Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della

legge regionale sarda 11 luglio 1967, riapprovata dal Consiglio

regionale nella seduta del 19 ottobre 1967, concernente "Interventi

fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti

connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri

notificato l'8 novembre 1967, depositato in cancelleria il 14

successivo ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma

della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri,

per la Regione autonoma della Sardegna.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella seduta dell'11 luglio 1967 il Consiglio regionale sardo

approvava la legge concernente "Interventi fitosanitari a cura

dell'Amministrazione regionale" disponendo (art. 1) che i programmi di

intervento, finanziati dalla Regione, devono essere predisposti

dall'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna. Nell'art. 2 della

stessa legge si prevede poi l'estensione al personale dell'Osservatorio

delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8,

ossia l'attribuzione di una indennità speciale pari al 60 per cento

del solo stipendio o della retribuzione base al lordo.

Nel successivo art. 4 si stanzia la somma di lire 5.000.000 sul

capitolo 16612 del bilancio 1967 e si muta la denominazione del

capitolo stesso con l'aggiunta "e degli uffici dell'Osservatorio

fitopatologico della Sardegna".

Comunicata al Governo, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto

speciale, la legge veniva restituita per un nuovo esame rilevandosi che

non poteva essere adottato alcun provvedimento riguardante lo status

economico del personale dell'Osservatorio poiché, ai sensi dell'art. 7

delle disposizioni di attuazione, approvate con D. P. R. 19 maggio

1950, n. 327, il trasferimento di detto ufficio e relativo personale

dallo Stato alla Regione era stato espressamente escluso. Ciò

nondimeno, il Consiglio regionale, nella successiva seduta del 19

ottobre 1967, riapprovava la legge in questione.

Con ricorso notificato l'8 novembre 1967 il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge in questione

deducendo la violazione dell'art. 3 lett. d dello Statuto speciale in

relazione all'art. 7 delle disposizioni di attuazione approvate con D.

P. R. n. 327 del 1950.

Osserva l'Avvocatura che la potestà legislativa primaria spettante

alla Regione in materia di agricoltura e foreste non può esercitarsi

nei riguardi dell'Osservatorio fitopatologico trattandosi di ufficio

che, pur potendo prestare la sua attività tecnica a favore della

Regione, resta inquadrato, e con esso il relativo personale,

nell'organizzazione dello Stato, sia sotto il profilo dello stato

giuridico, che di quello economico-normativo.

Conseguentemente la legge impugnata non poteva disciplinare il

trattamento economico di detto personale.

Né varrebbe obbiettare che nella specie trattasi semplicemente

della attribuzione di una indennità integrativa in relazione a

speciali servizi espletati nell'interesse della Regione. Lo status

economico del personale, sotto qualsiasi forma trovi estrinsecazione,

è materia riservata allo Stato, a pena di creare inammissibili

discriminazioni in seno al personale statale.

Parimenti non gioverebbe invocare come "precedente", il fatto che

tale indennità sia stata estesa con legge 26 giugno 1958, n. 18, al

personale dipendente dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura

e delle foreste. A parte, invero, la considerazione che quest'ultima

indennità ha carattere temporaneo, essendo corrisposta in relazione

alla istruttoria e approvazione dei progetti di miglioramento

fondiario, è da rilevare che, secondo quanto già affermato dalla

Corte ogni legge ha una propria autonomia, quanto meno sul piano

processuale. Di tal che la mancata impugnativa della legge precedente

non importa presclusione all'impugnazione di un atto a contenuto

analogo o similare.

L'illegittimità dell'art. 2 si estende ovviamente all'art. 4 che

prevede lo stanziamento della somma occorrente per la corresponsione

dell'indennità ed i modi per farvi fronte.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente

della Regione sarda, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri,

con deposito di deduzioni in cancelleria in data 27 novembre 1967.

La difesa regionale rileva che se è vero che l'Osservatorio

fitopatologico è rimasto organo dello Stato, altrettanto vero è che,

in base all'art. 7 delle norme di attuazione di cui al D. P. R. n. 327

del 1950, esso è divenuto anche organo della Regione.

Conseguentemente il personale dell'Osservatorio fa parte, per quanto

concerne lo stato giunco, e cioè assunzione e carriera, dei quadri

impiegatizi statali; ma fa anche parte, sotto il profilo funzionale,

del personale della Regione. L'estensione ad esso dell'indennità

speciale di servizio regionale costituisce appunto il corrispettivo di

questa parziale dipendenza funzionale della Regione e non incide sullo

stato giuridico né su quello economico del personale in questione, in

quanto personale statale.

Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che il ricorso sia

respinto.

