Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1997

Altra decisione · depositata il 11/04/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorso della regione Umbria, notificato

l'11 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 16 ottobre 1995, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 98/1995 del 4

agosto 1995, recante "Natura dei costi ammissibili per le attività

formative cofinanziate dal F.S.E.", e con ricorso della regione

Marche, notificato l'11 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 28

ottobre 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

stessa circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e

delle circolari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

nn. 99 e 101 del 1995, tutte in data 4 agosto 1995, concernenti

rispettivamente "Interventi per la formazione e l'occupazione" e

"Attuativa interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)", ed iscritti ai

nn. 33 e 34 del registro conflitti 1995;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Maurizio Pedetta per la regione Umbria,

Gualtiero Rueca per la regione Marche e l'Avvocato dello Stato

Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione Umbria, con ricorso depositato il 16 ottobre 1995,

solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, in relazione alla circolare del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale n. 98/1995 del 4 agosto 1995,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale

del 12 agosto 1995, recante "Natura dei costi ammissibili per le

attività formative cofinanziate dal F.S.E.", chiedendo che la Corte

dichiari che non spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro

e della previdenza sociale determinare i costi per le attività

formative cofinanziate dal fondo sociale europeo con riferimento alla

formazione professionale di competenza regionale (o,

subordinatamente, che non spetta allo Stato farlo senza effettivo

accordo con le regioni) e che, conseguentemente, la Corte annulli

l'atto.

La regione denuncia la violazione degli artt. 5, 115, 117, 118 e 3

della Costituzione, in relazione agli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R.

n. 616 del 1977, agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 18, 22, 24 e 25 della

legge n. 845 del 21 dicembre 1978 (Legge-quadro in materia di

formazione professionale), nonché in riferimento all'art. 6 dello

stesso d.P.R. n. 616 e al regolamento della Comunità europea n.

2084/1993 del 20 luglio 1993, di modifica del regolamento n.

4255/1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n.

2052/1988 per quanto riguarda il fondo sociale europeo.

La regione Umbria ricorda come essa avesse già provveduto, prima

della circolare ministeriale, ad individuare le spese per le

attività formative, con delibera del Consiglio regionale n. 748 del

2 marzo 1995, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento

regionale n. 3 del 7 ottobre 1982, di attuazione della legge

regionale n. 69 del 21 ottobre 1981 (Norme sul sistema formativo

regionale), approvata a sua volta nel quadro dei principi stabiliti

dalla legge-quadro n. 845 del 1978 e dai regolamenti comunitari in

materia.

La regione lamenta di conseguenza l'invasione della propria

competenza, mentre da nessuna norma si potrebbe evincere una

competenza statale ad individuare le spese ammissibili per le

attività formative rientranti nelle attribuzioni regionali, pur se

cofinanziate col fondo sociale europeo.

Ancor più lesivo apparirebbe poi il comportamento del Governo, con

violazione dell'art. 115 Cost., ove si considerasse la natura

dell'atto utilizzato per dettare la normativa; né l'illegittimità

scemerebbe se si interpretasse l'atto in questione alla stregua di un

regolamento ministeriale poiché questo non avrebbe in ogni caso la

forza di porre limiti alle competenze regionali, tanto meno se non

fossero giustificati dalla presenza di un interesse nazionale

comprovato e se, come nel caso, non lasciassero alcuno spazio, in

violazione dell'art. 5 Cost., alle competenze regionali.

D'altra parte, alle regioni sarebbero riservate, dall'art. 6 del

d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni relative all'applicazione dei

regolamenti comunitari; ciò sarebbe stato confermato dalla

giurisprudenza costituzionale, ma anche dalla legge n. 86 del 1989

(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo

normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi

comunitari) che permette l'intervento statale solo in pochi casi e

con atto regolamentare: le più recenti leggi comunitarie non

contemplerebbero il regolamento n. 2084/1993 tra gli atti da recepire

mediante regolamento governativo, né, nella specie, verrebbero in

considerazione interessi di ordine generale da salvaguardare per

esigenze di uniformità della disciplina attuativa, o per ovviare a

comportamenti omissivi da parte delle regioni, ovvero ancora per

provvedere a situazioni di urgenza, così come delineato dalla Corte.

