Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza emessa

il 6 novembre 1974 dal tribunale di Torino, nel procedimento penale a

carico di Battistini Attilio, iscritta al n. 125 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152

dell'11 giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore

Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio su reclamo avverso il decreto pretorile di

non inoltro a mezzo posta del periodico "Playmen", nel quale veniva

descritto "con morboso compiacimento e in termini chiari e realistici

una masturbazione di massa" cui aveva partecipato Camillo Casati, il

tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n.

1114, nella parte in cui equiparava, ai fini della disciplina

dell'ammissione all'inoltro postale, le pubblicazioni a stampa alla

corrispondenza ordinaria, per asserito contrasto con l'art. 21, commi

secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione.

Si osservava nell'ordinanza di rimessione che tale equiparazione

avrebbe violato i principi secondo cui la stampa non può esser

soggetta ad autorizzazioni o censure, essendone consentito il sequestro

solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa

espressamente lo autorizzi, mentre la norma impugnata prevedeva il non

inoltro della stampa a mezzo del servizio postale per effetto di un

provvedimento giurisdizionale, non qualificabile come sequestro, ed

adottabile a prescindere dalla contestazione di un reato. Più in

particolare, con riferimento alla stampa contraria al buon costume, era

prospettata la lesione del sesto comma dell'art. 21 Cost., sotto il

profilo che pur demandandosi al legislatore ordinario la possibilità

di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le

violazioni del divieto delle pubblicazioni contrarie al buon costume,

la legge corrispondente avrebbe dovuto avere necessariamente carattere

di generalità per rispondere al prescritto criterio di adeguatezza,

non essendo consentito di limitare un particolare mezzo di

distribuzione, quello dell'inoltro tramite il servizio postale.

Altrimenti certa stampa contraria al buon costume avrebbe potuto

liberamente circolare, a differenza di altra, quella diffusa per

corrispondenza.

La causa veniva discussa innanzi alla Corte costituzionale alla

pubblica udienza del 3 maggio 1973, e la Corte, con ordinanza n. 75 del

1973, ravvisando che l'impugnata procedura di inoltrabilità delle

corrispondenze aperte, soggette a verifica, era stata innovata per

effetto dall'approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale (d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),

restituiva gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza

alla stregua dello jus superveniens.

Il tribunale di Torino, riesaminata la questione, con ordinanza 6

novembre 1974 trasmetteva nuovamente gli atti a questa Corte, ritenendo

che le censure a suo tempo proposte non avessero perso rilievo per

effetto delle nuove disposizioni. Osservava che la questione, anche in

riferimento all'art. 11, comma secondo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.

156, ora denunciato appariva rilevante e non manifestamente infondata

per le ragioni (ora riportate) già indicate nella prima ordinanza di

rimessione, alla cui motivazione rinviava integralmente.

È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, con atto di deduzioni depositato il 2 maggio 1975, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura generale che nell'esercizio di un pubblico

servizio, l'Amministrazione dello Stato può esser tenuta

all'osservanza di limiti, posti per legge, e rimessi al controllo

dell'autorità giudiziaria, in quanto diretti ad evitare abusi da parte

degli utenti con danno per la comunità. Il non inoltro della

corrispondenza aperta - tra cui rientrano gli stampati - quando si

tratti di pubblicazioni vietate perché contrarie al buon costume (art.

21, sesto comma, Cost.), non può esser assimilato agli istituti della

censura e del sequestro penale, ognuno dei quali ha una propria

configurazione giuridica ed una concreta amplissima portata, che lo

distingue chiaramente dal "non inoltro". La norma impugnata non

realizzerebbe alcuna illegittima limitazione alla circolazione degli

stampati, che potrebbero comunque essere diffusi in tutti gli altri

usuali modi.

