Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967 e

riapprovata il 6 dicembre 1967, recante "ulteriore autorizzazione di

spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei

vigili del fuoco di Bolzano", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 22 dicembre 1967, depositato in

cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 35 del Registro ricorsi

1967.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale

del Trentino-Alto Adige;

udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Renato Ballardini, per la Regione

Trentino-Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso del 20 dicembre 1967, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ed il

conseguente annullamento, del disegno di legge approvato dal Consiglio

regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967, e riapprovato,

in seguito a rinvio, il 6 dicembre 1967, concernente "ulteriore

autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo

permanente dei vigili del fuoco di Bolzano".

Secondo tale disegno di legge, la ulteriore spesa di 370 milioni di

lire per la costruzione del suindicato edificio, trova copertura in un

mutuo da estinguere in venti semestralità costanti posticipate, a

partire dall'esercizio finanziario 1967. Per il pagamento delle rate si

provvede nell'esercizio 1967 mediante prelevamento dal fondo speciale

iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per

l'anno 1967; e, negli ulteriori esercizi finanziari mediante una

aliquota della disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione

dell'onere di 43 milioni, per l'ammortamento di un precedente mutuo di

600 milioni, autorizzato dalla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3.

Si sostiene nel ricorso che il disegno di legge impugnato viola

l'art. 81 della Costituzione perché non prevede una idonea copertura

della maggiore spesa, per gli esercizi successivi al 1967. Il precetto

costituzionale non può dirsi soddisfatto destinando a copertura della

spesa le disponibilità di bilancio che dovrebbero risultare per

effetto della cessazione dell'onere relativo all'ammortamento del mutuo

precedente. Innanzi tutto perché la futura diminuzione del passivo non

può essere considerata l'equipollente di una nuova entrata oppure di

una riduzione dell'importo stanziato per altra spesa che venga

effettivamente diminuita. Il riferimento alla previsione della

cessazione di una spesa equivale al generico rinvio alle disponibilità

di bilancio nel quale la diminuzione del passivo potrà risultare

compensata dalla lievitazione di altre spese. Inoltre il precedente

mutuo era stato autorizzato con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3,

la quale, essendo legge di bilancio, non poteva prevedere nuove spese:

di conseguenza la estinzione del precedente mutuo non lascia in vita

maggiori o nuove entrate sostanziali, ma soltanto eventuali

disponibilità di bilancio.

Con l'atto di costituzione del 9 gennaio 1968, il Presidente della

Giunta regionale del Trentino-Alto Adige chiede che il ricorso venga

rigettato.

Premesso che l'art. 81 della Costituzione non prescrive che, ad

ogni nuova spesa, faccia riscontro una nuova entrata, ma dispone che,

per la copertura della nuova spesa siano indicati i mezzi per farvi

fronte, sostiene che rientrano fra tali mezzi anche le nuove economie

di bilancio. Nel caso in esame il rinvio alla disponibilità di

bilancio risultante da una precisa e specifica minore spesa,

rappresenta proprio quella equilibrata operazione di compensazione con

nuove spese, che costituisce l'essenza delle facoltà attribuite

all'amministratore.

Si deve inoltre tener presente che la legge impugnata ottempera

alla necessità di rispettare un preciso obbligo derivante dall'art. 9

della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, secondo il quale le

spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare

complessivo, entro i limiti delle entrate previste, in modo che il

bilancio risulti in pareggio; con la conseguenza che, allorquando

sussista una specifica disponibilità di bilancio, quale sarebbe quella

risultante dalla cessazione di una spesa pluriennale, l'amministratore

regionale è costretto a provvedere ad un nuovo impegno, senza di che

il bilancio non potrebbe risultare in pareggio.

Pur essendo esatto che la legge 31 gennaio 1956, n. 3, approvata

per altro dal Ministero dell'interno, non poteva prevedere, quale legge

di bilancio, la nuova spesa relativa al precedente mutuo, la eventuale

illegittimità di essa non può tuttavia avere nessuna influenza sulla

legge ora impugnata, in quanto l'estinzione di un impegno di spesa,

anche illegittimamente assunto, produce sempre l'effetto di liberare,

di rendere disponibile, una somma, che può avere legittimamente una

nuova destinazione.

A questi argomenti replica l'Avvocatura generale dello Stato, con

la memoria del 30 aprile 1968, rilevando che nella specie si tratta di

accertare se l'economia conseguente alla cessazione di una spesa non

continuativa sia valido mezzo di copertura di una nuova spesa, in

quanto nella sentenza n. 1 del 1966, la Corte costituzionale ha dato

risposta affermativa per il caso in cui l'economia derivi dalla

cessazione di spese continuative. Nel caso che ne occupa, invece,

quella che viene a cessare è peraltro una legge di spesa non

continuativa, e cioè di durata limitata.

insiste quindi per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :

La censura mossa al disegno di legge 15 novembre-6 dicembre 1967

della Regione Trentino-Alto Adige, di violazione dell'art. 81 della

Costituzione per mancanza di mezzi di copertura della spesa relativa

alle rate di ammortamento del mutuo di 370 milioni, non è fondata.