In tali casi, peraltro, si sarebbe dovuto far uso della funzione e

degli atti di indirizzo e coordinamento e questi ultimi, a loro

volta, non avrebbero potuto dettare disposizioni così puntuali da

impedire qualsiasi intervento regionale.

La regione Umbria contesta, infine, l'affermazione contenuta nella

premessa della circolare circa la concertazione che sarebbe

intervenuta anche con le regioni: ove questa vi fosse stata, come

invece non sarebbe, in nessun caso avrebbe potuto riguardare la

rinuncia delle regioni a proprie competenze costituzionalmente

stabilite. La riunione a cui la circolare farebbe riferimento si

sarebbe conclusa senza alcuna decisione circa la potestà del

Ministro del lavoro di adottare l'atto in questione, pur essendosi

posto in quella sede il problema dell'armonizzazione delle

regolamentazioni regionali sui parametri di conto delle attività

formative finanziate col fondo sociale europeo.

2. - La regione Marche, con ricorso depositato il 28 ottobre 1995,

solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

Consiglio dei Ministri in relazione alla stessa circolare n. 98/1995,

ma anche in relazione alle circolari nn. 99 e 101 del 1995 del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, datate sempre 4

agosto 1995, e pubblicate nel supplemento ordinario n. 99 alla

Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1995, queste ultime concernenti

"Interventi per la formazione e l'occupazione" l'una e "Attuativa

interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)" l'altra.

Le circolari richiamate, di cui si chiede l'annullamento,

investirebbero un ambito di attività - quello della formazione e

dell'orientamento professionale - di piena spettanza regionale, ai

sensi degli artt. 117, 118 e 119 Cost., degli artt. 6, 35,40 e 41

del d.P.R. n. 616 del 1977, degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 24 e 27

della legge-quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del

1978, e dell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993 (Interventi

urgenti a sostegno dell'occupazione).

Ad avviso della regione, la prima delle tre circolari dovrebbe

interpretarsi come semplice enunciazione di criteri uniformi aventi

valore indicativo, e come tale sarebbe stata discussa in sedi

informali. Non potrebbe invece dirsi, come fa la premessa dell'atto,

che essa sia stata oggetto di intese formali o vincolanti. Non

sarebbe chiaro, poi, che ci si trovi di fronte ad indicazioni

puramente orientative, ed anzi diverse espressioni sembrerebbero

deporre in senso contrario, con palese lesione della competenza

regionale e del principio di legalità sostanziale, non essendo tale

potere del Ministro basato su alcuna norma legislativa.

La seconda circolare impugnata stabilisce obiettivi e modalità di

accesso ad un programma operativo multiregionale per la formazione e

l'occupazione a titolarità del Ministero del lavoro. Tale programma

concerne materie che sarebbero di piena spettanza regionale, ai sensi

degli artt. 35 e 41 del d.P.R. n. 616 del 1977 e degli artt. 18 e 24

della legge-quadro in materia; nessuna delle competenze riservate

allo Stato da tali norme comprenderebbe il potere del Ministro del

lavoro di assumere la titolarità di programmi operativi del tipo

considerato.

La circolare creerebbe, senza alcun fondamento legislativo, una

nuova categoria di progetti operativi, diversa da quelle elencate

nell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, richiamato nella

premessa dell'atto; il Ministro stesso verrebbe trasformato così da

organo di indirizzo in organo di programmazione operativa e di

gestione della spesa in un settore di competenza regionale.

La circolare n. 101/1995, infine, disciplina progetti di azione di

carattere innovativo nel campo della formazione e dell'orientamento

professionale, previsti dall'art. 6 del regolamento comunitario n.

2084/1993. Il Ministro si autoattribuirebbe una competenza riservata

alle regioni dall'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977, ancora una

volta senza alcun fondamento legislativo.

