Corte costituzionale

Sentenza n. 921/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a, b

e c, 2 e 4 secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.l. 7

settembre 1987, n. 371 ("Interventi urgenti di adeguamento

strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e

biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno di attività

culturali"), nel testo di cui alla legge di conversione 29 ottobre

1987, n. 449, promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

il 3 dicembre 1987, depositato in cancelleria il 12 dicembre

successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avv. dello

Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Lombardia, con ricorso 3 dicembre 1987 (R.ric. n.

24 del 1987), ha impugnato gli artt. 1, lett. a), b) e c), 2 e 4

(commi secondo, terzo, quarto e quinto) del d.l. 7 settembre 1987, n.

371, così come convertito con modificazioni dall'art. 1, comma

primo, della l. 29 ottobre 1987, n. 449, deducendone il contrasto con

gli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione.

Nel ricorso si espone che tale decreto legge, (recante "Interventi

urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati

a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno

delle attività culturali") ha disposto, tra l'altro, una serie di

misure dirette a garantire l'adeguamento strutturale e funzionale

degl'immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e

biblioteche (art. 1, lett. a); il restauro conservativo e il

consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà

statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e

di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del

patrimonio archivistico e librario (art. 1, lett. b); il restauro

conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni

di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili

connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati,

fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (art. 1, lett. c).

Il programma d'interventi è predisposto dal Ministro per i beni

culturali ed ambientali (art. 2).

Il decreto legge n. 371 del 1987, nel testo modificato dalla legge

di conversione, prevede erogazioni, a cura dello stesso Ministro, di

somme destinate (art. 4) a celebrazioni di anniversari di eventi

culturali per le quali, con decreto del Presidente della Repubblica,

siano stati istituiti comitati nazionali, nonché a sostegno di

attività e iniziative culturali promosse da amministrazioni comunali

e provinciali, ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio del

Presidente della Repubblica ed il contributo finanziario delle

regioni.

Ciò premesso, la regione deduce che tali disposizioni contrastano

con gli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost., in relazione agli artt. 7 e 9

del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e agli artt. 47, 49 e 126 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Infatti, la materia dei "musei e biblioteche degli enti locali", a

norma degli artt. 117 e 118 Cost., è di competenza regionale. Il

d.P.R. n. 3 del 1972, adempiendo a tali precetti costituzionali, ha

perciò trasferito alle regioni le funzioni concernenti

l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei e delle

biblioteche di enti locali o di interesse locale; la manutenzione,

l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose

raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse

locale; gli interventi finanziari diretti al miglioramento delle

raccolte dei musei e delle biblioteche suddette e della loro

funzionalità. Gli articoli 47 e 49 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi,

confermando tali competenze, hanno espressamente stabilito che le

funzioni trasferite "concernono tutti i servizi e le attività

riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il

pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di

interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche

popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri

enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque

di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le

altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni

manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito".

Inoltre hanno previsto che le regioni possono svolgere "attività di

promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla

comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di

enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente

partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base

rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o

di consorzi di enti locali".

Nel ricorso si sostiene che gl'interventi finanziari dello Stato,

previsti dalle norme impugnate, inciderebbero sulle su dette

competenze legislative e amministrative regionali, prevedendo

interventi dello Stato anche in relazione a musei, biblioteche e

attività culturali d'interesse locale, sovrapponendosi

illegittimamente alla legislazione regionale vigente in materia.

La lesione delle competenze amministrative regionali sarebbe poi

aggravata dall'attribuzione al Ministro dei beni culturali di ogni

competenza relativa agl'interventi previsti, senza che le regioni

possano, in alcuna maniera, collaborare alla loro predisposizione.

In particolare si sottolinea che l'art. 4 (comma quarto) del d.l.

impugnato, nel testo modificato dalla legge di conversione, prevede

un intervento statale addirittura in ipotesi testualmente

riconosciute come d'interesse regionale (attività ed iniziativa di

particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da

amministrazioni comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni,

con il contributo finanziario delle regioni).

