Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1977 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 44d.P.R. 639/1970
  • art. 46d.P.R. 639/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, sesto e

settimo comma, e 46, terzo comma, seconda parte, del d.P.R. 30 aprile

1970, n. 639 (attuazione della delega relativa alla revisione degli

ordinamenti pensionistici), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre

1974 dal pretore di Urbino, nel procedimento civile vertente tra Iris

Cardellini e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al

n. 502 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Paolo Chiabrera per l'INPS ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto del 28 marzo 1974 Iris Cardeilini ricorreva al pretore di

Urbino in funzione di giudice del lavoro, contro l'INPS per ottenere il

diritto alla pensione per invalidità nel settore agricolo autonomo.

Faceva presente la Cardellini che, in data 28 febbraio 1972, aveva

presentato domanda per invalidità respinta per silenzio rifiuto

dall'Ente. Il ricorso fu accolto dal Comitato provinciale col dissenso

del Direttore della sede dell'INPS, il quale pertanto, impugnò la

decisione senza che, al 1974, fosse stata data alcuna risposta. Da qui

il ricorso della Cardellini al pretore.

In sede di nota conclusiva la Cardellini sollevava

pregiudizialmente questione di legittimità costituzionale dell'art.

44, 60 e 70 comma, e dell'art. 46, comma 30, seconda parte, del d.P.R.

30 aprile 1970, n. 639 per violazione degli artt. 70, 76 e 77, primo

comma, della Costituzione.

Rilevava la Cardellini come nella legge di delega (art. 27 lett. b,

legge 30 aprile 1969, n. 153) nessun particolare potere era previsto in

materia di impugnativa per il direttore della sede provinciale

dell'INPS che veniva considerato come uno qualunque dei membri del

Comitato Provinciale.

Accordando al Direttore nel decreto delegato la facoltà di

impugnativa si sarebbe perciò stabilito un palese eccesso di delega.

Il pretore con ordinanza 11 ottobre 1974 accoglieva in sostanza la

richiesta della Cardellini rilevando inoltre che l'art. 27 lett. c

della legge di delega, là dove fa riferimento alla "disciplina della

procedura dei ricorsi", doveva essere inteso come riferimento ai

ricorsi amministrativi e non già ad una sorta di ricorso gerarchico

improprio di chi tra l'altro, ha partecipato alla decisione.

Dinanzi alla Corte si costituivano sia l'Avvocatura dello Stato per

la Presidenza del Consiglio, sia l'INPS.

La prima sosteneva che avendo la legge delegato il Governo ad

emanare norme sulla disciplina dei ricorsi, il decreto delegato non

avrebbe fatto altro che attuare la delega stessa.

Quanto all'INPS, nella sua memoria, sostiene, anzitutto, che la

norma sospetta di incostituzionalità dovrebbe essere solo l'art. 44,

comma 6, che riconosce il potere di gravame al Direttore della sede

provinciale.

Inoltre sostiene che la materia dei ricorsi era regolata, nella

legge delega oltre che dall'art. 27 lett. c anche dall'art 35 lett. a,

n. 5, che delega il Governo ad "attuare una diversa disciplina del

contenzioso amministrativo idonea a snellire il procedimento". E ciò

avrebbe fatto il decreto delegato ispirandosi anche ad altri casi in

cui la Pubblica amministrazione può ricorrere, in sede di ricorso

amministrativo, in seconda istanza ove sia necessario tutelare un

patrimonio comune.

Nel merito rilevava poi l'Istituto che era ovvio che, di fronte ad

una maggioranza di non esperti, fosse prevista la presenza di una

persona con preparazione specifica alla quale fosse dato di esprimere

il proprio dissenso e potesse esercitare anche il potere di ricorso. Considerato in diritto :

Con la ordinanza in epigrafe il pretore di Urbino propone la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, sesto e

settimo comma, 46, seconda parte, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile

1970, n. 639, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma,

della Costituzione.