3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per sostenere che le circolari impugnate dalle

regioni, disciplinando, solo per i profili del finanziamento e delle

relative modalità, interventi formativi cofinanziati dal fondo

sociale europeo, riguarderebbero i rapporti con il fondo, riservati

alla competenza statale dall'art. 18, lettera c), della legge n. 845

del 1978, e sarebbero comunque coerenti con il quadro dei regolamenti

comunitari in materia.

4. - In prossimità dell'udienza la regione Umbria ha depositato

una memoria, alla quale ha allegato la circolare del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale n. 130/1995 del 25 ottobre 1995,

pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4

novembre 1995, recante "Integrazioni e rettifiche alla circolare n.

98/1995 concernente Natura dei costi ammissibili per le attività

formative cofinanziate dal F.S.E.".

Ad avviso della regione, le modificazioni introdotte dalla nuova

circolare alla premessa di quella impugnata determinerebbero la

cessazione della materia del contendere. Si chiarirebbe, infatti, che

l'atto impugnato disciplina solo le attività formative rientranti

nei programmi operativi di cui è titolare il Ministro del lavoro e

non contiene disposizioni di indirizzo e coordinamento. Considerato in diritto

1. - La regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ordine alla

circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.

98/1995 del 4 agosto 1995, recante "Natura dei costi ammissibili per

le attività formative cofinanziate dal F.S.E.", e ne ha chiesto

l'annullamento lamentando la violazione delle proprie competenze in

materia di formazione professionale stabilite dall'art. 117 della

Costituzione, dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dalla apposita

legge-quadro n. 845 del 1978. Sarebbero altresì violati, ad avviso

della regione ricorrente, il principio di leale collaborazione e il

principio di legalità, non potendo la circolare trarre fondamento da

alcuna disposizione di legge che ne giustifichi l'adozione. La

regione ha inoltre denunciato la violazione delle proprie competenze

in materia di attuazione dei regolamenti comunitari, alla quale la

circolare pretenderebbe, invece, di provvedere con efficacia

vincolante per le autonomie regionali.

Con analogo ricorso la regione Marche ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,

in relazione alla medesima circolare del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale n. 98/1995 del 4 agosto 1995, assumendo anch'essa

violata la propria competenza in materia di formazione professionale

e disattesi i principi di legalità e leale collaborazione.

Da parte della regione Marche il ricorso per conflitto è stato

esteso anche alle circolari nn. 99 e 101 del 1995, emanate ugualmente

il 4 agosto 1995. La prima (n. 99/1995), recante "Interventi per la

formazione e l'occupazione", con lo stabilire obiettivi e modalità

di accesso ad un programma operativo multiregionale a titolarità del

Ministero del lavoro, riguarderebbe materia di piena competenza

regionale e creerebbe, senza alcun fondamento legislativo, ed anzi in

contrasto con l'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993 a cui

dichiara di dare applicazione, una nuova categoria di progetti

operativi attribuita alla titolarità del Ministro. La seconda (n.

101/1995), avente ad oggetto "Attuativa interventi 1995 (art. 6, reg.

2084/1993)", pretendendo di disciplinare progetti di carattere

innovativo nel campo della formazione professionale, ai sensi

dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/1993, invaderebbe ancora una

volta una competenza riservata alle regioni.

Poiché i ricorsi hanno un oggetto in parte coincidente, i relativi

giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del

contendere in relazione ai due ricorsi per conflitto di attribuzione,

sollevati nei confronti della circolare n. 98/1995.

Con la successiva circolare n. 130/1995 del 25 ottobre 1995,

recante "Integrazioni e rettifiche alla circolare n. 98/1995

concernente

"Natura dei costi ammissibili per le attività formative

cofinanziate dal F.S.E." "., il Ministro del lavoro, modificando la

premessa della circolare impugnata, ha provveduto a rimuovere gli

aspetti contro i quali erano rivolte le Censure delle regioni

ricorrenti ed ha chiarito che la disciplina dei costi delle attività

formative riguarda solo i programmi operativi multiregionali dei

quali è titolare lo stesso Ministero del lavoro e che la circolare

non contiene disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'attività

regionale, le quali, invece - si afferma espressamente - "saranno

successivamente emanate" nel rispetto delle competenze regionali in

materia di formazione professionale e delle procedure previste dalla

normativa nazionale e comunitaria.