Si sostiene che le norme impugnate derogano la competenza

regionale oltrepassando i limiti della funzione d'indirizzo e

coordinamento riservata allo Stato, senza trovare alcuna

giustificazione in ragioni d'interesse nazionale, che non sono

riscontrabili, non attenendo esse ad interessi infrazionabili.

Tale normativa, pertanto, lederebbe gli artt. 117 e 118 Cost.,

nonché l'autonomia finanziaria della regione, sia sul versante delle

entrate, che sul versante delle uscite.

L'art. 126 del d.P.R. n. 616 del 1977 vieta, infatti, allo Stato

di "conservare o istituire nel bilancio.....capitoli con le stesse

denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a

spese concernenti le funzioni trasferite". Una deroga a tale norma

potrebbe essere consentita solo distribuendo gli stanziamenti tra le

regioni.

Le norme impugnate violerebbero, inoltre, anche l'art. 97 Cost.

sovrapponendo, senza alcun coordinamento, interventi e finanziamenti

statali e regionali nella stessa materia, compromettendo il buon

andamento della p.a..

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione si osserva che gl'interventi previsti

dalle lettere b), c), d), e) dell'art. 1 sono riconducibili alle

funzioni di tutela storico- artistica regolata dalla legge n. 1089

del 1939, mentre solo la lett. a) può investire anche le competenze

regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali. Questa

limitata incidenza del provvedimento legislativo in area regionale,

si giustificherebbe in relazione al carattere straordinario

dell'intervento statale, indirizzato ad assicurare iniziative

urgenti, mettendo a disposizione risorse ulteriori rispetto alle

ordinarie dotazioni di bilancio.

Tale giustificazione troverebbe conferma nel rilievo che trattasi di

un intervento concepito in forma unitaria e inscindibile, come è

dimostrato dal fatto che gli interventi sono deliberati ed eseguiti

entro un programma, la cui funzione è quella di assicurare una

efficace utilizzazione dei fondi pubblici straordinari, attraverso

una selezione degli interventi secondo la loro importanza e

priorità.

Nella logica globale dell'azione straordinaria voluta dal d.l.

denunciato, la partecipazione regionale sarebbe assicurata dal parere

del Consiglio nazionale per i Beni Culturali e Ambientali (art. 2),

di cui fanno parte rappresentanti delle regioni.

Per quanto concerne l'art. 4, nelle note depositate si osserva che

esso agisce in un campo - quello della promozione della cultura -

per il quale non è ravvisabile una riserva esclusiva a favore delle

regioni. L'art. 49 del d.P.R. n. 616 del 1977, infatti, autorizza le

regioni a svolgere attività di promozione culturale, ma non

precluderebbe allo Stato di operare per le medesime finalità che,

secondo l'art. 9 della Cost., pervadono tutto l'ordinamento della

Repubblica.

3. - Nella memoria la Regione insiste sulle precedenti deduzioni,

contesta il carattere programmatico, straordinario ed urgente degli

interventi previsti dal d.l. n. 371 del 1987, la natura unitaria ed

inscindibile del complesso degli interventi, sottolinea inoltre la

mancata osservanza del principio di "leale collaborazione" tra gli

enti, criticando il decreto del Ministro per i beni culturali 18

marzo 1988 che non ha attribuito alle Regioni un qualsiasi ruolo

effettivo nella formazione del programma e lamenta la mancanza di

qualsiasi altra iniziativa, di efficace apertura regionale. Considerato in diritto

1.- Si è già narrato che il d.l. 7 settembre 1987, n. 371

("Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di

immobili destinati ai musei, archivi e biblioteche e provvedimenti

urgenti a sostegno delle attività culturali"), convertito con

modificazioni dall'art. 1, comma primo, l. 29 ottobre 1987, n. 449

autorizza la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987 per la

realizzazione di un programma di interventi urgenti vòlto a

garantire: a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili

statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche,

delle aree archelogiche e delle altre sedi del Ministero per i beni

culturali e ambientali; b) il restauro conservativo e il

consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà

statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e

di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del

patrimonio archivistico e librario; c) il restauro conservativo e il

consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà

statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di

interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni

ed associazioni legalmente riconosciute; d) l'acquisto di beni mobili

ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante

l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione (art. 1).

