Corte costituzionale

Sentenza n. 927/1988

Altra decisione · depositata il 28/07/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano

notificati il 12 giugno e il 26 agosto 1987, depositati in

Cancelleria il 18 giugno e il 27 agosto 1987 ed iscritti ai nn. 14,

15, 16 e 19 del registro ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione

sorti a seguito dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste

in data 15 gennaio 1987 concernenti concorsi speciali pubblici, per

esami, nella parte in cui sono stati messi a concorso posti riservati

ad uffici ed istituti con competenza regionale e con sede di servizio

in Provincia di Trento e del decreto del Ministro dell'interno in

data 11 novembre 1986 concernente "Concorso pubblico, per esami, a

131 posti nella qualifica di vice- consigliere di ragioneria

dell'Amministrazione civile dell'interno", nella parte in cui non

sono stati riservati dei posti ad uffici con sede di servizio in

Provincia di Bolzano, o con competenza regionale e con sede di

servizio in Provincia di Trento;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 12 giugno 1987 (reg. confl. n.

14/87), la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del

Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 gennaio 1987

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1987),

concernente "Concorsi speciali pubblici, per esami, ad otto posti nel

profilo professionale di funzionario amministrativo per il servizio

repressione frodi, diciannove posti nel profilo professionale di

collaboratore amministrativo per il servizio repressione frodi e

tredici posti nel profilo professionale di collaboratore

amministrativo contabile per gli istituti sperimentali".

In particolare, uno di tali concorsi - precisamente quello a

diciannove posti nel profilo professionale di collaboratore

amministrativo, settima qualifica funzionale, nel ruolo del servizio

repressione frodi - prevede un posto presso l'ufficio periferico di

San Michele all'Adige, in provincia di Trento, ufficio che ha

competenza per l'intera Regione Trentino- Alto Adige.

Ciò premesso, la ricorrente denuncia la lesione della propria

sfera di attribuzione per violazione degli artt. 99 e 100 dello

statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e degli

artt. 1 e 20 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (come modificato dal

d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), concernente norme di attuazione dello

statuto speciale in materia di proporzionale negli uffici statali

siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel

pubblico impiego.

Sulla base, infatti, delle invocate norme statutarie (che

garantiscono l'uso della lingua tedesca nella Regione Trentino- Alto

Adige anche nei rapporti con gli uffici della pubblica

amministrazione "situati nella provincia di Bolzano o aventi

competenza regionale") e del terzo comma del citato art. 1 del d.P.R.

n. 752/76 (secondo il quale il requisito del bilinguismo è

richiesto, fra l'altro, per il personale degli organi ed uffici della

pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in

Provincia di Trento "limitatamente ai contingenti determinati, di

intesa con i Presidenti della giunta regionale del Trentino - Alto

Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria

per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua

tedesca, con decreto adottato.... dal commissario del Governo per la

Provincia di Trento per il restante personale statale"), il decreto

impugnato, ad avviso della ricorrente, per quanto concerne il posto

di San Michele all'Adige avrebbe dovuto essere preceduto dalla

procedura imposta dalle disposizioni citate, in particolare dalla

intesa con il Presidente della giunta provinciale di Bolzano per la

determinazione del contingente, procedura che non è stata neppure

attivata dallo Stato per stabilire se quel posto andasse o meno

inserito nel contingente stesso: il Ministro dell'agricoltura, in

sostanza, si è di fatto così sostituito alle autorità competenti a

determinare i contingenti.

La ricorrente lamenta, inoltre, da un lato, che il bando di

concorso in questione, oltre che violare le indicate norme sul

bilinguismo, addirittura le ignora e comunque non prevede che la

conoscenza della lingua tedesca e di quella italiana costituisca

requisito per l'ammissione al concorso, come prevede sempre l'art. 1

del d.P.R. n. 752 del 1976; dall'altro, che risulta violato anche

l'art. 20 dello stesso decreto presidenziale del 1976 - secondo cui

gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad

uffici della pubblica amministrazione aventi competenza regionale

hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua

italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi

nella domanda di ammissione - in quanto il bando di concorso non

consente tale facoltà, come si evince dal fatto che nello schema di

domanda di ammissione allegato al bando (all. 2) non è prevista la

dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua.