In seguito alla nuova circolare e alla eliminazione delle

previsioni che avevano dato origine ai due conflitti di attribuzione,

è venuto meno l'oggetto del giudizio.

3. - Non è fondato il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dalla regione Marche avverso la circolare n. 99/1995

concernente "Interventi per la formazione e l'occupazione".

Secondo la prospettazione della ricorrente, in tale circolare il

Ministero del lavoro risulta investito di un complesso di iniziative

(dall'orientamento alla preformazione, dalla formazione alla

riqualificazione professionale) che eccederebbero le attribuzioni

dello Stato e rientrerebbero a pieno titolo nelle competenze delle

regioni, così come definite dagli artt. 35 e 41 del d.P.R. n. 616

del 1977 e dalla legge-quadro in materia di formazione professionale

n. 845 del 1978. L'ingerenza del Ministero in un ambito di competenze

che si assume proprio delle regioni non potrebbe essere giustificata

in base al carattere di multiregionalità degli interventi, definiti

in termini troppo vaghi ed onnicomprensivi: la circolare avrebbe in

realtà trasformato il Ministero medesimo, da organo centrale di

raccordo e di indirizzo, in organismo che esercita direttamente

attività di programmazione operativa e di gestione della spesa in un

settore di competenza regionale.

Si deve osservare che l'impugnata circolare non è il prodotto di

una iniziativa unilaterale del Ministro del lavoro, diretta ad

espropriare le regioni della loro competenza in materia di formazione

professionale per assumerne in proprio la titolarità. Essa, invece,

intende porsi come attuativa di atti comunitari, e segnatamente del

programma operativo 940029/I/3 (Interventi per la formazione e

l'occupazione) espressamente richiamato nel suo preambolo e deciso

dalla commissione delle comunità europee il 15 dicembre 1994 (C (94)

3495).

Tale programma operativo costituisce il punto di arrivo di un

complesso iter procedimentale, che si svolge sia in ambito statale

che in ambito comunitario, le cui fasi sono scandite nel regolamento

CEE n. 2052/1988 e successive modificazioni. Questo definisce cinque

obiettivi al cui conseguimento contribuiscono i fondi strutturali;

per l'obiettivo contrassegnato con il numero 3 (lottare contro la

disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento

professionale dei giovani), è previsto che gli Stati membri

interessati sottopongano alla commissione appositi piani per i quali

chiedere il sostegno comunitario. La commissione fissa per ciascuno

di essi, di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro

comunitario di sostegno al quale seguono, appunto, quale atti finali,

l'elaborazione statale o regionale di programmi operativi e la loro

approvazione da parte della commissione medesima.

Nel caso del programma operativo a cui si riferisce la circolare

impugnata, il Governo italiano, come risulta dall'epigrafe della

decisione della Commissione C (94) 1417 del 5 agosto 1994, di

approvazione del quadro comunitario di sostegno, ha provveduto a

presentare alla commissione stessa, il 24 dicembre 1993, il piano

relativo all'obiettivo 3, ne ha ricevuto l'approvazione con la

decisione del quadro comunitario di sostegno appena ricordata ed ha

quindi elaborato e sottoposto ad approvazione comunitaria il

programma operativo in questione.

