Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973,

recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per

l'Istituto tecnico femminile di Catania", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29

dicembre 1973, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1974 ed iscritto

al n. 3 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il ricorrente, e l'avv. Antonino Sansone, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'Assemblea regionale siciliana in data 21 dicembre 1973

approvava la legge contenente "Provvedimenti per gli Istituti regionali

d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania". Il Commissario

dello Stato, con atto notificato il 29 dicembre successivo al

Presidente della Regione siciliana, proponeva impugnazione avverso la

legge e chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità

costituzionale per violazione dell'art. 17 dello Statuto.

Secondo il Commissario dello Stato a sensi del detto art. 17 alla

Regione è conferita nella materia de qua potestà legislativa

concorrente a condizione che vengano osservati i limiti dei principi ed

interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato e che i

provvedimenti legislativi emanati siano rivolti a soddisfare le

condizioni particolari e le esigenze proprie della Regione.

Nella materia oggetto della legge impugnata detti principi

sarebbero espressi dalla legge statale 30 luglio 1973, n. 477, che

stabilisce i lineamenti generali ed i criteri a cui dovrà uniformarsi

la legislazione statale in materia di istruzione elementare, secondaria

ed artistica. Anche la Regione siciliana, ed a maggior ragione, è

tenuta all'osservanza di tali principi e criteri e ad adeguarsi alle

norme organizzative intese ad assicurare una razionale struttura e

disciplina armonica nel territorio nazionale per ciò che attiene alla

composizione degli organi collegiali amministrativi.

In particolare il ricorrente contestava:

1) che l'art. 5 della legge regionale stabilisce una composizione

del Consiglio di disciplina per il personale scolastico contrastante

con quella prevista dall'art. 8 della legge statale n. 477. La

difformità avrebbe natura sostanziale atteso che l'art. 8 della legge

statale risponde al precipuo intendimento di garantire l'autonomia del

corpo docente e scolastico. Al contrario l'art. 5 della legge regionale

limita fortemente (ad un solo rappresentante) la presenza in seno a un

organo di così fondamentale importanza, del personale scolastico e ne

menoma la funzione essenzialmente tecnica e rappresentativa per

consentire l'ingresso nel consesso, di rappresentanti dell'esecutivo e

di organizzazioni sindacali.

2) L'art. 6 della legge regionale prevede per i consigli di

amministrazione degli istituti d'arte una composizione diversa da

quella stabilita per i consigli dei corrispondenti istituti statali

dall'art. 6 della legge n. 477. La legge regionale, infatti, chiama a

far parte del predetto consiglio anche tre membri eletti dal Consiglio

comunale della località in cui ha sede l'istituto; ed inoltre prevede

che il direttore didattico o preside partecipa ad esso con voto

consultivo laddove la legge statale ne prevede la partecipazione a

pieno titolo. Infine, mentre la legge statale prevede che il consiglio

d'amministrazione sia presieduto da persona eletta dallo stesso

consesso, tra i rappresentanti dei genitori, la legge regionale

attribuisce il potere di nomina del Presidente all'Assessore per la

pubblica istruzione.

3) L'art. 7 della legge regionale stabilisce che il direttore

dell'istituto è l'organo responsabile dell'attuazione delle

deliberazioni del consiglio di amministrazione, mentre la legge statale

affida le medesime attribuzioni ad altro organo di governo

dell'istituto e precisamente alla giunta esecutiva, eletta dal

consiglio d'istituto e presieduta dal direttore didattico o dal

preside.

Nel ricorso, si metteva in evidenza, ancora, la fondamentale

importanza delle norme concernenti la composizione dei consigli di

istituto in questione in relazione allo scopo perseguito dal

legislatore statale di realizzare la partecipazione democratica di

tutti i componenti della comunità scolastica nella gestione della

scuola; e si sottolineava che la normativa regionale è andata oltre e

contro lo spirito e le finalità della legge n. 477.

4) Gli artt. 23, 24, 25 e 27, infine, che disciplinano in via

transitoria le modalità relative alla assunzione in ruolo del

personale docente che presta attualmente servizio negli istituti

regionali a cui la legge si riferisce, non prevedono tra i requisiti

fondamentali per l'immissione in ruolo il possesso del titolo di

abilitazione all'insegnamento, ove risulti prescritto per determinate

materie dal vigente ordinamento scolastico. Questa normativa contrasta

con i principi della legislazione statale in materia di immissione in

ruolo del personale docente al di fuori delle procedure concorsuali:

tali norme, infatti, consentono l'immissione in ruolo medesimo solo a

condizione che il docente sia fornito del prescritto titolo di

abilitazione.

