Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1976 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata

dal Consiglio regionale dell'Abruzzo il 25 luglio 1974, recante

"Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori

diretti coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 13 agosto 1974, depositato in cancelleria il 22

successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1974.

Udita nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 la relazione del

Presidente,

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 13 agosto 1974 il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Abruzzo, riapprovata

il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea

assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per

infortuni e malattie professionali", per violazione dell'art. 117 della

Costituzione, assumendo che detta normativa travalica i limiti della

competenza legislativa regionale, disciplinando la materia della

previdenza sociale.

La difesa dello Stato ha rilevato che il provvedimento impugnato

istituisce "un'indennità giornaliera regionale" a favore dei

"coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri... loro mogli e

figli, ... residenti nella regione" nei casi di inabilità assoluta

temporanea derivante da infortunio o malattia professionale sul lavoro

dell'agricoltura, di cui agli artt. 210, 211 del t.u. sugli infortuni

sul lavoro n. 1124 del 30 giugno 1965. Esso disciplina inoltre la

misura e le condizioni di liquidazione della indennità, nonché i

rapporti tra Regione ed INAIL. Apparirebbe quindi insufficiente

l'obiezione avanzata dalla Regione in sede di riapprovazione del

disegno di legge, secondo cui la normativa in questione si

inquadrerebbe finalisticamente nella disciplina dell'agricoltura

regionale, specie alla stregua della giurisprudenza della Corte

costituzionale che ha sempre riconosciuto la delimitazione della

competenza legislativa regionale per contenuti oggettivi anziché in

base ad un criterio finalistico (sentenze n. 24 del 1957; 47 del 1959;

2 del 1960; 66 del 1964; 72 del 1965; 29 del 1968).

Il ricorrente ha quindi concluso per la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale della legge regionale.

Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Abruzzo,

rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Abbamonte a seguito

delle delibere di Giunta del 19 e 25 settembre 1974, con atto

depositato il 5 ottobre 1974, ben oltre il termine di 20 giorni,

decorrente dal deposito del ricorso, di cui all'art. 23 delle norme

integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

La difesa della Regione ha chiesto preliminarmente che la Corte

muti il proprio orientamento interpretativo in ordine alla non

applicabilità, nei giudizi costituzionali, delle norme sulla

sospensione dei termini processuali durante le ferie estive degli

avvocati, e conseguentemente possa considerare ammissibile la

costituzione in giudizio.

Ad avviso della resistente il ricorso dello Stato sarebbe

inammissibile perché tardivo. La Regione ha esposto infatti che il

Commissario del Governo, dopo aver rimesso al Consiglio l'originario

disegno di legge, adottato il 20 dicembre 1973, aveva nuovamente

rinviato al Consiglio regionale, per lo stesso vizio d'incompetenza

già ravvisato, il provvedimento riapprovato il 24 aprile 1974.

Soltanto contro una successiva riapprovazione del Consiglio,

avvenuta in data 25 luglio 1974, lo Stato aveva ricorso, ma, ad avviso

della Regione, ciò era avvenuto tardivamente per essersi consumato il

relativo potere, che non era stato tempestivamente esercitato contro la

seconda approvazione consiliare.

Nel merito la Regione Abruzzo ha affermato che il provvedimento in

questione disciplina la materia dell'agricoltura, come dovrebbe dedursi

dal fatto che gli interessi tutelati attengono alla agricoltura e che

la legge vuole limitare al massimo l'esodo dalle campagne, assicurando

la stabilità nella composizione delle famiglie dei coltivatori e

l'adeguatezza dei livelli retributivi in ogni circostanza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 109 del 1975, dichiarata

inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della

resistente, sospesa ogni altra decisione, ha richiesto alla Regione

Abruzzo di trasmettere le deliberazioni sopra richiamate.

Espletato tale incombente, la causa è stata nuovamente discussa

alla pubblica udienza del 14 gennaio 1976. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale deve decidere se la legge della Regione

Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per

inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni

e mezzadri per infortuni e malattie professionali", sia

costituzionalmente illegittima per aver disciplinato, secondo l'assunto

del ricorrente, materia previdenziale che esula dalle competenze

legislative attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione.

Occorre preliminarmente rilevare che questa Corte, con ordinanza

109 del 1975, dichiarata inammissibile per tardività la costituzione

in giudizio della resistente, aveva chiesto alla Regione di trasmettere

copia di tutte le delibere del Consiglio regionale d'Abruzzo attinenti

l'impugnato disegno di legge. La Corte, infatti, si era posta il

quesito concernente l'eventuale inammissibilità del ricorso dello

Stato, in quanto non sarebbe stata tempestivamente impugnata la

delibera di definitiva approvazione della legge regionale, ai sensi

dell'art. 127 della Costituzione.

Dalla documentazione ora acquisita risulta che a seguito del rinvio

al Consiglio regionale della prima delibera adottata il 20 dicembre

1973, il Consiglio riapprovò il disegno di legge in esame, con una

lieve modifica concernente la parte finanziaria, senza tuttavia che il

relativo verbale, del 24 aprile 1974, desse atto che l'approvazione

fosse avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

regionale, così come richiesto dal quarto comma dell'art. 127 della

Costituzione. La votazione per alzata di mano, attestata nel citato

verbale, non è infatti idonea a dimostrare la sussistenza del quorum

prescritto.

Pertanto, palesatosi inconsistente il dubbio che lo Stato,

omettendo di ricorrere contro la delibera ora descritta, sia decaduto

dal diritto d'impugnazione, il relativo ricorso è ammissibile.

Le censure proposte dallo Stato sono fondate.

Il disegno di legge impugnato disciplina materia previdenziale,

stabilendo a favore dei coltivatori diretti, affittuari, coloni e

mezzadri residenti nella Regione Abruzzo forme integrative delle

indennità previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, sugli

infortuni sul lavoro. In particolare la normativa in esame autorizza la

Regione a concedere un'indennità giornaliera di importo variamente

determinato nei casi di inabilità temporanea assoluta che derivi

dagli infortuni o malattie sul lavoro agricolo di cui agli artt. 210 e

211 del predetto testo unico. È altresì disposto che con apposita

convenzione sia consentito all'INAIL di erogare le prestazioni previste

e di farsi poi rimborsare dalla Regione l'importo delle somme così

corrisposte.

L'impugnato provvedimento ha un contenuto, oggettivamente

determinato, esulante dalle competenze legislative attribuite alle

Regioni ordinarie dall'art. 117 della Costituzione, che non contempla

la materia previdenziale. Secondo la costante giurisprudenza della

Corte costituzionale la delimitazione della competenza legislativa

delle Regioni è fissata per contenuti normativi oggettivi, e non in

riferimento ai fini che il legislatore regionale abbia inteso

perseguire (sentenze 124 del 1957, 66 del 1961, 26 del 1962, 66 del

1964).

Pertanto non è pertinente il rilievo che mediante le provvidenze

previste la Regione Abruzzo intendesse realizzare una incentivazione

dell'agricoltura nel proprio ambito territoriale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per

inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni

e mezzadri per infortuni e malattie professionali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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