Tale programma è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica

del patrimonio culturale ed è predisposto dal Ministro per i beni

culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali (art.

2, n. 1).

Il Ministro, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei

privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i

contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto

conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della

distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del

patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione (art.

2, n. 2).

Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui

beni dello Stato nonché le richieste di interventi e di contributi,

debbono essere corredati dal relativo progetto di massima, con

l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di

immobili di interesse artistico e storico, l'intervento diretto dello

Stato può riguardare l'intera opera (art. 2, n. 4).

1.1. - È da osservare preliminarmente che in sede di conversione

nella l. n. 449 del d.l. n. 371 del 1987 sono state soppresse,

nell'art. 1, comma primo, lett. a), le parole "dello Stato" (che nel

testo originario dello stesso decreto- legge, in conformità delle

previsioni della l. 27 giugno 1985, n. 332, relativa ad "interventi

per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a

musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato", si riferivano ai

musei, agli archivi e alle biblioteche statali).

Lamenta il ricorso che l'art. 1, lett. a), del d.l. n. 371 cit.,

col riferirsi anche ai musei e alle biblioteche di carattere locale,

violerebbe gli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost., in relazione agli

artt. 7 e 9 d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e agli artt. 47, 49 e 126

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. - Rileva la Corte che la materia dei "musei e biblioteche di

enti locali" ha avuto nella Costituzione (art. 117) e nella

legislazione successiva una diretta ed esclusiva inerenza regionale.

La l. 10 febbraio 1953, n. 62 (c.d. legge Scelba), nel regolare

(art. 9 del testo originario) le condizioni per l'esercizio della

potestà legislativa nelle materie attribuite alla Regione dall'art.

117 Cost., rinviava tale esercizio (con precetto poi abrogato

dall'ultimo comma dell'art. 17 l. 16 maggio 1970, n. 281) alla

preventiva emanazione delle leggi della Repubblica contenenti, per le

singole materie, "i principi fondamentali cui deve attenersi la

legislazione regionale". Esentava dal rinvio, con conseguente,

immediata legittimazione regionale all'esercizio della potestà

normativa, limitate materie, tra cui quella relativa ai "musei e

biblioteche di enti locali". Questa attribuzione, devoluta

immediatamente all'esercizio regionale, veniva ribadita dal d.P.R. 14

gennaio 1972, n. 3. Tale decreto, nel titolo II (art. 7 e segg.),

trasferiva, tra l'altro, alle Regioni le funzioni amministrative

degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti musei e

biblioteche di enti locali, sia per quanto afferiva all'istituzione,

all'ordinamento e al funzionamento di quelle strutture, sia per la

manutenzione, la integrità, la sicurezza e la fruizione delle

relative raccolte. Erano previste inoltre attribuzioni regionali

circa la spesa per la funzionalità e il miglioramento delle

strutture stesse, nonché per il coordinamento delle relative

attività (art. 7).

Tale ampia sfera di attribuzioni nella materia veniva

integralmente confermata nella sintesi normativa operata dall'art. 47

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

È da sottolineare, inoltre, che la Regione Lombardia, soprattutto

con le leggi regionali 12 luglio 1974, n. 39

e 14 dicembre 1985, n. 81 emanava un'organica disciplina relativa,

tra l'altro, ai musei e alle biblioteche di enti locali o di

interesse locale. In tale disciplina appare significativa la

riproduzione del criterio - già contenuto nel d.P.R. n. 3 del 1972

- che fa leva, nel delimitare l'oggetto della competenza regionale,

soprattutto sul tipo d'interesse che il bene stesso è idoneo ad

esprimere.