2. - Il Presidente della Regione siciliana, costituitosi in

giudizio davanti a questa Corte, chiedeva che il ricorso proposto dal

Commissario dello Stato fosse dichiarato infondato.

Premetteva che la legge impugnata concerneva istituti prettamente

regionali già esistenti in forza di leggi precedenti e le cui spese di

gestione gravano esclusivamente sul bilancio della Regione, e tendeva a

dettare una disciplina organica ed unitaria a livello regionale delle

istituzioni scolastiche concernenti gli istituti d'arte, che non fanno

parte dell'apparato dell'amministrazione diretta della Regione e sono

autonomamente organizzati secondo lo statuto - regolamento del 14

aprile 1967, n. 2.

Osservava preliminarmente che la legge n. 477 del 1973 è di

delegazione, con la conseguenza che unico destinatario dei precetti in

essa contenuti è il Governo, il quale, per altro, non ha ancora

esercitato i poteri normativi conferitigli; ed inoltre, che l'art. 19

di detta legge fa espressamente "salve le competenze in materia delle

regioni a statuto speciale".

I principi e criteri direttivi contenuti in una legge di

delegazione non sono principi di legislazione fino a quando non venga

emanata la normazione delegata; e conseguentemente le enunciazioni

contenute nella detta legge n. 477 del 1973 "sono principi direttivi

per una legislazione statale e non principi della legislazione

statale".

Secondo la Regione, poi, il Commissario dello Stato assimila norme

appartenenti a categorie giuridiche inconfondibili.

Ancora, andrebbe tenuto presente il già richiamato art. 19 della

legge n. 477 del 1973 che ha fatto salva la competenza delle regioni a

statuto speciale ed in realtà ha voluto escludere che in qualsiasi

modo si potesse incidere sulle competenze regionali: con la conseguenza

che tutta la normazione contenuta nella legge risulta non applicabile

alle regioni a statuto speciale.

Sulla base di tali considerazioni, ed anche rispetto alla legge di

delegazione, la Regione riteneva di poter negare validità alle censure

mosse nel ricorso in ordine alla composizione degli organi di governo

degli istituti d'arte disciplinati dalla legge regionale impugnata.

A proposito del consiglio di disciplina, contro la tesi che la

violazione dei principi risiederebbe nel fatto che nell'organo previsto

dalla legge regionale la rappresentanza del personale scolastico

risulterebbe ridotta con prevalenza di rappresentanti sindacali e

dell'esecutivo, la Regione osservava che l'art. 8, comma terzo, della

legge n. 477, si riferisce esclusivamente al personale docente che ha

ruoli provinciali, mentre il consiglio di disciplina di cui all'art. 5

della legge regionale "riguarda il personale direttivo insegnante e non

insegnante ed attiene a personale che non ha ruoli provinciali". Si

tratta, cioè, di due forme organizzatorie che non sono parallele e

ciascuna delle quali risponde alla logica interna del sistema di cui fa

parte, e deve attenersi al principio della proiezione nell'organo,

degli interessi di tutte le categorie alle quali è rivolto.

Le censure riguardanti il modo di composizione del Consiglio di

amministrazione degli istituti partirebbero da presupposti contrastanti

con quelli assunti a proposito del consiglio di disciplina. Mentre,

infatti, per questo si invoca la rappresentatività e democraticità,

per quello si lamenta che il direttore didattico non sia presidente di

diritto del consiglio e che del consiglio stesso facciano parte tre

membri eletti dal Consiglio comunale. Inoltre si sostiene che l'avere

l'art. 7 della legge regionale attribuito al direttore dell'istituto la

responsabilità dell'attuazione delle delibere del consiglio di

amministrazione, costituisca violazione di un presunto principio

democratico fissato dall'art. 6 della legge n. 477 secondo cui la

responsabilità in parola si fa ricadere sulla giunta esecutiva, eletta

dal consiglio d'istituto e presieduta dal direttore didattico o

preside.