La parte privata non si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 11 del d.P.R. del 29

marzo 1973, n. 156, contenente la nuova disciplina del non inoltro

delle corrispondenze postali vietate, contrasti o meno con l'art. 21,

secondo, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione. La norma

impugnata, equiparando alla corrispondenza la stampa inviata per mezzo

del servizio postale, e assoggettando questa ultima, quando è aperta,

ad un controllo, devoluto all'autorità giudiziaria, in ordine alla non

ammissione al servizio stesso dell'utente che intenda valersene per

recapitare stampe contrarie al buon costume, potrebbe rappresentare,

secondo il giudice a quo, una limitazione alla diffusione della stampa

e pertanto verrebbe a contrastare con il divieto di autorizzazioni o di

censure stabilito dal secondo comma dell'art. 21 Costituzione. Il

tribunale di Torino, pur osservando che la suddetta limitazione non

sarebbe configurabile come un vero e proprio sequestro, perché questo

è previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 21 Cost. solo per talune

fattispecie penali, mentre nella specie il divieto di utilizzazione del

servizio postale prescinde dalla contestazione di un reato, non la

ritiene comunque giustificabile in virtù dell'ultimo comma dell'art.

21 Cost. giacché la disciplina censurata difficilmente potrebbe

rientrare tra i mezzi di prevenzione contemplati nella predetta

disposizione, in quanto sarebbe priva di quel carattere di generalità

che il testo costituzionale richiederebbe con l'espressione

"provvedimenti adeguati".

2. - La questione non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, contenuta nel

testo unico delle leggi in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni, si inserisce in un complesso normativo volto a

disciplinare le condizioni cui i privati devono sottostare per poter

fruire di un pubblico servizio, svolto dallo Stato nell'interesse della

collettività.

Se pertanto devono essere prese nella debita considerazione le

domande del cittadino che chiede di fruire del servizio stesso, il

legislatore non può ignorare di dover nel contempo provvedere, in

ordine alla organizzazione del servizio e nello stabilire le condizioni

perché i singoli possano valersene, a tutelare l'interesse della

collettività al fine evidente e giustificato di impedire che il

servizio pubblico costituisca uno strumento che faciliti la

consumazione di reati, di attentati alla sicurezza pubblica, o un mezzo

di diffusione (a tariffa agevolata), di pubblicazioni di per sé

vietate dall'ordinamento perché contrarie al buon costume. Né può

tralasciarsi, in proposito, che l'Italia si è impegnata

internazionalmente, per effetto della Convenzione postale universale, a

non inoltrare oggetti osceni o immorali, la cui spedizione è

espressamente vietata (cfr. da ultimo art. 33 del d.P.R. 5 dicembre

1975, n. 684, che l 'ha resa esecutiva all'interno), come pure, per

effetto di successive convenzioni internazionali in materia di

telecomunicazioni, l'Amministrazione pubblica è obbligata a fermare la

trasmissione dei telegrammi contrari, tra l'altro, al buon costume

(cfr. art. 19 legge 7 ottobre 1977, n. 790).

La disposizione impugnata va pertanto inquadrata nell'ambito della

disciplina di un pubblico servizio. Il godimento di tale servizio può

essere legittimamente negato soltanto con riferimento a pubblicazioni

vietate dalla stessa Costituzione ed a seguito di una complessa

procedura giurisdizionale - posta a garanzia delle libertà individuali

- articolantesi in un decreto del pretore, reclamabile innanzi al

tribunale, che decide, in contraddittorio degli interessati, con

sentenza, suscettibile, a sua volta, di ricorso in Cassazione.

Che tale complessa procedura giudiziaria relativa al "non inoltro,

di una singola copia, o di più copie, di giornali o stampe inviate per

corrispondenza, possa rientrare tra le autorizzazioni o le censure,

vietate dall'art. 21 Cost., sembra assai difficile ammettere,

costituendo detti ultimi provvedimenti discrezionali istituti ben noti

e tipici del diritto pubblico, le cui caratteristiche essenziali sono

state da tempo illustrate dalla prevalente dottrina e dalla stessa

giurisprudenza di questa Corte. Neppure è configurabile una

assimilazione, in via di fatto, del "non inoltro" di una o più copie

dello stampato a tali provvedimenti, sol che si consideri l'amplissima

portata connaturale a questi ultimi, che è preclusiva di ogni libertà

di stampa.

Da quanto precede risulta altresì l'estraneità alla norma

impugnata delle altre disposizioni costituzionali di raffronto, che non

sono pertinenti alla disciplina censurata - concernente la

regolamentazione di un pubblico servizio - e non risultano quindi

violate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

sollevata, in riferimento all'art. 21, commi secondo, terzo, quarto e

sesto, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Torino in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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