La costanza dell'attribuzione e l'ampia dimensione che la sequenza

normativa ha attribuito all'espressione "musei e biblioteche di enti

locali" contenuta nell'art. 117 Cost. (relativa non soltanto ai musei

e alle biblioteche dei comuni, delle province e delle regioni, ma

anche a quelli di enti pubblici non territoriali e di privati)

individua nella Regione il soggetto titolare, oltre che di potestà

normativa, anche di attribuzioni amministrative, concernenti la

gestione e il finanziamento di tali beni.

L'art. 47 cit. del d.P.R. n. 616 del 1977 riassume la evoluzione

normativa, svincolando la competenza regionale dalla territorialità

dell'ente e collegandola alla località dell'interesse. Tale

interesse non si identifica soltanto con la struttura immobiliare (e

con le cose da questa custodite), ma è caratterizzato da profili

dinamici, in quanto comprende, oltre la conservazione e il

funzionamento, l'uso pubblico e l'incremento dei beni e delle

attività attraverso essi realizzate.

Da qui il pieno fondamento della censura di violazione di tale

competenza (artt. 117 e 118 Cost.), operata dall'art. 1, lett. a) del

d.l. n. 371 del 1987, nella parte in cui inserisce nel programma

degli interventi da essa previsti i "musei e biblioteche di enti

locali".

3. - La violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 Cost. è

dedotta anche con riferimento alla normativa del d.l. n. 371 del 1987

e della relativa legge di conversione concernente i "beni culturali",

individuati nelle cose d'interesse artistico e storico, ai sensi

della l. 1 giugno 1939, n. 1089, come si desume dalla disciplina del

d.l. n. 371 del 1987 cit. (cfr., in particolare, gli artt. 1, lett.

a, b, c, e d e 2, nonché 4, n. 5).

Su questa linea l'Avvocatura generale dello Stato, anche riguardo

alle finalità perseguite, ha ricondotto il nucleo della normativa

del d.l. impugnato al regime di "conservazione, integrità e

sicurezza", di cui al capo II della l. n. 1089 del 1939 cit. (spec.

artt. 14 e segg.).

Alle misure dirette di tutela dei beni culturali di proprietà

pubblica e privata si accompagnano, nel d.l. n. 371 interventi

strumentali intesi a renderne più efficace la conservazione e l'uso

(adeguamento strutturale e funzionale degli immobili e delle altre

sedi del Ministero dei beni culturali e ambientali, modernizzazione

delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti

centrali e degli uffici centrali e periferici di questo Ministero:

artt. 1, lett. a) e lett. e); art. 4, n. 5, prima parte, d.l. n. 371

cit.).

Il ricorso lamenta la mancanza in tale disciplina di criteri di

scelta e di priorità, realizzando essa interventi finanziari "a

pioggia" che, proprio per tale loro caratteristica, inciderebbero

sulla competenza legislativa (e amministrativa) della Regione

Lombardia, già esplicatasi con organiche misure normative. La

mancanza di criteri sarebbe aggravata, poi, dal procedimento di

determinazione del programma (art. 2), affidato integralmente al

Ministero per i beni culturali, con indicazioni generiche e poco

selettive, formulate con l'ausilio consultivo di un organo (Consiglio

nazionale per i beni culturali e ambientali) che non esprime

adeguatamente valori regionali.

3.1. - È da premettere, nella valutazione dei detti profili di

illegittimità, che l'avvio e l'evoluzione normativa della materia

dei beni culturali sono caratterizzati dal costante riferimento allo

Stato delle relative competenze. Nella visione del legislatore, la

posizione della Regione si è venuta profilando come quella di un

soggetto titolare di un'aspettativa di investitura normativa, che non

ha ricevuto concreta ed efficace attuazione.

Tale situazione si comincia a delineare già in sede di redazione

del testo dell'art. 9 della Costituzione.

L'iniziale formulazione di tale articolo era la seguente: "il

patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello

Stato". La norma era, così, intesa ad escludere in materia

attribuzioni regionali e di altri enti locali territoriali.

Su proposta dell'on. Lussu, il termine "Stato" fu sostituito con

l'altro "Repubblica", "per lasciare impregiudicata la questione della

autonomia regionale" (Atti Assemblea costituente, Discussioni, pag.

