Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1971 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-bislegge 749/1966

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 749/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della

legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a

favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso

verificatosi il 19 luglio 1966), promosso con ordinanza emessa il 20

marzo 1970 dal pretore di Agrigento nel procedimento penale a carico di

Ferlisi Salvatore e Giuseppe, iscritta al n. 175 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 150 del 17 giugno 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1971 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico dei fratelli Ferlisi

imputati di varie contravvenzioni per aver iniziato, sprovvisti di

licenza, la costruzione di un capannone industriale nella Valle dei

Templi di Agrigento, in zona ricadente nel perimetro delimitato dal

decreto ministeriale 16 maggio 1968, il pretore di Agrigento ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis

della legge 28 settembre 1966, n. 749, in base al quale è stato

emanato il predetto decreto ministeriale.

La norma impugnata, dichiarando la Valle dei Templi di Agrigento

"zona archeologica d'interesse nazionale", ed attribuendo al Ministro

per la pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici,

il compito di determinare, "con proprio decreto, il perimetro della

zona, le prescrizioni d'uso, ed i vincoli di inedificabilità",

violerebbe la riserva di legge stabilita dall'art. 42, secondo comma,

della Costituzione, per aver demandato alla pubblica Amministrazione,

senza prestabilire adeguati criteri direttivi, il potere di delimitare

la zona e di determinare i modi di godimento del diritto dominicale,

con possibilità di inibire totalmente lo jus aedificandi.

In secondo luogo, prosegue l'ordinanza di remissione, la norma

impugnata violerebbe l'art. 14 (lett. n) dello Statuto regionale

siciliano - secondo cui rientrano nella competenza legislativa

esclusiva della regione la tutela del paesaggio e la conservazione

delle antichità, e delle opere artistiche - per aver attribuito al

Ministro per la pubblica istruzione le corrispondenti funzioni

amministrative, spettanti invece al Presidente della Regione.

Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 7 luglio 1970, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

In ordine al primo profilo di illegittimità costituzionale

prospettato dal giudice di merito, la difesa dello Stato premette che

secondo i principi generali (cfr. artt. 11, 12 e 21 legge 1 giugno

1939, n. 1089), l'interesse storico o artistico, di un immobile o di

una intera zona viene di solito riconosciuto e dichiarato mediante un

mero provvedimento amministrativo, cui consegue l'assoggettamento del

bene allo speciale status stabilito ex lege, con l'ulteriore

conseguenza che alla stessa Amministrazione compete l'adozione dei

provvedimenti esecutivi richiesti dalla natura del bene stesso;

soggiunge quindi l'Avvocatura che la particolarità ravvisabile nella

specie - riconoscimento della natura archeologica del bene mediante

atto legislativo, e adozione dei provvedimenti conseguenziali con atto

amministrativo - non rileva ai fini del profilo di illegittimità

costituzionale denunciato.

Comunque passando ad esaminare il complesso dei poteri spettanti,

in subiecta materia, alla pubblica Amministrazione, concretantisi nella

determinazione del perimetro della Valle dei Templi, delle prescrizioni

d'uso e dei vincoli di inedificabilità, la difesa dello Stato osserva

che tali attività rientrano istituzionalmente nei compiti del potere

esecutivo, costituendo esercizio della discrezionalità tecnica. La

stessa Corte costituzionale controllando, sempre in riferimento alla

riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Carta, gli

analoghi poteri, spettanti ai Comuni ex art. 7 della legge urbanistica,

per la ripartizione in zone edificabili o meno del territorio comunale,

ha riconosciuto che siffatta discrezionalità, non illimitata, e

soggetta a sindacato giurisdizionale, non contrasta con il principio

costituzionale invocato.