1.2. - Con ulteriori ricorsi notificati anch'essi il 12 giugno

1987 (reg. confl. nn. 15 e 16/87), la Provincia di Bolzano ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

ordine ad altri due decreti del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste del 15 gennaio 1987 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 87

del 14 aprile 1987), concernenti l'uno "Concorsi speciali pubblici,

per esami, a tre posti nel profilo professionale di funzionario

agrario per il servizio repressione frodi, cinquantuno posti nel

profilo professionale di collaboratore agrario per il servizio

repressione frodi e trentanove posti nel profilo professionale di

collaboratore agrario per gli istituti sperimentali" e l'altro

"Concorsi speciali pubblici, per esami, a venti posti nel profilo

professionale di chimico direttore per il servizio repressione frodi,

sedici posti nel profilo professionale di chimico direttore per gli

istituti sperimentali, ventinove posti nel profilo professionale di

chimico per il servizio repressione frodi e diciassette posti nel

profilo professionale di chimico per gli istituti sperimentali".

I decreti vengono impugnati, per motivi e con argomentazioni

identici a quelli svolti nel ricorso di cui al punto precedente,

nella parte in cui:

a) il primo mette a concorso un posto di funzionario agrario,

ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi

presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige; un posto di

collaboratore agrario, settima qualifica funzionale, del ruolo del

servizio repressione frodi presso lo stesso ufficio di San Michele

all'Adige; un posto di collaboratore agrario, settima qualifica

funzionale, del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione

agraria presso la sezione operativa periferica di Trento

dell'istituto sperimentale per la frutticoltura; e un posto analogo

presso l'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per

l'alpicoltura, con sede in Trento;

b) il secondo mette a concorso un posto di chimico direttore,

ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi

presso l'ufficio periferico San Michele all'Adige.

1.3. - Si è costituito in tutti i giudizi con atti identici il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei

ricorsi.

L'Avvocatura premette che i bandi di concorso di cui ai decreti in

questione sono stati emanati in base agli artt. 10, 11 e 12 del d.l.

18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462

("Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle

sofisticazioni alimentari"), i quali, dopo aver istituito

l'Ispettorato Centrale repressione frodi, autorizzavano il Ministro

dell'agricoltura a dotare di personale gli uffici periferici di tale

nuovo organismo. Il Ministro, con decreti 12 agosto 1986 e 23 ottobre

1986, determinava le sedi e le circoscrizioni territoriali degli

uffici periferici e stabiliva l'organico degli addetti

all'Ispettorato centrale e agli uffici periferici, nonché agli

Istituti scientifici appositamente delegati dalla precedente

legislazione all'attività di vigilanza per la repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle

sostanze di uso agrario. Nell'immettere quel personale,

l'Amministrazione ha ritenuto di conservare la sede di servizio nello

stesso luogo in cui aveva sede l'istituto scientifico presso il quale

veniva prestato il servizio stesso: pertanto, per quanto concerne il

Trentino - Alto Adige, al personale addetto all'Istituto

sperimentale di San Michele all'Adige fu conservata tale sede di

servizio.

Con i decreti de quibus, infine, l'Amministrazione ha completato

gli organici integrandoli per la sede di San Michele all'Adige di un

chimico direttore, di un collaboratore amministrativo e di un

collaboratore agrario, tutti e tre nel servizio repressione frodi.

Tutto ciò premesso, l'Avvocatura sostiene che le censure della

Provincia di Bolzano, apparentemente fondate sulle norme statutarie e

di attuazione, contrastano col principio del buon andamento della

pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto l'integrazione

dei posti riguarda tre dipendenti rivestenti ciascuno una singola

funzione che non si presta, proprio in quanto singola, a suddivisione

per contingenti.

2.1. - Con ricorso notificato il 26 agosto 1987 (reg. confl. n.

19/87), la Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del

Ministro dell'interno dell'11 novembre 1986 (pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1987), concernente "Concorso pubblico,

per esami, a centotrentuno posti nella qualifica di vice consigliere

di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno".

La ricorrente, con argomentazioni in parte identiche a quelle

contenute nei ricorsi di cui ai numeri precedenti, denuncia la

violazione degli artt. 99 e 100 dello statuto speciale della Regione

Trentino - Alto Adige e degli artt. 1, 2 e 20 del d.P.R. 26 luglio

1976, n. 752 (come modificato dal d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), in

quanto il decreto de quo da un lato non prevede l'aliquota dei posti

da riservarsi a candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo

da destinarsi ad uffici aventi sede in provincia di Bolzano (come

invece prescrive il citato art. 2 del d.P.R. n. 752/76), né,

dall'altro, determina il contingente dei posti riservati a candidati

in possesso del predetto requisito e destinati ad uffici con

competenza regionale aventi sede in provincia di Trento (com'è

invece previsto dall'art. 1, comma terzo, dello stesso d.P.R.). Nel

caso di specie, la ricorrente lamenta, quindi, la mancata intesa con

il Presidente della giunta provinciale in ordine alla determinazione

di entrambi i contingenti indicati.