A parere della Regione, tale ragionamento sarebbe incongruente e

capzioso, in quanto la democraticità nella pluralità delle scelte

sarebbe garantita dalla collegialità delle deliberazioni, e la

collegialità della esecuzione non assolve certamente una funzione

democratica perché non vi sono scelte da compiere, e oltre tutto

diluisce e disperde le responsabilità e rallenta l'esecuzione.

Ed a conclusione, sul punto, la Regione rilevava che, come

dall'analisi compiuta era risultato, con tecniche diverse poteva

realizzarsi uno stesso principio e che la tecnica adottata dalla legge

regionale si concilia con i principi ai quali si presume sarebbe venuta

ad informarsi la legislazione statale in materia.

Quanto all'ultima censura relativa alla disciplina transitoria

delle modalità di assunzione in ruolo del personale docente che presta

servizio negli istituti regionali (artt. 23, 24, 25 e 27), la Regione

precisava che si tratta di inquadramento di personale in ruoli

regionali per cui la competenza della Regione non può essere in alcun

modo contestata, e che andava respinta l'affermazione secondo cui la

mancata indicazione del possesso del titolo di abilitazione

all'insegnamento tra i requisiti richiesti per la assunzione in ruolo

del personale docente, costituisse motivo di illegittimità della norma

regionale. Infatti, ove tale requisito fosse ritenuto necessario ai

fini dell'inquadramento, l'omessa indicazione non sarebbe motivo

d'invalidità della norma. Ma rilevando esso invece solo ai fini

dell'insegnamento, ben può essere sostituito dalla situazione di

effettivo esercizio delle funzioni: sarebbe fuor luogo richiedere un

titolo di abilitazione ad insegnare a soggetti che già da anni

esercitano proficuamente l'insegnamento. Infine, pure la legislazione

statale anche nel ramo dell'istruzione conterrebbe delle deroghe a

quello che secondo il Commissario dello Stato sarebbe un principio

generale. Senza dire poi che deve essere tenuto presente che la legge

impugnata non riguarda tutte le scuole ma solo quelle create in uno

specifico settore dell'istruzione che riveste particolare interesse per

la Regione.

3. - Con la memoria il Commissario dello Stato replicava alle

deduzioni ed eccezioni della Regione, richiamando, al tempo stesso, i

temi del ricorso.

Premesso che nessuna sostanziale differenza esiste tra la

competenza ripartita (o concorrente o secondaria) delle Regioni a

statuto speciale nella specie della Sicilia (art. 17 dello Statuto), e

considerato che la riserva posta dall'art. 19 della legge di delega n.

477, fa salve le competenze delle Regioni (e delle Province) a statuto

speciale là dove esse hanno competenza primaria (o esclusiva),

insisteva nell'affermare che la Regione siciliana è tenuta

all'osservanza dei principi delle leggi dello Stato in materia di

istruzione media.

A confutazione dell'ulteriore eccezione della Regione, secondo cui

la legge di delega non potrebbe essa stessa contenere principi - limite

della legislazione regionale, osservava che la dottrina più autorevole

non riscontra alcuna differenza tra i principi ed i criteri direttivi

di cui all'art. 76 della Costituzione e riteneva che il legislatore

statale possa dettare criteri uniformi di merito (o più esattamente di

interessi) che, al tempo stesso, ravvisi come indispensabili limiti

all'autonomia legislativa regionale concorrente.

Nulla vieta di rinvenire la sede, dove quei principi possono essere

indicati o donde possono essere desunti, anche in una legge di

delegazione: anche questa, infatti, è norma di produzione giuridica,

proprio in ragione della necessaria specificità e dell'oggetto della

delega e dei principi e criteri a cui essa deve obbedire e del fatto

che il Parlamento, con una sovrana deliberazione e manifestazione,

esprime una chiara indicazione di preferenze, di interessi e di

indirizzi. Ed è una valutazione a parte quella che dovrà essere fatta

in concreto, per ricercare i principi - limite per attività

legislativa regionale.