Con le norme impugnate, l'atto avente valore di legge emanato dal

Governo, avrebbe, per eccesso, violato la legge delega del 30 aprile

1969, n. 153, con oggetto la "Revisione degli ordinamenti

pensionistici". Siffatta violazione risulterebbe perché, pur mancando

qualsiasi esplicito riferimento in proposito nella legge di

delegazione, l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (legge

delegata), dà facoltà, nel 6 comma, al direttore della sede

dell'"Istituto che ha adottato il provvedimento" (INPS) di ricorrere in

seconda istanza al comitato regionale o agli organi centrali

dell'Istituto, giusto le materie cui corrispondono le diverse pensioni.

Questa facoltà, sempre a parere dell'ordinanza, avrebbe dato vita

senza alcuna indicazione da parte del legislatore delegato ad una sorta

di ricorso improprio proponibile, fra l'altro, da un membro della

pubblica amministrazione che fa parte dell'organo collegiale che emette

il provvedimento impugnato.

La questione non è fondata.

E da rilevare anzitutto che, al di fuori del 6 comma dell'art. 44

del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, non hanno motivo di essere

investite da questione di legittimità costituzionale le altre norme

dello stesso decreto indicate nell'ordinanza, in quanto, se mai, la

loro illegittimità sarebbe consequenziale alla dichiarazione di

incostituzionalità del citato comma 6; e, del resto, nessuna

motivazione esprime in proposito il giudice a quo.

Restringendo pertanto la questione all'esame della

costituzionalità dell'art. 44 lett. c, 6 comma, è da porre in

evidenza che il direttore della sede provinciale dell'INPS è stato

chiamato a far parte dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi

degli interessati e che il citato articolo gli attribuisce il diritto

di proporre ricorso in seconda istanza, a condizione che, in occasione

della decisione lamentata, abbia dichiarato e motivato il proprio

dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. Premesso che non è

insolito che sia prevista la facoltà della P.A. di proporre ricorso ad

organi di seconda istanza in tema di ricorsi amministrativi (art. 33

del d.l. 30 settembre 1934, n. 1602 in tema di registrazione di

invenzioni industriali; art. 282 d.l. 14 settembre 1931, n. 1175 t.u.

sulla finanza locale; artt. 22, comma 1, e 38, comma 3, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633, in materia di contenzioso tributario), è chiaro

che il punto c dell'art. 27 della legge n. 153 del 1969 conferisce

delega al Governo ad emanare norme afferenti alla disciplina delle

procedure dei ricorsi, in relazione al decentramento previsto al punto

b dello stesso articolo. In tale disciplina deve ritenersi compresa

anche la determinazione dei soggetti legittimati alla proposizione dei

ricorsi, ed il legislatore delegato ha a questo provveduto con l'art.

44 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

Hanno del resto potere di ricorso anche le parti private, con la

differenza che sul direttore dell'INPS grava l'onere di motivare

previamente il proprio dissenso al momento della decisione del comitato

provinciale (art. 44, comma 7) e gli è inoltre ridotto il termine di

impugnazione (art. 46, comma 3).

Né può essere taciuto che il direttore dell'INPS si presenta come

rappresentante dell'Istituto e quindi quale parte contrapposta

all'assicurato al fine di realizzare quella particolare forma di

collaborazione amministrativa che è ammessa dalla legge in altri casi

(come sopra indicato), per cui l'organo di un ente può impugnare

l'atto di un altro organo dello stesso ente.

La ragione, invero, per cui è stata attribuita ai direttori

dell'INPS la potestà di ricorso è quella di consentire la

possibilità di correggere, non soltanto gli errori a danno di singoli

assicurati, ma anche quelli che possono commettersi a danno

dell'Istituto e quindi della generalità degli assicurati stessi.

L'art. 44 più volte citato non ha, di conseguenza, superato i

limiti dell'art. 27 della legge di delega e non si presenta pertanto,

in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per tacere degli artt.

70 e 77, primo comma, della Costituzione, che, pur indicati

nell'ordinanza del giudice a quo, non hanno alcun rilievo per la

decisione della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 44, sesto e settimo comma, 46, seconda parte, terzo comma,

del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt.

70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Urbino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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