Infine, l'art. 20 del d.P.R. n. 752/76 è anche qui violato,

conclude la ricorrente, in quanto l'art. 3 del decreto de quo, nel

disciplinare la domanda di ammissione al concorso, non prevede la

dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua, nella quale il

candidato intende sostenere le prove.

2.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in

giudizio, conclude per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto

del ricorso.

Questo sarebbe, innanzitutto, palesemente inammissibile in quanto

le censure non concernono attribuzioni costituzionali della provincia

ricorrente, ma la legittimità del provvedimento impugnato e

rientrerebbero quindi nell'area della giurisdizione amministrativa.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che l'Amministrazione

civile dell'interno, per effetto delle leggi costituzionali 26

febbraio 1948, n. 5 (artt. 13, 16, 76, 77 e 94) e 10 novembre 1971,

n. 1 (art. 44), non ha più uffici periferici nelle Province di

Trento e Bolzano, dal momento che gli stessi furono sostituiti da

quelli della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della

istituzione dei Commissariati del Governo nelle dette province. Ne

consegue la inapplicabilità alla predetta Amministrazione delle

disposizioni statutarie e di attuazione invocate.

Inoltre, prosegue l'Avvocatura, a tutt'oggi i Commissari del

Governo nelle Province di Trento e Bolzano continuano di fatto ad

avvalersi, in applicazione dell'art. 35 del d.P.R. 1° febbraio 1973,

n. 49, di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e

quindi anche al Ministero dell'interno. In quest'ultimo caso, però,

l'assegnazione non può farsi risalire al momento del reclutamento,

ma ha luogo esclusivamente attraverso il collocamento di personale in

posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio, di modo

che l'assegnazione può venir meno in qualsiasi momento.

Infine, l'Avvocatura rileva che i ruoli organici

dell'Amministrazione civile dell'interno, in attuazione

dell'ordinamento speciale approvato con d.P.R. 24 aprile 1982, n.

340, si configurano esclusivamente come ruoli nazionali e sono

destinati a far fronte alle esigenze proprie degli uffici centrali e

periferici del Ministero medesimo.

Pertanto, la normativa che si assume violata non può incidere in

alcun modo sulla regolamentazione dei concorsi del Ministero

dell'interno, anche perché ne deriverebbe la abnorme conseguenza che

per i concorsi banditi da detta Amministrazione occorrerebbe

procedere ad una previsione generalizzata del requisito della

conoscenza della lingua tedesca, nonostante che i vincitori dei

concorsi stessi siano destinati istituzionalmente ad uffici e

strutture dislocati sull'intero territorio nazionale.

3. - Nell'imminenza dell'udienza la ricorrente Provincia di

Bolzano ha depositato memorie aggiuntive per tutti i giudizi.

In ordine ai conflitti relativi ai concorsi banditi dal Ministero

dell'agricoltura, la ricorrente prende atto, innanzitutto, dei

decreti ministeriali 4 settembre 1987, con i quali sono stati

annullati i bandi impugnati nelle parti relative ai quattro posti

riservati all'ufficio periferico di S. Michele all'Adige e, di

conseguenza, ritiene che la materia del contendere sia venuta meno in

modo totale per i conflitti concernenti i bandi che contengono, per

quanto qui interessa, esclusivamente posti riservati al detto ufficio

(confl. nn. 14 e 16/87), e in modo parziale per quello relativo al

bando che prevede anche un posto presso la sezione periferica di

Trento dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura e un altro

presso la sede di Trento dell'Istituto sperimentale per

l'assestamento forestale e l'alpicoltura (confl. n. 15/87).