Per quanto attiene al secondo profilo di illegittimità

costituzionale denunciato (pretesa violazione dell'art. 14 dello

Statuto), la difesa dello Stato rileva che la questione prospettata è

stata già recentemente dichiarata infondata dalla Corte costituzionale

con la sentenza n. 74 del 1969, né sono stati addotti nuovi argomenti

dal pretore di Agrigento, che sembra aver ignorato la predetta

decisione. Considerato in diritto :

1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere le seguenti

questioni:

a) se l'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, -

disponendo che "la Valle dei Templi di Agrigento è dichiarata zona

archeologica di interesse nazionale" e che "il Ministro per la pubblica

istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici,

determina, con proprio decreto, il perimetro della zona, le

prescrizioni d'uso, i vincoli di inedificabilità" - contrasti o meno

con la riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della

Costituzione, per non aver specificato i criteri cui la pubblica

Amministrazione avrebbe dovuto adeguarsi nel dare esecuzione al dettato

legislativo;

b) se la norma predetta, provvedendo in siffatta maniera alla

tutela del complesso archeologico della Valle dei Templi, non contrasti

con l'art. 14 dello Statuto regionale, secondo cui l'Assemblea

regionale siciliana ha la legislazione esclusiva in materia di

"conservazione delle antichità e delle opere artistiche".

2. - Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la riserva

relativa di legge, invocata anche nella specie, consente al legislatore

di attribuire alla pubblica Amministrazione il potere di incidere sulla

concreta disciplina del godimento degli immobili "qualora, nella legge

ordinaria, siano contenuti elementi e criteri idonei a delimitare

chiaramente la discrezionalità dell'Amministrazione" (sentenza n. 38

del 1966).

Di tale principio la Corte fece applicazione in relazione agli ampi

poteri conferiti ai Comuni dall'art. 7 della legge urbanistica, secondo

cui, com'è noto, mediante l'emanazione dei piani regolatori il

territorio comunale viene distinto in zone più o meno edificabili, con

rilevanti conseguenze per il diritto del proprietario. In tale

occasione fu riconosciuto che l'imposizione di vincoli di zona sulle

aree altrimenti fabbricabili non costituisce esercizio "di

discrezionalità indiscriminata ed incontrollabile", "bensì di

discrezionalità tecnica", rimanendo pertanto esclusa la prospettata

violazione della riserva relativa di legge.

Imedesimi criteri consentono a fortiori di escludere, anche nella

fattispecie ora in esame, il vizio di illegittimità costituzionale

denunziato.

Invero i poteri attribuiti dalla norma impugnata al Ministro per la

pubblica istruzione, concernenti la delimitazione del perimetro della

Valle dei Templi, le prescrizioni d'uso dei terreni, ed i vincoli di

inedificabilità, involgono apprezzamenti e valutazioni strettamente

connessi con discipline tecniche, e sono stati conferiti all'unico

evidente fine di salvaguardare l'interesse archeologico nazionale del

comprensorio. Sono stati così previsti il divieto di usare

particolari mezzi meccanici per il dissodamento del terreno e

l'imposizione di limitazioni edificatorie variamente configurate in

relazione alla distanza dei terreni dai monumenti archeologici allo

scopo di non danneggiarne la prospettiva e la visione d'assieme.

Deve quindi riconoscersi che la circoscritta discrezionalità

conferita alla pubblica Amministrazione dalla norma in esame è

sufficientemente definita ed ha natura tecnica. Pertanto l'asserita

violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, non

sussiste

3. - È chiara poi la manifesta infondatezza della seconda

questione in esame. Invero questa Corte, con la sentenza n. 74 del

1969, ha già escluso l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2

bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, a suo tempo denunciato per

asserita violazione dell'art. 14 dello Statuto regionale siciliano,

questione ora riproposta - in termini del tutto generici - senza che

siano addotti nuovi motivi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 30 luglio 1966, n. 590, recante

provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del

movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966), sollevata, con

l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 42, secondo

comma, della Costituzione;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749,

sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto regionale siciliano

e già dichiarata non fondata con sentenza n. 74 del 27 marzo 1969

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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