3422).

Tale modifica è stata esattamente interpretata come diretta a

sostituire allo Stato- persona lo Stato- ordinamento, con conseguente

possibilità di aperture legislative, intese a svolgere il principio

risultante dalla modifica, chiamando all'azione per la tutela e

l'incremento dei "valori culturali" tutti i soggetti, provvisti di

autonomia (dallo Stato, alle Regioni, ai Comuni, alle Università

ecc.).

La formulazione attuale dell'art. 9 Cost. traduce tale finalità:

"la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica"; "tutela il paesaggio e il patrimonio storico

e artistico della Nazione". La enunciazione, così risultante, che a

torto fu ritenuta di scarso rilievo e di non incisiva operatività,

traduce una visione chiara, intesa a sollecitare il concorso di tutte

le istituzioni, la cui sfera di attività possa toccare i detti

valori.

Le regioni a statuto ordinario, non escluse, per quanto si è

detto, dalla previsione costituzionale, non ritrovano, peraltro, nei

loro Statuti specificazioni concrete di competenza nella materia.

Enuncia, ad esempio, l'art. 3, terzo comma, dello Statuto della

Regione Lombardia, approvato con l. 22 maggio 1971, n. 339, che "la

Regione tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale,

storico, artistico e culturale; promuove il progresso della cultura

in ogni sua libera manifestazione". La norma è sostanzialmente

conforme a quelle di altri statuti regionali ordinari.

3.2. - L'evoluzione normativa non ha reso, dunque, operante

l'apertura contenuta nell'art. 9 della Costituzione: come si è

detto, gran parte degli statuti regionali ordinari e la legislazione

di trasferimento e di delega (oltre quella primaria in senso stretto)

non hanno introdotto norme sostanziali, attribuitive di competenza

alle regioni e ad altri enti locali. Fatta eccezione per qualche

regione a statuto speciale (cfr. art. 33, secondo comma, dello

Statuto della Regione Sicilia), ne risulta la titolarità dello Stato

delle attribuzioni in materia di beni culturali, comprensive delle

attività di carattere storico, librario, artistico, archeologico,

monumentale, paleo- etnologico ed etno- antopologico, poiché è

stato delegato alle regioni, con specifiche norme, il solo esercizio

di talune funzioni amministrative di accertamento e di vigilanza,

nonché di proposta nei confronti delle autorità statali competenti

(cfr., ad es., artt. 8 e 35 d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805).

Il d.P.R. n. 616 del '77 non ha modificato la competenza statale

del settore, ma ha semplicemente rinviato alla "legge sulla tutela

dei beni culturali" (che doveva essere emanata nel termine

ordinatorio del 31 dicembre 1979) la determinazione dei compiti da

conferire alle regioni ed agli enti locali (art. 48).

In conclusione, la situazione attuale delle competenze in materia

può essere riassunta nella enunciazione contenuta nel d.l. 14

dicembre 1974, n. 657 (istitutivo del Ministero per i beni culturali

e ambientali), come modificato dalla legge di conversione 29 gennaio

1975, n. 5 e dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805. Gli artt. 1 e 2 di

quest'ultimo decreto stabiliscono: "Il Ministero per i beni culturali

e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni

culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici,

archivistici e librari secondo la legislazione vigente.

Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non

rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli

sia attribuito da leggi successive" (art. 1).

"I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad

esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della

Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire

o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della

legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione

statale, nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno

essere stabiliti di comune accordo.

Le regioni concorrono all'attività di valorizzazione secondo

programmi concordati con lo Stato" (art. 2).

In attesa della preannunciata normativa di trasferimento o di

delega, nella quale dovrebbero essere definite le diverse competenze

e il loro congiunto operare per la tutela e l'incremento dei valori

culturali, la situazione normativa è caratterizzata

dall'attribuzione allo Stato dei poteri inerenti alla protezione del

patrimonio storico ed artistico della Nazione. La "collaborazione"

con le regioni costituisce, peraltro, un'affermazione anch'essa

legislativamente sancita in un precetto (art. 2 d.P.R. n. 805 del

1975 cit.) che rende operante in materia il principio che questa

Corte ha costantemente affermato, rispetto ad analoghe situazioni

inerenti ai rapporti tra Stato e Regioni: quello di "leale

cooperazione"; "collaborazione"; "concerto delle azioni", ecc..

Dovendosi affermare, in conclusione, che la normativa attuale

attribuisce alle regioni compiti di tutela e di valorizzazione, da

esplicarsi, rispettivamente, "secondo modi e forme che potranno

essere stabiliti di comune accordo con l'amministrazione statale"

ovvero "secondo programmi concordati con lo Stato" (art. 2 d.P.R. n.

805 del 1975 cit.), ne deriva che la legislazione vigente non

soltanto non vìola, quanto a tutela e gestione dei beni culturali,

gli artt. 117, 118 e 119 Cost., ma si inspira a principi funzionali

costituzionalmente corretti. E poiché in siffatto contesto deve

operare il d.l. n. 371 del 1987, appare chiaro che le censure che

hanno ad oggetto tale disciplina si rivelano, sotto i profili già

indicati, infondate; esse, se mai, vanno riferite ai modi di

attuazione concreta della normativa.

4. - L'ultima parte del ricorso, ampiamente ripreso nella memoria

della Regione, concerne la disciplina posta dall'art. 4 del d.l. n.

371 del 1987, nel testo di cui alla legge di conversione, in materia

di promozione di attività culturali, che si concretano in

celebrazioni, manifestazioni artistiche, congressuali, scientifiche

ecc.. Si lamenta la violazione della sfera regionale nella gestione

di alcune espressioni culturali, che non sono riconducibili al

concetto di bene in senso proprio o rispetto alle quali il bene si

colloca in posizione meramente strumentale.

Pare opportuno, anche qui, il riferimento all'art. 9 Cost.. Per le

considerazioni già svolte, questa norma non postula una riserva

statale, ma è intesa a promuovere il concorso o la collaborazione,

nella sfera di rispettiva competenza, delle strutture centrali e

locali per il migliore perseguimento di un grande obbiettivo di

civiltà.

Secondo questa premessa va inquadrato il primo comma dell'articolo

49 del d.P. n. 616 del 1977, il quale dispone: "le regioni, con

riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono

attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente

alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno

di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente

partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base

rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o

di consorzi di enti locali".

Questa norma conferisce alle regioni, nell'ambito statutario e

normativo vigente, attribuzioni dirette alla promozione culturale,

riferite all'ambito proprio, col perseguimento di obiettivi diretti a

valorizzare particolari testimonianze della cultura regionale,

sorreggendo con prevalenza l'azione delle strutture istituzionali e

associative locali.

4.1. - L'art. 4 del d.l. n. 371 del 1987 prevede in particolare

l'erogazione di contributi a sostegno ad attività ed iniziative che

riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati e la

realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e

scientifiche, a carattere anche internazionale (n. 5). La norma

individua specificamente le attività inerenti a questo settore:

celebrazioni di anniversari di eventi culturali per le quali, alla

data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del

Presidente della Repubblica apposito comitato nazionale (n. 2); a

questo vengono devoluti i contributi destinati alla manifestazione

(n. 3).

Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare

prestigio culturale promosse da amministrazioni comunali e

provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio del

Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle

regioni, il Ministro per i beni culturali e ambientali assegna tali

contributi agli enti promotori (n. 4).

Osserva la Regione ricorrente che quest'ultima ipotesi è di per

sé esemplare per indurne la violazione delle competenze ad essa

spettanti, dato che la presenza di un interesse regionale viene

assunta a presupposto dell'intervento di sostegno finanziario: tali

"attività ed iniziative di particolare prestigio culturale,

provviste del patrocinio del Presidente della Repubblica, sono

condizionate dal sostegno del contributo finanziario delle regioni".

