett. q (recte p), 17 (lett. i), 19 e 36 dello Statuto della Regione

siciliana;

rigetta il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui pure in

epigrafe, sollevato dalla Regione siciliana e dichiara che spetta

allo Stato assicurare anche in tale regione l'applicazione dell'aggio

per i versamenti diretti, nella misura prevista dalla legge 7 marzo

1986, n. 60 (Disposizioni urgenti per assicurare la riscossione delle

imposte dirette).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il Cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:959 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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