Limitatamente, pertanto, a quello che deve ritenersi l'attuale

residuo ambito della controversia, la ricorrente contesta

l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato (sia pur riferita soltanto

ai posti di S. Michele all'Adige), secondo la quale i posti in

questione non si prestavano a suddivisione per contingenti, in quanto

ciascuno relativo ad una singola funzione. Ad avviso della Provincia,

invece, innanzitutto la lesione delle proprie attribuzioni si è

avuta già per il fatto stesso di non essere stata neppure consultata

per stabilire se quei posti andassero o meno inseriti nei contingenti

di cui all'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 752 del 1976, e,

inoltre, i contingenti stessi devono essere stabiliti considerando la

dotazione complessiva di personale di ciascun ufficio con competenza

regionale, e non soltanto i nuovi posti che volta per volta vengono

messi a concorso. Inoltre, se anche in ipotesi si trattasse di un

ufficio al quale sia preposto un solo dipendente di ruolo, non per

questo esso si sottrarrebbe alla disciplina del bilinguismo, in

quanto il citato art. 1 d.P.R. n. 752/76 non stabilisce che la

determinazione del contingente si debba fare solo se vi siano più

posti da "suddividere".

Quanto, infine, al conflitto relativo al concorso bandito dal

Ministero dell'interno, la ricorrente prende atto dell'affermazione

dell'Avvocatura dello Stato secondo cui l'Amministrazione civile

dell'interno non ha più uffici periferici nelle province autonome e

i ruoli organici della stessa si configurano esclusivamente come

ruoli nazionali, ma ritiene, però, che tale affermazione sembra

contraddetta sia dalle invocate norme statutarie (art. 89, secondo

comma) e di attuazione (artt. 1, secondo comma, e 2 d.P.R. n.

752/76), che evidentemente presuppongono l'esistenza di personale

dell'Amministrazione civile in Provincia di Bolzano, sia dall'art. 21

del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, il quale, nel disciplinare il

contingente del personale assegnato al Commissariato del Governo per

la Provincia di Bolzano, non stabilisce la eliminazione dei ruoli

periferici di detta Amministrazione, ma ne dispone soltanto la

"corrispondente riduzione"; inoltre, conclude la ricorrente, il fatto

che i ruoli dell'Amministrazione civile siano esclusivamente

nazionali non tocca il problema da essa sollevato, che non è quello

della "proporzionale", ma quello della conoscenza delle due lingue,

per risolvere il quale l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 752/76

prevede appunto il sistema dell'"aliquota" di posti da riservare a

candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo. Considerato in diritto

1. - I conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia

autonoma di Bolzano con i ricorsi enunciati in epigrafe in ordine a

tre decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15

gennaio 1987 e ad un decreto del Ministro dell'interno dell'11

novembre 1986 hanno tutti per oggetto l'indizione di pubblici

concorsi, e lamentano la violazione delle medesime disposizioni dello

Statuto speciale del Trentino- Alto Adige e delle relative norme di

attuazione. I giudizi possono pertanto essere riuniti, e decisi con

unica sentenza.

2. - Vanno esaminati in primo luogo i ricorsi relativi ai decreti

del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2.1. - Per quanto riguarda quattro dei cinque bandi di concorso

complessivamente impugnati, occorre rilevare che essi sono stati

annullati proprio nelle parti che erano oggetto dei conflitti

sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Trattasi dei concorsi

a posti di diversa natura nel ruolo dell'Ispettorato centrale per la

prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro- alimentari, i

quali prevedevano in totale quattro posti destinati all'ufficio

periferico di San Michele all'Adige, "avente competenza territoriale

nelle province di Trento e Bolzano" (d.m. 12 agosto 1986).

Con tre decreti del 4 settembre 1987, infatti, il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste ha parzialmente annullato i propri

precedenti decreti del 15 gennaio 1987 nelle parti relative alla

copertura dei posti presso l'ufficio periferico di San Michele

all'Adige. L'annullamento è così testualmente motivato:

"Considerato che alla copertura di detto posto deve procedersi

secondo le modalità ed i termini previsti dalle norme statutarie

sopracitate"; nelle premesse sono richiamati lo statuto speciale

della Regione Trentino- Alto Adige e le relative norme di attuazione.

Deve quindi essere dichiarata la cessazione totale della materia

del contendere in ordine ai conflitti nn. 14 e 16 del 1987 e in parte

qua in ordine al conflitto n. 15/87, così come del resto ha

domandato la difesa della Provincia ricorrente.

2.2. - Resta perciò in vita soltanto il ricorso n. 15/87

limitatamente al bando di concorso a trentanove posti di

collaboratore agrario del ruolo degli istituti di ricerca e

sperimentazione agraria, impugnato nelle parti relative ad un posto

nella sezione operativa periferica di Trento dell'istituto

sperimentale per la frutticoltura con sede in Roma, e ad un posto

nell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per

l'alpicoltura con sede in Trento.

