Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma

sesto, e 17, comma secondo, del disegno di legge approvato il 19

luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto:

"Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica,

professionale e tecnica" promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, notificato il 26 luglio 1990,

depositato in cancelleria il 3 agosto 1990 ed iscritto al n. 55 del

registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e

l'avv. Francesco Tinaglia per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 26 luglio 1990, il Commissario

dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 10, sesto

comma, e 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641 (Riordino

degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e

tecnica), approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea Regionale

Siciliana, deducendo violazione degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31

ottobre 1975, n. 970, e dell'art. 27 del d.P.R. 31 maggio 1974, n.

417, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. d), dello

Statuto Speciale per la Regione Siciliana, nonché dell'art. 97,

comma primo, della Costituzione.

Premette il ricorrente che con il disegno di legge n. 641 il

legislatore regionale ha provveduto all'organica ristrutturazione

degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e

tecnica, alla disciplina dello stato giuridico del relativo personale

ed all'immissione in ruolo del personale già in servizio, operando

nell'ambito di una materia che, ai sensi dell'art. 17, lett. d),

dello Statuto Speciale, rientra nella competenza legislativa della

Regione Siciliana, a condizione che vengano osservati i limiti dei

principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello

Stato.

Ciò posto, viene censurato l'art. 10, comma sesto, del disegno di

legge, il quale prevede l'immissione in ruolo e l'assegnazione, non

definitiva, presso gli istituti professionali per ciechi, degli

insegnanti non di ruolo in servizio presso detti istituti, in

possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione,

ancorché privi della specializzazione per l'insegnamento negli

istituti professionali per ciechi. Osserva infatti il ricorrente che,

secondo i principi della legislazione statale, per l'insegnamento

negli istituti che perseguono particolari finalità di educazione e

rieducazione di minori in stato di difficoltà (ciechi e sordomuti)

è necessario il possesso del titolo di specializzazione conseguito a

seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di durata

biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica

istruzione (artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 970 del 1975).

Non richiedendo tale specializzazione, il legislatore regionale ha

quindi violato i limiti fissati dall'art. 17 dello Statuto Speciale.

Oggetto di censura è anche l'art. 17, secondo comma, del disegno

di legge, secondo il quale per l'inquadramento in ruolo del personale

incaricato della presidenza degli istituti regionali "si prescinde

dai titoli di studio e di abilitazione previsti dall'art. 27, comma

terzo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417". Rileva invero il

ricorrente che tale disposizione, dettata da esigenze di sanatoria di

situazioni in atto, si pone in contrasto con l'ordinamento statale di

riferimento, nel quale è sempre previsto, anche al di fuori delle

normali procedure concorsuali, l'imprescindibile possesso del titolo

di studio specifico per l'accesso ad una determinata qualifica,

nonché dell'abilitazione, considerata quale occasione di verifica

dell'idoneità a svolgere le mansioni connesse con la qualifica

stessa. Alla violazione dell'art. 17 dello Statuto Speciale si

accompagna, in questo caso, quella dell'art. 97, comma primo, della

Costituzione, apparendo leso il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione da una disposizione che consente di affidare

la gestione didattica, amministrativa e contabile di una struttura

scolastica ad un soggetto del quale non sono valutabili né la

preparazione professionale, per la carenza del titolo di studio, né

l'idoneità a svolgere le relative mansioni, per l'assenza

dell'abilitazione.

2. - Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente della

Regione Siciliana, contestando la fondatezza del ricorso.

Deduce il resistente che l'art. 10, comma sesto, della legge

approvata il 19 luglio 1970 non esclude la necessità del possesso

della specializzazione per l'insegnamento presso gli istituti

professionali per i ciechi, prevista dalla legislazione statale.

Ed infatti, nell'art. 18 della legge impugnata non risulta

compreso tra le disposizioni abrogate l'art. 2 della legge regionale

26 luglio 1982, n. 68, il quale stabilisce che l'ordinamento degli

istituti professionali per i ciechi regionali si conforma a quello

dei corrispondenti istituti statali, e l'identità di ordinamento

comprende, evidentemente, anche l'uniformità dei titoli richiesti

per l'insegnamento.

La persistente necessità della specializzazione, ai fini

dell'insegnamento, risulta del resto dal combinato disposto degli

artt. 10 e 13 della legge approvata il 19 luglio 1970. Il Commissario

dello Stato ha infatti omesso di considerare che la norma impugnata,

pur attribuendo agli insegnanti in possesso di tutti gli altri

titoli, ad eccezione della specializzazione per l'insegnamento negli

istituti professionali per ciechi, il diritto all'ammissione in ruolo

sulla base della graduatoria regionale per la rispettiva classe di

concorso, di cui al precedente comma quinto, li esclude

dall'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti

professionali per ciechi medesimi e che l'art. 13, comma terzo, della

stessa legge dispone che qualora tutto il personale docente di ruolo

e non di ruolo non possa essere pienamente utilizzato in attività

didattiche per le ore per le quali tale utilizzazione non possa

avvenire, venga addetto ad attività amministrative.