In una memoria depositata il 7 maggio 1968 la difesa della Regione

fa presente che tra le attribuzioni degli Osservatori fitopatologici

indicate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e dal Regolamento 20

ottobre 1933, n. 1700 non è compresa la formulazione di programmi per

la lotta contro le malattie delle piante. Dato ciò, il compito di

predisporre i programmi operativi per l'attuazione della tutela

fitosanitaria, affidato con la legge impugnata all'Osservatorio, deve

considerarsi un compito nuovo ed è quindi giusto che per

l'espletamento di esso sia stata disposta una adeguata retribuzione

aggiuntiva. Il Governo, inoltre, non ha impugnato la precedente legge

regionale n. 18 del 1958, con la quale la stessa speciale retribuzione

venne concessa al personale dell'Ispettorato compartimentale

dell'agricoltura si che, per coerenza, non avrebbe dovuto poi impugnare

la legge ora in esame.

La difesa della Regione insiste per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto :

1. - Nel ricorso indicato in epigrafe la legge regionale sarda 11

luglio 1967 concernente "Interventi fitosanitari a cura

dell'Amministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione

della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8" è stata denunciata come

costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 3, lett. d,

dello Statuto, che riconosce alla Regione una potesta legislativa

esclusiva in materia di agricoltura e foreste, ed in relazione all'art.

7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione

dello Statuto, che indica quali uffici e servizi del Ministero

dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna sono passati alle

dipendenze della Regione.

L'impugnativa è limitata alle disposizioni contenute negli artt. 2

e 4 della legge che rispettivamente prevedono: a) l'estensione al

personale degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna

delle norme di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n.

8, ossia l'attribuzione di una indennità speciale pari al 60 per cento

dello stipendio o della retribuzione base al lordo; b) lo stanziamento

in bilancio, in apposito capitolo, della somma occorrente per la

corresponsione di detta indennità. E il motivo di doglianza del

ricorso è che non poteva la Regione adottare alcun provvedimento

riguardante lo status economico del personale dell'Osservatorio, il

quale, per espresso disposto dell'art. 7 delle norme di attuazione del

D.P.R. n. 327 del 1950, non è passato alle dipendenze della Regione,

ma è restato a tutti gli effetti personale statale.

Dai motivi del ricorso si desume chiaramente che la norma

costituzionale nei cui confronti deve intendersi proposta la questione

di legittimità è quella contenuta nella lettera a - e non già nella

lettera d - dell'art. 3 dello Statuto, la quale riguarda appunto la

potestà legislativa primaria della Regione in materia di "ordinamento

degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e dello stato

giuridico ed economico del personale".

2. - Ciò premesso, non è dubbio che le disposizioni impugnate

debbano essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

L'indispensabile presupposto della legittimità di una legge regionale

regolatrice del trattamento economico del personale di determinati

uffici è costituito dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della

Regione. Nella specie è fuor di contestazione che ci si trovi in

presenza di personale statale essendo l'Osservatorio fitopatologico per

la Sardegna rimasto alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste. Del pari non è contestabile che l'attribuzione a tale

personale di una indennità - per giunta di rilevante importo, con

carattere continuo e permanente e calcolata in una percentuale dello

stipendio - incida sullo stato economico interferendo in materia

riservata all'esclusiva competenza del legislatore nazionale.

A giustificazione delle norme impugnate si adduce che l'indennità

rappresenterebbe il compenso per l'esplicazione di un compito

particolare attribuito dalla legge regionale all'Osservatorio

fitopatologico, compito che dovrebbe considerarsi nuovo in quanto non

tassativamente previsto dalla legge statale 18 giugno 1931, n. 987. A

parte che tale rilievo non può ritenersi pertinente alla questione di

legittimità costituzionale, si osserva che l'indicazione dei compiti

degli Osservatori contenuta nell'art. 22 della suddetta legge è

esemplificativa e non tassativa poiché dopo la specificazione di

alcuni particolari compiti si parla anche di quegli altri dei quali

tali uffici potranno essere incaricati dall'Amministrazione

dell'agricoltura. Inoltre la legge non affida agli Osservatori solo

compiti di carattere scientifico, come si assume dalla difesa della

Regione, ma anche attività di vigilanza e di organizzazione delle

operazioni di difesa contro le malattie delle piante. La

predisposizione di programmi operativi per l'attuazione della tutela

fitosanitaria prevista dalla legge regionale rientra quindi tra i

compiti istituzionali degli Osservatori.

A differente soluzione della proposta questione di

costituzionalità non può alfine indurre la considerazione che una

indennità speciale, identica a quella ora in esame, fu disposta con la

precedente legge regionale 26 giugno 1958, n. 18, a favore del

personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per

l'agricoltura, anch'esso non trasferito alla Regione ma restato alle

dipendenze dello Stato ai sensi del medesimo art. 7 del D.P.R. n. 327

del 1950. Il fatto che non sia stata impugnata una precedente legge

regionale, per la quale si assume che ricorressero gli stessi motivi di

incostituzionalità, non può assurgere a ragione preclusiva, né

configurarsi come eccesso di potere per l'attuale impugnativa dato il

carattere di indipendenza e di novità che deve riconoscersi alle norme

della legge in esame agli effetti dell'ammissibilità della loro

impugnazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della

legge regionale sarda 11 luglio 1967, riapprovata dal Consiglio

regionale nella seduta del 19 ottobre 1967, concernente "Interventi

fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti

connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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