Il ricorso non è fondato.

A differenza dei casi precedenti, nei quali il Ministero stesso,

esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto il

buon diritto della Provincia autonoma di Bolzano, ai due posti in

discussione non può applicarsi la normativa di cui agli artt. 1 e 2

del d.P.R. n. 752 del 1976 di attuazione degli artt. 99 e 100 dello

Statuto speciale del Trentino- Alto Adige. Come risulta chiaramente

dal d.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318, che regola gli Istituti di

ricerca e di sperimentazione agraria, l'Istituto per l'assestamento

forestale e l'alpicoltura (art. 20) ha in Trento la sua unica sede

centrale, competente su tutto il territorio nazionale; ma nemmeno

alla sezione operativa periferica di Trento dell'Istituto per la

frutticoltura (art. 17), con sede in Roma, articolato in quattro

sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche in

Trento, Forlì e Caserta, può essere riconosciuto il requisito della

"competenza regionale" richiesto dal terzo comma dell'art. 1 del

d.P.R. n. 752 perché si dia luogo alla determinazione dei

contingenti: trattasi, in tutta evidenza, di una sezione - seppure

"periferica" - operante su un'area assai più ampia della Regione

Trentino- Alto Adige.

Le suesposte considerazioni assorbono anche la censura che,

richiamandosi all'art. 20 dello stesso d.P.R. n. 752, lamenta la

mancata previsione nel bando di concorso della facoltà di sostenere

le prove di esame in lingua tedesca, censura che sarebbe comunque da

disattendere, poiché, come ha già ritenuto questa Corte (sent. n.

571 del 1988), tale regola, quando sia applicabile, opera senza che

sia necessaria una esplicita previsione.

3. - Va ora esaminato il ricorso della Provincia autonoma di

Bolzano col quale viene sollevato conflitto di attribuzione in ordine

al decreto 11 novembre 1986 del Ministro dell'interno, concernente un

concorso pubblico a centotrentuno posti nella qualifica di vice

consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

3.1. - È da respingere l'eccezione di inammissibilità avanzata,

peraltro in modo del tutto sommario e generico, dall'Avvocatura dello

Stato.

Questa Corte ha costantemente riconosciuto l'ammissibilità dei

conflitti fondati sulla mancata osservanza di norme dello statuto di

autonomia, in particolare di quelle poste a tutela delle minoranze

etnico- linguistiche, e ciò anche con riferimento, come nel caso di

specie, a decreti statali di indizione di pubblici concorsi.

3.2. - Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Come rileva l'Avvocatura dello Stato, e secondo quanto è

riconosciuto nella stessa corrispondenza intercorsa fra il Ministro

dell'interno e la Giunta provinciale di Bolzano, non può essere

contestato il fatto che l'Amministrazione civile dell'interno non ha

più uffici periferici nelle due Province autonome di Trento e di

Bolzano. Ne segue che al concorso concernente, come si è detto, la

carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile

dell'interno, non poteva essere applicata la normativa statutaria,

della cui inosservanza si duole la Provincia ricorrente.

Vero è che, mancando ancora la legge istitutiva dei ruoli dei

Commissariati del Governo, ed essendo la carriera direttiva fuori

dalla previsione dei ruoli del Commissariato del Governo per la

Provincia di Bolzano di cui all'art. 21 del d.P.R. 29 aprile 1982, n.

327, la Presidenza del Consiglio continua ad avvalersi di personale

collocato fuori ruolo, prelevato in prevalenza proprio dal Ministero

dell'interno. Ma ciò può comportare soltanto l'obbligo di

rispettare le regole del bilinguismo nel momento della effettiva

assegnazione del personale al Commissariato del Governo della

Provincia di Bolzano. Questa Corte intende sottolineare tale obbligo,

insieme con l'esigenza che non si ritardi ulteriormente la

definizione normativa dei ruoli, così da assicurare un puntuale

rispetto delle garanzie statutarie in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi

della Provincia autonoma di Bolzano di cui in epigrafe, per quanto

concerne i concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, successivamente annullati in parte qua;

dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal

Ministero dell'agricoltura e delle foreste per personale degli

Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il decreto

indicato in epigrafe;

dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal

Ministero dell'interno per personale dell'Amministrazione civile, con

il decreto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:927 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari