Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1964 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 6d.lgs. 98/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo

1952, n. 349, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1963 dalla

Giunta provinciale amministrativa di Roma su ricorso di d'Ayala Valva

Giovanna contro il Comune di Roma, iscritta al n. 15 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 54 del 29 febbraio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

udito l'avv. Renato Zampini, per il Comune di Roma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio davanti alla Giunta provinciale

amministrativa di Roma, tra la signora Giovanna d'Ayala Valva e il

Comune di Roma, la ricorrente sollevò la questione di legittimità

costituzionale della legge 27 marzo 1952, n. 349, intitolata:

"Ratifica del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261,

concernente l'assetto della finanza delle Provincie e dei Comuni",

sostenendo che questa legge fosse in contrasto con l'ultimo comma

dell'art. 77 della Costituzione, secondo il quale i provvedimenti

adottati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza

"perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge

entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione". La Giunta provinciale

non ritenne fondata questa tesi, ma affermò che, nel caso in esame,

occorreva far riferimento all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo

1946, n. 98, giusta il quale i provvedimenti legislativi emanati dal

Governo durante il periodo della Costituente devono essere sottoposti

alla ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dall'entrata in

funzione di questo. Così considerata, la questione di legittimità

costituzionale della legge impugnata non poteva essere ritenuta

manifestamente infondata, perché, si legge nell'ordinanza, "non si

hanno elementi per poter stabilire se il decreto legislativo in

questione fu presentato al Parlamento per la ratifica entro l'anno

dalla sua convocazione", mentre "è certo che la legge di ratifica fu

adottata dal Parlamento dopo quattro anni dalla sua convocazione, e

cioè il 27 marzo 1952".

L'ordinanza, emessa il 6 novembre 1963, è stata regolarmente

notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 54

del 29 febbraio 1964.

2. - Nel presente giudizio si è costituito il Comune di Roma,

rappresentato e difeso dagli avvocati Colamartino e Zampini, con

deduzioni depositate il 16 marzo 1964. La difesa del Comune sostiene

che i termini stabiliti dal decreto legislativo 16 marzo 1946 furono

osservati, in quanto il decreto legislativo 26 marzo 1948 fu presentato

per la ratifica alla Camera il 4 maggio 1949, vale a dire entro l'anno

dall'entrata in funzione del primo Parlamento della Repubblica (8

maggio 1948), come risulta dagli atti parlamentari.

Aggiunge che la norma contenuta nell'art. 6 del citato decreto

legislativo 16 marzo 1946 non richiede che i provvedimenti legislativi

emanati dal Governo durante il periodo della Costituente siano

ratificati entro l'anno dall'entrata in funzione del Parlamento, ma

soltanto che entro questo termine di un anno siano sottoposti al

Parlamento per la ratifica. Nulla quindi toglie alla legittimità della

legge impugnata la circostanza, alla quale la G.P.A. fa riferimento,

che il procedimento legislativo giunse a termine il 27 marzo 1952.

Conclude perché la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

3. - In una memoria depositata il 23 ottobre 1964, la difesa del

Comune di Roma ha ribadito le tesi ora esposte e ha richiamato una

sentenza di questa Corte che, in un caso analogo, avrebbe dichiarata

non fondata la questione di costituzionalità.

4. - All'udienza del 5 novembre 1964 la difesa del Comune si è

rimessa agli atti scritti e ha insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

Esattamente la G.P.A. di Roma ha respinto l'eccezione sollevata

dalla difesa della signora d'Ayala Valva, giusta la quale la legge

impugnata dovrebbe essere dichiarata incostituzionale perché in

contrasto con l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Tale

contrasto, infatti, è del tutto insussistente, stante che il decreto

legislativo 26 marzo 1948, n. 261, fu emanato dal Governo sulla base

dei poteri legislativi eccezionali e temporanei che, nella fase di

passaggio dal vecchio al nuovo regime costituzionale, gli erano stati

conferiti dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. E perciò,

esattamente, la stessa G.P.A. sottopone alla Corte soltanto il quesito

se le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto ora richiamato -

presentazione da parte del Governo per la ratifica al nuovo Parlamento

entro un anno dall'entrata in funzione di questo - siano state

rispettate. Ora, malgrado i dubbi che la G.P.A. manifesta

nell'ordinanza, codeste modalità sono state puntualmente osservate. Il

precetto contenuto in quell'art. 6 ha espressamente per destinatario il

Governo, non già il Parlamento; e, come ha dimostrato la difesa del

Comune, il Governo osservò quel precetto, presentando alle Camere per

la "ratifica" il decreto in questione il 4 maggio 1949, prima, perciò,

della scadenza dell'anno dall'entrata in funzione del Parlamento

repubblicano, che s'insediò l'8 maggio 1948. Né può avere rilievo la

circostanza che la legge di ratifica fosse promulgata soltanto il 27

marzo 1952, perché, prescindendo dalla natura del termine contenuto

nell'art. 6 del decreto 16 marzo 1946, già citato, la previsione della

norma si è verificata con la presentazione del decreto al Parlamento,

e con questa presentazione si è esaurita, non avendo essa norma posto

alcun termine al legislatore. Tanto che questa Corte ha ritenuto

validamente ratificati anche quei decreti che, presentati al Parlamento

nel termine previsto, furono, sciolte le prime Camere repubblicane,

ripresentati alle seconde, e soltanto da queste finalmente ratificati

con la legge 17 aprile 1956, n. 561 (sentenza n. 46 del 23 giugno

1960), affermando che "il ritardo delle Camere nel procedere alla

ratifica non ha rilevanza", stante che il termine dell'art. 6 del

decreto n. 98 del 1946 "non riguardava, né poteva riguardare,

l'attività del Parlamento" (cfr. anche la sentenza n. 103 del 25

giugno 1957).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 6

novembre 1963 dalla G.P.A. di Roma, sulla legittimità costituzionale

della legge 27 marzo 1952, n. 349, intitolata "Ratifica del decreto

legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza

delle Provincie e dei Comuni", in riferimento all'art. 6 del decreto

legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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