È importante rilevare che già nel quadro comunitario di sostegno

- ed ancor prima nel piano nazionale - si prevedono svariate forme di

intervento, regionali e statali. Per quanto riguarda le regioni del

Centro-Nord (alle quali si riferisce l'obiettivo 3), ciascuna di esse

è titolare di un programma destinato a svilupparsi nel proprio

ambito territoriale, cofinanziato dal fondo sociale europeo per

importi prestabiliti. Lo Stato (l'"autorità centrale", nella

terminologia del documento comunitario), a sua volta, è titolare,

nel quadro comunitario di sostegno, di tre forme di intervento: a) un

programma operativo denominato "azioni innovative", riguardante

interventi di carattere innovativo in relazione alle utenze

interessate, ai contenuti proposti, ai metodi applicati, destinato a

costituire un punto di riferimento per una possibile moltiplicazione

delle esperienze nei diversi contesti regionali; b) un programma

operativo di "interventi per la formazione e l'occupazione",

finalizzato a raccogliere le iniziative a carattere multiregionale

proposte da organismi di formazione, nonché da enti pubblici o

privati attivi su scala nazionale (le azioni proposte devono essere

particolarmente intese ad affrontare i problemi posti dalle aree in

cui più acuta si manifesta la crisi dell'occupazione e, qualora

l'intervento sia diretto all'inserimento lavorativo di specifiche

categorie, deve essere prevista una adeguata partecipazione privata

alla spesa complessiva); c) un programma operativo, denominato

"rafforzamento dei sistemi", concernente infine gli interventi a

carattere orizzontale, volti a consolidare e qualificare l'intervento

formativo globale, nonché i raccordi con l'insieme delle politiche

del lavoro.

La seconda delle forme di intervento sopradescritte (sub b) è

quella che qui viene in rilievo. Di essa si è occupata la decisione

della commissione C (94) 3495 del 15 dicembre 1994, che ha approvato

il programma operativo multiregionale a titolarità del Ministero del

lavoro (Interventi per la formazione e l'occupazione) per il periodo

8 novembre 1994-31 dicembre 1999, concernente (conformemente a quanto

già delineato nel quadro comunitario di sostegno) un insieme di

misure pluriennali lungo assi prioritari fra i quali, per quanto qui

più direttamente rileva, l'inserimento o il reinserimento di

disoccupati di lunga durata o esposti alla disoccupazione di lunga

durata, il rafforzamento della formazione iniziale e l'inserimento

dei giovani nel mercato del lavoro, l'integrazione o la

reintegrazione delle persone esposte al rischio di esclusione

sociale.

L'esistenza di interventi per la formazione e l'occupazione e la

loro titolarità in capo ad organi statali (accanto, peraltro, ad

analoghe iniziative affidate alle singole regioni) non è dunque una

scelta compiuta dalla circolare in piena autonomia, ma una soluzione

che trova nel diritto comunitario la sua formalizzazione e che

procede da decisioni della commissione della comunità europea. È

infatti già a partire dalla deliberazione che approva il quadro

comunitario di sostegno che anche l'attività di formazione

professionale (che sarebbe in larga misura configurabile, nel diritto

interno, come competenza regionale) si scinde in programmi operativi

a titolarità delle regioni e delle province autonome da un lato e in

programmi operativi a titolarità del Ministro del lavoro dall'altro.

Quanto sin qui osservato depone nel senso della infondatezza del

ricorso per due convergenti ordini di ragioni.

Sotto un primo profilo, l'eventuale difformità della ripartizione

di compiti tra autorità nazionale e regioni, compiuta in sede

comunitaria, rispetto a quella vigente nel diritto interno - ove

risulti con evidenza e sia ragionevolmente riferibile a esigenze

dell'Unione europea (sentenza n. 126 del 1996) - non può essere

censurata da questa Corte a causa del peculiare regime giuridico al

quale sono assoggettati gli atti delle istituzioni comunitarie,

sindacabili alla luce del diritto interno solo se contrastanti con i

principî supremi della Costituzione (che nella specie non vengono in

considerazione); con la conseguenza che per impedire che in sede

comunitaria vengano scalfite le loro attribuzioni, le regioni hanno

l'onere di rendersi attive prima che i programmi dello Stato vengano

trasfusi in atti della comunità assumendo il valore giuridico

proprio di questi. Il che ovviamente postula l'osservanza piena, da

parte dello Stato, del dovere di informazione preventiva quale

immediata puntualizzazione del principio di leale cooperazione, circa

l'esatto contenuto dei piani e dei programmi dei quali esso intende

ottenere l'approvazione e il sostegno comunitario.