Per quanto concerne l'impugnazione dell'art. 17, secondo comma,

del disegno di legge, il quale consente di prescindere, per

l'immissione in ruolo del personale direttivo incaricato, dal

possesso del titolo di studio (laurea richiesta per l'ammissione ai

concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti professionali

e tecnici: art. 27 d.P.R. n. 417 del 1974) e dell'abilitazione, il

resistente osserva che la disposizione risponde all'esigenza di

sanare la specifica posizione del preside incaricato di uno dei due

istituti professionali per ciechi esistenti nella regione. Essa, del

resto, non si pone in contrasto con i princìpi della legislazione

nazionale, poiché in questa non mancano norme che, pur non

apportando espressamente deroga al requisito del possesso dei titoli

di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 417 del 1974 per l'immissione in

ruolo del personale direttivo, sostanzialmente consentono che questa

avvenga anche in assenza dei titoli suindicati (art.16, primo comma,

del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con

modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e art. 11, terzo

comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con

modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417).

3. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria per

il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale ha

informato che il 24 ottobre 1990 è stato presentato all'Assemblea

regionale un disegno di legge volto a modificare in senso conforme

alla Costituzione l'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n.

641, oggetto di impugnativa.

Il Presidente della Regione Siciliana ha depositato memoria nella

quale ha ribadito le precedenti deduzioni. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato avanti a questa Corte gli artt. 10, sesto comma, e 17,

secondo comma, del disegno di legge approvato il 19 luglio 1990

dall'Assemblea regionale Siciliana (e successivamente promulgato e

pubblicato come legge 5 settembre 1990 n. 34) concernente il Riordino

degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e

tecnica, deducendo la violazione dei principi ed interessi generali

cui si informa la legislazione dello Stato, ai quali la Regione deve

attenersi nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ad

essa attribuita nelle materie previste dall'art. 17 dello Statuto

speciale (nella specie in quella dell'istruzione media, di cui alla

lettera d).

2. - L'art. 10, sesto comma, prevede l'immissione in ruolo e

l'assegnazione, presso gli istituti professionali per ciechi, degli

insegnanti non di ruolo in servizio presso i detti istituti, i quali

siano in possesso del prescritto titolo di studio e della

abilitazione, anche se privi della specializzazione per

l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi. Quest'ultima

esenzione contrasterebbe, secondo il ricorrente, con la legislazione

statale, che eleva a requisito necessario per l'insegnamento nelle

scuole per non vedenti il possesso del titolo di specializzazione

ottenuto a seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di

durata biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della

pubblica istruzione (art. 10 d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970).

3. - Osserva la Corte che esattamente il Commissario dello Stato

postula l'inderogabilità del principio, sancito dalla legislazione

statale, secondo il quale l'insegnamento ai minori in stato di

difficoltà, quali sono i non vedenti (o i sordomuti) non può essere

impartito se non da docenti che abbiano conseguito una specifica

specializzazione, che li qualifica, sul piano professionale, come i

più idonei a porsi adeguatamente in rapporto con allievi aventi

esigenze assolutamente peculiari.

Tale principio peraltro - come altrettanto esattamente la Regione

ha sostenuto nella sua difesa - non è violato dalla norma impugnata

se questa sia interpretata nel quadro della normativa in cui si

colloca, come desumibile anche da altre disposizioni dello stesso

disegno di legge regionale.

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale docente, in

servizio presso le istituzioni scolastiche individuate nell'art. 1

del disegno di legge (istituti regionali d'arte, scuole medie annesse

ai predetti istituti, istituti tecnici femminili ed istituti

professionali per ciechi), l'art. 10, quinto comma, prevede la

formazione, sulla base dei titoli di servizio e di studio, di una

graduatoria regionale "per classi di concorso" - e cioè con

riferimento alle materie di insegnamento, e non alla tipologia degli

istituti - in base alla quale procedere all'assegnazione degli

insegnanti e delle sedi. A sua volta, il sesto comma, qui impugnato,

considera la posizione dei docenti in servizio presso gli istituti

professionali per ciechi, che siano in possesso del titolo di studio

e dell'abilitazione, ma non siano muniti della specializzazione

necessaria per insegnare presso tali istituti, e ne consente

l'immissione nel ruolo, per classe di concorso, ma senza

l'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali

per ciechi.

Ne deriva che i detti docenti non potranno essere utilizzati per

l'insegnamento ai non vedenti, ma dovranno essere assegnati ad altro

tipo di scuola (istituti d'arte, scuole medie annesse, istituti

tecnici femminili), con pieno rispetto, quindi, del principio della

legislazione statale invocato dal ricorrente.

Qualora poi il personale suindicato non possa essere assegnato ad

altro tipo di scuola - per carenza di posti o perché immesso in

ruolo per classi di concorso ivi non esistenti - alla sua

utilizzazione provvede l'art. 13, ultimo comma, prevedendone

l'impiego in attività amministrative.

5. - L'art. 17, secondo comma, del disegno di legge prevede che

per l'inquadramento in ruolo del personale incaricato della

presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica,

professionale e tecnica si prescinde dai titoli di studio e di

abilitazione previsti dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417). Questa esenzione, secondo il ricorrente,

violerebbe i limiti imposti alla legislazione regionale dall'art. 17

dello Statuto speciale, nonché l'art. 97 della Costituzione.

Senonché, con legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2, recante

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n.

34, la norma impugnata è stata sostituita con altra disposizione di

diverso tenore.

Ciò determina la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 17

dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto

comma, della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 luglio

1990, recante "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione

artistica, professionale e tecnica" (successivamente promulgata e

pubblicata come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata

dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso

indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione

all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, della legge della

Regione Siciliana sopra indicata, proposta dal Commissario dello

Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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