Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1977 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,

5, 6, 8 e 13 del disegno di legge n. 462/A del 29 aprile 1976 della

Regione siciliana recante "Provvedimenti intesi a favorire la più

ampia informazione democratica sull'attività della Regione", promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 7 maggio 1976, depositato in cancelleria il 15 successivo

ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il ricorrente, e l'avv. Antonino Sansone per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 7 maggio 1976 e depositato il 15

maggio 1976 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,

3, 4, 5, 6, 8 e 13 del disegno di legge n. 462/A recante

"Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica

sull'attività della Regione", deducendo l'incompetenza della Regione

ad emanare norme in materia di informazione.

Secondo il ricorrente, infatti, tale oggetto non puo farsi

rientrare in nessuna delle sfere attribuite alla potestà legislativa

regionale dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale alla cui

elencazione deve essere riconosciuto carattere tassativo. In

particolare la materia dell'informazione esula anche dalla previsione

dell'art. 17, lett. i, che riguarda i servizi di prevalente interesse

regionale, poiché, sebbene la legge regionale intenda agevolare le

aziende editrici di giornali o periodici che abbiano sede nella

Regione, incide in un settore, l'informazione, attinente ad interessi

generali che soltanto lo Stato può tutelare e disciplinare con

uniformità di criteri in tutto il territorio nazionale.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana con

deduzioni depositate il 1 giugno 1976 con le quali si chiede il rigetto

del ricorso.

Emergerebbe chiaramente dal titolo e dalle varie disposizioni che

il disegno di legge tende ad incrementare l'attività editoriale

limitatamente alle fonti di informazione che riguardino la Regione e

gli aspetti di interesse territoriale circoscritto, senza investire la

divulgazione di notizie su fatti di interesse nazionale. L'iniziativa

regionale, inoltre, non sarebbe censurabile neppure sotto il diverso

limite del rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali

disciplinanti la materia, poiché non sono in essa ravvisabili motivi

di contrasto con i criteri accolti nella legislazione statale.

La difesa regionale fa presente, inoltre, che alcuni statuti delle

regioni ordinarie menzionano espressamente (art. 3 Statuto Lombardia,

art. 4 Statuto Liguria, art. 4 Statuto Toscana) tra le finalità

dell'ente la cura e la promozione dell'informazione.

Alla pubblica udienza le difese delle parti hanno insistito nelle

rispettive argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Della legge approvata il 29 aprile 1974 dalla Assemblea

regionale siciliana ed intitolantesi "Provvedimenti intesi a favorire

la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione",

sono impugnate: A) le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3, che prevedono

l'istituzione di un fondo di 3.000 milioni da destinare alle "aziende

editrici di quotidiani siciliani"(come tali dovendosi considerare, a

norma del secondo comma dell'art. 1, quelle aventi nell'isola la sede

legale, la direzione ed amministrazione, lo stabilimento tipografico),

conferendo al Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, il

potere di erogarlo sulla base di un piano di distribuzione compilato

secondo i criteri di cui all'art. 3, tra i quali, al n. 1, è quello

(riferito all'anno precedente) dei "servizi su fatti e problemi di

interesse dell'Autonomia e della Sicilia"; B) la disposizione dell'art.

4, che prevede l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da erogare

con analoghe modalità a periodici editi in Sicilia e "a diffusione

regionale", secondo un piano redatto alla stregua di determinati

criteri, il primo dei quali, anche qui, ha riguardo ai "servizi di

interesse dell'Autonomia e della Sicilia"; C) gli artt. 5 e 6, che

enunciano criteri e condizioni aggiuntive per la concessione dei

benefici, applicabili ad entrambi i piani di distribuzione per

quotidiani e periodici.

Sono impugnate altresì le disposizioni (strettamente connesse con

quelle testé indicate) dell'art. 8, limitatamente alla competenza ad

approvare i piani predetti, attribuita al Consiglio regionale

dell'informazione, istituito dal precedente art. 7 (non impugnato) e

dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di spesa relativa

all'attuazione dei richiamati artt. 1 e 3.

2. - L'assunto del ricorso, secondo cui tale complesso di

disposizioni avrebbe ad oggetto la pubblica informazione, e cioè

materia non rientrante in alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17

dello Statuto speciale, è fondato.

Si deve preliminarmente escludere, infatti, che la Regione abbia

inteso valersi della potestà legislativa primaria ad essa spettante in

materia di "industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti

privati" (art. 14, lett. d, dello Statuto).

Certamente, le imprese editrici di quotidiani e periodici, dal

punto di vista della loro struttura economico-giuridica, sono anche

imprese industriali e commerciali; ma la legge de qua, considerata nel

suo contesto unitario (anche a voler prescindere dal titolo, al quale,

tuttavia, non potrebbe negarsi rilevanza ai fini interpretativi) non è

una qualsiasi legge di incentivazione, rivolta a promuovere lo sviluppo

di particolari attività industriali o commerciali localizzate in

Sicilia per il conseguimento di finalità di ordine economico e

sociale, ma appare univocamente determinata dall'intento di favorire la

diffusione di servizi giornalistici attinenti alla autonomia regionale,

in genere, ed alla Regione siciliana, in particolare.