Sotto un secondo profilo, una volta accertato che in forza di atti

comunitari il Ministro del lavoro è titolare di programmi di

formazione, la circolare che di tali atti costituisce attuazione

potrebbe essere censurata, in questa sede di conflitto, sul parametro

della legislazione interna, solo in quanto la regione deducesse in

maniera circostanziata - ciò che non è avvenuto nella specie - che

la disciplina contenuta nella stessa circolare sia priva in una

qualche sua parte di copertura comunitaria, e che l'alterazione dei

rapporti tra Stato e regione sia direttamente imputabile

all'attività di attuazione del Ministro. Senza dire che nelle

ipotesi in cui si riscontrasse una effettiva difformità dal

programma operativo della circolare ministeriale e questa venisse

annullata in quanto invasiva della competenza regionale, la

conseguenza non sarebbe l'immissione della regione in luogo del

Ministro nella gestione del programma cofinanziato dalla comunità,

ma la possibile riduzione del contributo comunitario per

irregolarità, secondo quanto previsto dall'art. 24 del regolamento

del Consiglio CEE n. 2082/1993.

4. - Del pari infondato è il ricorso proposto dalla stessa

regione Marche contro la circolare n. 101/1995, intitolata "Attuativa

interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)". Con tale circolare il

Ministro del lavoro, richiamato sommariamente il contenuto dell'art.

6 del citato regolamento comunitario, secondo il quale il fondo

sociale europeo contribuisce al finanziamento di progetti-pilota

riguardanti il mercato del lavoro onde realizzare gli obiettivi di

politica comunitaria in materia di formazione professionale, ha

dichiarato l'intento di finanziare per il 1995 le seguenti attività:

progettazione, sperimentazione e sviluppo di sistemi alternativi di

ricerca di impiego; sperimentazione di incontro domanda-offerta di

lavoro in collegamento tra agenzie di collocamento e sistema di

imprese; studio e sperimentazione sul territorio di prodotti di

orientamento. La stessa circolare, dopo aver sollecitato la

presentazione dei progetti e dopo aver precisato che questi, previa

valutazione dei requisiti di ammissibilità, sarebbero stati

inoltrati alla commissione europea, ha chiarito che l'erogazione dei

finanziamenti sarebbe avvenuta secondo le modalità previste dai

regolamenti dei fondi strutturali e sarebbe stata subordinata agli

accertamenti preliminari e intermedi sulla effettiva realizzazione

delle attività.

Nessuna di queste iniziative può dirsi estranea alle attribuzioni

dello Stato quali risultano fissate dall'art. 18, lettera f) della

legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo il quale spettano al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale le attività di studio, di

ricerca, di documentazione e di sperimentazione da definirsi mediante

uno specifico programma annuale. Né può indurre ad una diversa

valutazione la circostanza che, nell'atto impugnato, il Ministro

abbia inteso raccordare il programma nazionale di sperimentazione per

il 1995 agli orientamenti comunitari in materia: ciò permette,

infatti, di accedere ai contributi che il fondo sociale europeo può

concedere al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, come

previsto dal richiamato art. 6 del regolamento n. 2084 del 1993.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai

ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla regione Umbria e

rispettivamente dalla regione Marche nei confronti della circolare

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 98/1995 del 4

agosto 1995, avente ad oggetto "Natura dei costi ammissibili per le

attività formative cofinanziate dal F.S.E.";

dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro

e della previdenza sociale regolare quanto previsto dalla circolare

n. 99/1995 del 4 agosto 1995, recante "Interventi per la formazione e

l'occupazione", attuativa del programma operativo multiregionale

940029/I/3 approvato dalla commissione europea con decisione C (94)

3495 del 15 dicembre 1994, nell'ambito del quadro comunitario di

sostegno obiettivo 3 per il periodo 1994-1999 approvato con decisione

della commissione europea C (94) 1417 del 5 agosto 1994;

dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro

e della previdenza sociale assumere le iniziative di cui alla

circolare n. 101/1995 del 4 agosto 1995, concernente "Attuativa

interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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