Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile

1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Pedrini Adriano, iscritta al n. 258 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento

penale a carico di Pedrini Adriano, il giudice istruttore presso il

tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma

primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 369 c.p.p., il quale, a

differenza di quanto dispone l'articolo 372 c.p.p. per i difensori

delle parti private, non assegna alcun termine al p.m. per formulare le

conclusioni alla fine dell'istruttoria formale.

Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di

tale termine creerebbe, tra accusa e difesa, una disparità di

trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale,

che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle

funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3,

comma primo, della Costituzione.

Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che

l'assenza del predetto termine mentre, da un lato, finirebbe per porre

lo svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe,

dall'altro, un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad

una sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore

specificazione del diritto di difesa.

La rilevanza della questione si puntualizzerebbe, infine, nel fatto

che essendo ormai completata l'istruttoria il giudice a quo si trova

nella necessità di dover trasmettere gli atti al p.m. ai sensi della

norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con

gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione,

l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico ministero

per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria

formale, anche in considerazione del fatto che l'art. 372 c.p.p.

assegna ai difensori, dopo il deposito in cancelleria degli atti e

documenti del processo con le conclusioni del p.m., il termine di

cinque giorni, decorrente dalla notifica del deposito, per la

presentazione di memorie e istanze.

2. - La questione è da dichiarare inammissibile per difetto di

rilevanza.

Invero essa è stata sollevata ancor prima della trasmissione degli

atti al p.m., quando - cioè - l'inosservanza da parte del medesimo del

termine di cinque giorni (che, secondo quanto risulta dall'ordinanza,

dovrebbe essergli imposto a seguito della dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma in esame, in correlazione con

quello stabilito dall'art. 372 c.p.p. per il difensore delle parti

private) era ancora meramente ipotetica ed eventuale.

È evidente pertanto che la sua risoluzione non potrebbe esplicare

alcun effetto sul compito devoluto al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma

secondo, e 112 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale

di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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