È da avvertire al riguardo che il patrocinio del Presidente della

Repubblica conferisce alle dette attività ed iniziative rilevanza

nazionale, rilevanza che non è esclusa dalla coesistenza di un

contributo regionale, dato che tali attività ed iniziative, pur

essendo promosse dalla Regione e avendo presumibilmente con questo

ente un particolare nesso territoriale, ben possono assumere

rilevanza nazionale. Questa più ampia sfera di incidenza non fa

peraltro venir meno l'origine e il ruolo promozionale della Regione

(anche per la contribuzione da essa erogata), ma gli conferisce un

più alto ed ampio rilievo, che non risulta incompatibile con la

provenienza locale della scelta.

Quanto agli altri interventi previsti nel n. 2 dell'art. 4,

ritiene la Corte che non ricorra del pari violazione delle competenze

regionali. La presenza di un comitato nazionale istituito con decreto

del Presidente della Repubblica segnala il riflesso ultraregionale

delle attività e delle iniziative, le quali, riferendosi a

celebrazioni di anniversari di eventi culturali, per i quali è

prevista la istituzione di un apposito organo a livello nazionale,

qualificano l'avvenimento, di cui il comitato nazionale esprime

l'inerenza allo Stato. Nel complesso, la normativa ora esaminata

realizza una delle forme di collaborazione tra amministrazione

statale e regionale, prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 805 del 1975

(cfr. n. 3.2) e non è lesiva dell'autonomia regionale. Si tratta di

interventi reciprocamente integrativi e la pluralità delle

partecipazioni si riannoda efficamente proprio al precetto dell'art.

9 Cost., non escludendo la concorde azione dei diversi enti.

Può concludersi, relativamente alle censure mosse all'art. 4 del

d.l. n. 371, che la norma non incorre in dedotti vizi di

illegittimità. È da soggiungere che, per quanto concerne le

attività e le iniziative che riguardano il restauro di beni

culturali pubblici e privati (n. 5), esse si riferiscono a beni, la

cui rilevanza nazionale è stata già posta in luce (cfr. n. 3.1 e

3.2).

5. - Il motivo del ricorso, che concerne la violazione

dell'autonomia finanziaria della Regione (art. 119 Cost.), contiene

uno specifico riferimento all'art. 126 d.p. n. 616 del 1977 che vieta

allo Stato di "conservare o istituire nel bilancio capitoli con le

stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi e comunque

relativi a spese concernenti le funzioni trasferite".

La censura non è fondata, dato che, per quanto concerne i musei e

le biblioteche di enti locali - materia di pertinenza regionale -

l'eventuale fabbisogno per essi previsto è inglobato nell'onere

complessivamente fissato in 620 miliardi (art. 5 d.l. n. 371 cit.),

sì che, esclusa la devoluzione ai musei e alle biblioteche

anzidetti, tale stanziamento può provvedere più adeguatamente ad

altri settori, ai quali legittimamente attiene.

Il sistema normativo, che si è delineato, non appare

caratterizzato da inefficienza e mancata trasparenza dell'attività

amministrativa nonché sovrapposizione di finanziamenti, essendo le

diverse azioni destinate a operare o a cooperare in settori a

ciascuna propri. Né sussiste un automatico concorso di attribuzioni

tra loro contrastanti, con conseguente inefficienza amministrativa;

si è visto che il concorso può ben realizzare processi integrativi,

connessi al razionale impiego delle attività e delle risorse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) del

d.l. 7 settembre 1987, n. 371 ("Interventi urgenti di adeguamento

strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e

biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno di attività

culturali"), convertito con modificazioni dall'art. 1 comma primo,

della l. 29 ottobre 1987, n. 449, nella parte in cui si riferisce ai

"musei e biblioteche di enti locali";

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, lett. b) e c), 2 e 4 commi secondo, terzo, quarto e

quinto del suddetto d.l. 7 settembre 1987, n. 371, come convertito,

in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., sollevate con il

ricorso della Regione Lombardia 2 dicembre 1987 (R. ric. n. 24 del

1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:921 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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