Per la ulteriore spesa di costruzione dell'edificio destinato a

sede dei vigili del fuoco di Bolzano, il legislatore regionale ha

autorizzato l'accensione di uno o più mutui reperendo i fondi

occorrenti per pagare le rate di ammortamento: ha provveduto alla

copertura per l'esercizio in corso, ed ha poi utilizzato, per gli

esercizi successivi, una entrata di bilancio di cui poteva disporre in

modo certo e sicuro, essendo di già estinto il precedente mutuo

decennale, di 600 milioni di lire, autorizzato con legge regionale 31

gennaio 1956, n. 3, ed essendo rimasta in tal modo non più impegnata

la somma annua di 43 milioni.

Ritiene la Corte che l'art. 81 della Costituzione sia stato

rispettato, dal momento che sono stati trasferiti al nuovo mutuo i

mezzi di copertura, esistenti di fatto e permanenti dopo la cessazione

della spesa relativa al precedente mutuo. L'economia di bilancio

derivante dalla riduzione o dalla cessazione di una spesa costituisce

mezzo valido di copertura per nuove spese - come ha gia ritenuto questa

Corte con la sentenza n. 1 del 1966 - allorché appaia sufficientemente

sicura secondo le previsioni.

Non può sostenersi che la legge impugnata abbia fatto un generico

rinvio alle disponibilità di bilancio, - siccome afferma l'Avvocatura

generale dello Stato - quando invece fa riferimento ad una somma

precisa, che ha una sua individualità, perché deriva dalla cessazione

di una precedente spesa. La quale spesa ebbe la sua effettiva copertura

fra le entrate di bilancio, anche se la legge regionale n. 3 del 1956

nulla aveva disposto in proposito. Ciò risulta provato - fra l'altro -

anche dallo stato di previsione della entrata e dalla spesa per

l'esercizio finanziario 1958, approvato con decreto del Ministro

dell'interno n. 649 del 17 aprile 1958 (Stato di previsione della

spesa, Titolo secondo, Categoria seconda, Capitolo 163). I relativi

mezzi di copertura, attinti alle entrate ordinarie avevano

caratteristica di continuità; e, una volta estinto il mutuo cui si

riferivano, sono rimasti disponibili. La Corte non può disconoscere,

a questo proposito, l'importanza, che nella fattispecie, assume la

norma dell'art. 9 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, la

quale prescrive che le spese non possono superare le entrate della

Regione, in modo da assicurar il pareggio del bilancio. Pur non essendo

esatta la tesi che, allo scopo di mantenere tale pareggio, il

legislatore regionale abbia l'obbligo di dare una destinazione

immediata a qualsiasi eccedenza di entrata, la norma giova a dare

sufficiente garanzie che i 43 milioni di lire annui, relativi

all'ammortamento del mutuo del 1956, erano compresi fra le entrate

ordinarie ed erano disponibili per nuove spese.

Non vale osservare che soltanto la cessazione di una spesa

continuativa può dare certezza e garanzia di buona copertura: quando

il legislatore fa una previsione dei mezzi occorrenti per le esigenze

degli anni futuri e ritiene una economia di bilancio sicura ed idonea,

il sindacato di costituzionalità non può essere fondato su siffatti

schemi ma deve arrestarsi alla constatazione della sussistenza di una

attendibilità di effettiva economia Attendibilità che nella specie,

per le precedenti considerazioni, certamente sussiste.

Questa considerazione, connessa all'altra sopra esaminata dell'art.

9 della legge regionale n. 17 del 1951, vale a dissipare anche

qualsiasi dubbio in merito ai riflessi che possa esercitare sulla legge

impugnata la precedente legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1956, la

quale, essendo legge di bilancio, non poteva autorizzare nuove spese.

La legge del 1956, ha avuto piena esecuzione ed efficacia fino

all'esaurimento, ed ha conseguito tutti i suoi effetti. Dalla

cessazione di questi ultimi dopo un decennio si è poi generata una

economia, alla quale la nuova legge, che è legge sostanziale, è

venuta a dare una destinazione e, quindi, ha finito col regolarizzare

le partite di entrata e di spesa, che dalla prima legge traevano

origine.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale del

Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967 e riapprovato, in seguito a

rinvio, il 6 dicembre 1967, concernente "ulteriore autorizzazione di

spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei

vigili del fuoco di Bolzano", proposta in riferimento all'art. 81 della

Costituzione col ricorso indicato in epigrafe del Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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