3. - Ben si comprende, perciò, come la difesa della Regione non

abbia neppure tentato di invocare a fondamento giustificativo della

legge l'art. 14, lett. d, dello Statuto, sostenendo invece che quel

fondamento sarebbe da individuare nell'art. 17, lett. i, che alla

Regione siciliana attribuisce competenza legislativa (concorrente) in

"tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse

regionale". Ed effettivamente, così l'intitolazione e le sopra

richiamate finalità generali della legge nel suo insieme, come lo

specifico contenuto delle singole sue disposizioni, di cui è questione

nel presente giudizio, conducono ad assumere a parametro del sindacato

di legittimità costituzionale che la Corte è chiamata ad esplicare la

norma statutaria testé ricordata.

Da un lato, infatti, non è dubitabile che sussista, e sia

implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della

collettività all'informazione (sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225

del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella

più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto

suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in

genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente

pubblici o comunque di pubblico interesse; d'altro lato, dal raffronto

testuale della lett. i dell'art. 17 dello Statuto siciliano con la

lett. h, che immediatamente la precede, risulta che i "servizi" di cui

in quella si parla sono cosa diversa dai "servizi pubblici", nel senso,

tradizionalmente accolto, di servizi prestati direttamente o

indirettamente da soggetti pubblici, che sono precisamente quelli

previsti, invece, nella lett. h, con specifico riferimento, infatti,

alla loro "assunzione".

4. - Ciò premesso, deve peraltro rilevarsi che tutte le potestà

legislative di cui all'art. 17 sono finalizzate allo scopo "di

soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della

Regione", e che tale clausola generale risulta poi riaffermata e

specificata dalla lett. i, che subordina la competenza della Regione al

"prevalente interesse regionale" dei servizi relativi alle materie ivi

genericamente indicate. Ed è appena il caso di avvertire che

l'interesse che viene qui in considerazione è da riferire alla

collettività regionale, e non all'ente Regione, come soggetto

giuridico.

Ora, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa

variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione

a certi tipi di notizie e commenti, è comunque da escludere in materia

una prevalenza dell'interesse regionale, inteso nel senso cui si è

testé accennato, che possa giustificare interventi legislativi della

Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla

legislazione statale.

Né quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale"

delle pubblicazioni cui la legge si riferisce, perché sono connaturate

alla stampa, quotidiana e periodica, la diffusione e circolazione,

attuali o potenziali, nell'intero territorio nazionale, ed anche oltre

i confini di questo, senza che a ciò faccia ostacolo, per i

quotidiani, la localizzazione della loro sede legale e

tecnico-organizzativa nella Regione (così come previsto nell'art. 1

della legge impugnata) ovvero, per i periodici, la circostanza che, per

la tiratura limitata o per la specifica impostazione programmatica o

per qualsiasi altro motivo, essi si configurino, secondo la dizione

dell'art. 4, come "a diffusione regionale": che rimane pur sempre un

dato relativo e di incerta determinazione, oltre che contingente e

suscettibile di mutare nel tempo.

Ulteriore argomento, che induce a ritenere riservata allo Stato la

legislazione in materia, si trae considerando la particolare

delicatezza della stessa, nella quale confluiscono esigenze diverse,

(che, al limite, potrebbero anche essere tra loro contrastanti) che

sempre devono essere rapportate al fondamentale principio di libertà

di manifestazione del pensiero, il quale, come fu precisato nella

citata sentenza n. 105 del 1972, "implica pluralità di fonti di

informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati

ostacoli legali... alla circolazione delle notizie e delle idee"; ed

implica altresì, come conviene ora soggiungere, esclusione di

interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche

indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per

indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di

altri.

5. - Non vale in contrario senso il richiamo della difesa della

Regione a disposizioni di principio, inserite nei preamboli di alcuni

statuti di Regioni ad autonomia ordinaria, riferentisi a possibili

interventi regionali nel settore dell'informazione.

Giacché, anche a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere

quanto all'efficacia precettiva di quelle generiche disposizioni, è

certo che gli statuti non hanno rango di fonte costituzionale e la loro

approvazione (comunque la si voglia ricostruire concettualmente)

avviene ed è avvenuta con leggi ordinarie. Ma da norme a livello di

legislazione ordinaria non è lecito trarre argomenti in favore o

contro la conformità a Costituzione di altre disposizioni, che siano,

come nel caso, denunciate a questa Corte.

Quanto all'interesse della Regione-ente a divulgare notizie sulla

propria attività, su cui molto insiste la difesa regionale, è da

osservare che un tale interesse sicuramente sussiste, ma ben può

ricevere soddisfazione in altri modi e in diverse forme, come ad

esempio attraverso l'istituzione di un ufficio stampa (alla quale, del

resto, provvede la legge de qua nella sua parte non impugnata), curando

la pubblicazione di notiziari e comunicati, e via dicendo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,

5, 6 della legge regionale 29 aprile 1974, recante "Provvidenze intese

a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della

Regione";

dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 8,

limitatamente alle competenze connesse con le disposizioni degli artt.

2 e 4, e dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di spesa

derivanti dall'attuazione degli artt. 1 e 4 della predetta legge

regionale 29 aprile 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari