Corte costituzionale

Sentenza n. 956/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificato il 29 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 5

ottobre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987 per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 20 luglio 1987

emanato dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri delle

Finanze e dell'Agricoltura e Foreste, recante: "Istituzione di

riserve naturali in zone demaniali";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e

l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 21 settembre 1987 la Regione

Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione, nei

confronti dello Stato, in relazione al decreto 20 luglio 1987 emanato

dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle finanze

ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avente ad oggetto la

"Istituzione di riserve naturali in zone demaniali".

L'impugnato decreto interministeriale invaderebbe la sfera di

competenza, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, costituendo

"il primo atto di un procedimento amministrativo, rivolto ad

istituire (in tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nel

Friuli-Venezia Giulia) riserve naturali statali" su zone "facenti

parte del demanio e del patrimonio disponibile o indisponibile dello

Stato". Ciò nel presupposto - si assume - che l'appartenenza allo

Stato di beni suscettibili di trasformazione in riserve naturali (fra

tali beni vengono considerati in special modo i boschi e le foreste)

dia allo Stato medesimo il potere di istituirvi riserve naturali e di

gestirle.

Secondo la Regione, "altro è l'esercizio della pubblica funzione

che il soggetto pubblico ha il potere-dovere di svolgere sul

territorio, che l'ordinamento gli assegna, ed altro è l'esercizio

del diritto di proprietà, pubblica o privata, che allo stesso

soggetto può eventualmente spettare su alcune parti di tale

territorio".

Il problema di stabilire se nel Friuli-Venezia Giulia spetti allo

Stato il potere di istituire e di gestire riserve naturali sarebbe

stato già negativamente risolto dalla Corte con la sentenza n.

223/1984, a definizione di un precedente conflitto di attribuzione

sollevato dalla ricorrente su di un analogo decreto

interministeriale, che aveva costituito "in riserva naturale di

popolamento animale" l'intera foresta di Tarvisio.

In conseguenza, non spetterebbe allo Stato di istituire e gestire

nuovi parchi e riserve.

2. - Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, l'azione

svolta entro l'ambito statale (art.1 del decreto) non sarebbe

suscettibile di attuale incidenza nella sfera regionale, in quanto

riguarderebbe esclusivamente aree boschive di pertinenza dello Stato,

di cui si dispone la ricognizione con atto di mera gestione interna

dei beni.

Di rilievo determinante sarebbe, in ogni caso, il disposto

dell'art. 2 dell'impugnato provvedimento; questo, nel suo complesso,

sarebbe unicamente diretto ad orientare l'uso del patrimonio

forestale pubblico verso destinazioni coerenti con l'importanza

ambientale dei boschi e delle foreste. E pertanto, allo stato, il

menzionato atto avrebbe, verso le regioni, "soltanto un ruolo

propulsivo e sollecitatorio" rigorosamente entro i limiti della

funzione di "promozione della costituzione di parchi e riserve (anche

regionali), assegnata al Ministero dell'Ambiente". Considerato in diritto 1.1 - Il decreto in data 20 luglio 1987, emanato dal Ministro

dell'ambiente dispone (art.1) la ricognizione a cura degli altri

Dicasteri interessati (agricoltura e foreste; finanze) delle "zone

facenti parte del demanio o del patrimonio disponibile o

indisponibile dello Stato suscettibili di trasformazione in riserve

naturali statali, nei limiti delle altre compatibili esigenze

pubbliche".

L'esercizio ed il perseguimento di tale attività sono contestati

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel precipuo riferimento a

interferenze con le competenze regionali.

1.2 - L'impugnazione è inammissibile.

Così come poste, e qui innanzi descritte, le determinazioni

ministeriali, lungi dall'assumere la benché minima connotazione

innovativa, si configurano quale mero atto ricognitivo della

consistenza e natura dei beni interessati, ricadenti nell'ambito del

demanio e del patrimonio dello Stato: atto di mera gestione interna,

dunque, come anche nella discussione orale è stato chiarito

dall'Avvocatura dello Stato, che appare insuscettibile - per ciò

stesso - di incidenza sulle altrui competenze.

2.1 - Con lo stesso decreto viene esplicitato (art. 2) che le

regioni "potranno provvedere a loro volta a trasformare il demanio

forestale regionale in demanio naturalistico".

Anche tale risoluzione è contestata dalla ricorrente per

invasione delle competenze ad essa riservate.

2.2 - L'impugnazione non è fondata.

È ben vero, come la ricorrente esattamente ricorda, che non

spetta allo Stato istituire riserve nel territorio regionale

interessato: la Corte ha riconosciuto, infatti, di spettanza della

ricorrente medesima il potere relativo alla gestione funzionale di

cui trattasi (sentenze n. 223 del 1984 e n. 830 del 1988).

Tuttavia, in fattispecie risulta esercitato un mero scopo,

propulsivo, di invito: quest'ultimo è, per esplicito dettato, il

"valore" conferito all'atto. Cosicché esso non riveste, neppure

potenzialmente, ricollegandosi a potestà che già esistono in capo

al destinatario dell'attività di sollecito, la connotazione di un

ordine e di corrispondenti obblighi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, proposto

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso il decreto 20 luglio 1987

del Ministro dell'Ambiente, indicato in epigrafe, nella parte (art.1)

concernente la competenza dello Stato a compiere atti ricognitivi

delle zone facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato

medesimo;

Dichiara che spetta allo Stato, nei confronti della Regione

Friuli-Venezia Giulia, la facoltà di invito (art. 2 del menzionato

decreto) alla trasformazione del demanio forestale in demanio

naturalistico regionale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:956 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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