Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1964

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/11/1964 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 49r.d. 660/1906

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R. D.

29 novembre 1906, n. 660, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio

1964 dal Pretore di Pontedera nel procedimento penale a carico di

Bagnoli Oliviero, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21

marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Bagnoli Oliviero, imputato di

contravvenzione a disposizioni del regolamento approvato col R. D. 29

novembre 1906, n. 660, che disciplina l'uso della acetilene e i

pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, il Pretore di

Pontedera, con ordinanza del 19 febbraio 1964, ha rimesso a questa

Corte una questione di legittimità costituzionale riguardante l'art.

49 del riferito regolamento. Questo ultimo articolo conterrebbe infatti

un eccesso di delega, in quanto la legge 30 giugno 1901, n. 278, in

base alla quale quel decreto fu emanato, consentiva ad esso, per la

contravvenzione alle sue disposizioni, di comminare la pena

dell'ammenda alternativamente con quella dell'arresto, e non - come fa

l'impugnato art. 49 - la pena dell'ammenda e inoltre quella

dell'arresto.

L'ordinanza, pubblicata in udienza presente l'imputato, fu

notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22 febbraio e al

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa il 24 febbraio, fu

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento rispettivamente il

21 e 22 febbraio, e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del

21 marzo 1964.

Nessuno si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore

di Pontedera esula dalla competenza di questa Corte.

Il R. D. 29 novembre 1906, che approvò il regolamento per l'uso

dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di

acetilene, non rientra infatti tra gli atti "aventi forza di legge",

cui l'art. 134 della Costituzione limita il sindacato di legittimità

costituzionale.

Quel decreto (adottato "sentito il parere del Consiglio di Stato" e

"udito il Consiglio dei Ministri") fu emanato - come si legge nelle sue

premesse - in base alla legge 30 giugno 1901, n. 278. Questa disponeva

che le norme per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di

carburo di calcio e di acetilene, nonché quelle volte a comminare le

sanzioni penali per le relative contravvenzioni, sarebbero state

emanate con "regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il

parere del Consiglio di Stato". E il decreto del 1906 designava

espressamente (all'art. 1) col nome di regolamento il corpo di

disposizioni con esso approvato e ad esso allegato, del quale viene ora

impugnato l'art. 49.

Nulla, d'altronde, autorizza a ritenere, in contrasto con le

testuali proposizioni, or ora richiamate, della legge e del decreto,

che la prima abbia voluto attribuire al corpo di norme da emanare col

decreto reale (o a parte di esso) una forza diversa e maggiore rispetto

a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni normative emanate

dal potere esecutivo.

Non può dubitarsi quindi della natura regolamentare della

disposizione impugnata. E ciò importa - per costante giurisprudenza -

l'esclusione della sindacabilità di essa in questa sede, ai sensi

dell'art. 134 della Costituzione, rimanendo soggetti gli atti normativi

di tal fatta al sindacato di legittimità dei giudici comuni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità, proposta con

l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 49 del regolamento

approvato col R. D. 29 novembre 1906, n. 660.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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