In relazione alle singole censure, infine, il Commissario dello

Stato osservava: che, in materia di consiglio di disciplina, è

principio - limite (ricavabile anche dalla legge di delega) che esso

debba essere un collegio di pari, cioè di rappresentanti delle stesse

categorie a cui l'incolpato appartiene; che la norma relativa (art. 5),

invece, inserisce nel consiglio di disciplina rappresentanti estranei

alla categoria dei docenti; e che non vale addurre a proposito

dell'intera composizione del consiglio (e se mai per una sezione

autonoma di esso) che accanto al personale docente vi è quello non

docente; e, in relazione agli artt. 23, 24, 25 e 27 della legge, che il

titolo di abilitazione all'insegnamento è un presupposto

indispensabile per l'immissione nei ruoli secondo le leggi generali

dello Stato e che eccezionalmente, al suo posto, è stato considerato

sufficiente il superamento dei cosiddetti "corsi abilitanti" e cioè

l'accertamento dell'idoneità del docente ai fini del suo passaggio

dalla posizione di supplente o incaricato a quella di stabilizzato.

4. - All'udienza del 20 febbraio 1974 il sostituto avvocato

generale Giorgio Azzariti per il Commissario dello Stato e l'avv.

Antonino Sansone per il Presidente della Regione siciliana svolgevano

le ragioni a sostegno delle rispettive richieste. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso indicato in narrativa, il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana chiede che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 17 dello

Statuto di quella Regione, della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973, recante

"Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto

tecnico femminile di Catania".

Assume che codesta contrarietà ricorra a proposito delle norme

contenute negli artt. 5 (sulla composizione del consiglio di disciplina

per il personale scolastico), 6 (sulla composizione del consiglio

d'amministrazione dell'istituto d'arte, sulla partecipazione a detto

consiglio del direttore dell'istituto e sulla scelta e nomina del

presidente del consiglio d'amministrazione), 7 (sulla posizione del

direttore dell'istituto, quale organo responsabile dell'attuazione

delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione), e 23, 24, 25 e 27

(che, disciplinando in via transitoria, le modalità relative

all'assunzione in ruolo del personale docente che presta attualmente

servizio negli istituti regionali in questione, non prevedono tra i

requisiti fondamentali per l'immissione in ruolo, il possesso del

titolo di abilitazione all'insegnamento, ove risulti prescritto per

determinate materie dal vigente ordinamento scolastico).

Ritiene che nelle norme indicate il legislatore regionale non

avrebbe osservato i limiti dei principi ed interessi generali a cui si

informa la legislazione dello Stato ed il provvedimento impugnato non

sarebbe rivolto a soddisfare le condizioni particolari e le esigenze

proprie della regione.

Ed infine precisa che la normativa de qua non si allinea a taluni

precetti fondamentali oppure travalica i limiti posti dalla legge 30

luglio 1973, n. 477 (che stabilisce i lineamenti generali ed i criteri

a cui dovrà uniformarsi la legislazione statale in materia di

istruzione elementare, secondaria ed artistica), e, a proposito

dell'art. 5, anche dalla legislazione statale in materia; e che gli

artt. 23, 24, 25 e 27 vanno contro i principi della legislazione

statale in materia (immissione in ruolo) di personale docente al di

fuori delle procedure concorsuali.

2. - Nelle deduzioni ed in sede di discussione orale della causa,

la difesa della Regione sostiene che le norme della legge di delega n.

477 del 1973, in base al disposto dell'art. 19, comma secondo di essa,

non siano applicabili ad essa Regione in quanto regione a statuto

speciale; che l'applicabilità di quelle norme sia del pari esclusa

perché gli istituti in oggetto sono regionali e pareggiati; e che in

definitiva e comunque, nella legge di delega non si possano rinvenire o

da essa non possano essere tratti (e sino a quando, in attuazione della

stessa non siano emessi i decreti delegati) i principi ed interessi

generali di cui all'art. 17 dello Statuto.

Le tre considerazioni sono in modo evidente connesse e quindi ne è

possibile una valutazione complessiva.

Posto che si è in presenza di una attività legislativa regionale

a svolgimento di competenza concorrente statutariamente garantita (art.

17 lett. d) (e quindi non dovrebbe rilevare la natura giuridica degli

istituti di istruzione artistica e media ai quali la legge si

riferisce), e che il ricorrente non si riporta a sostegno della

denuncia di incostituzionalità, a norme della legge n. 477 del 1973

ritenute immediatamente operative e destinate alla generalità dei

cittadini (e quindi alla detta legge di delegazione quale atto di

produzione giuridica), a proposito dell'ultima osservazione c'è solo

da ricordare che, anche se indubbiamente con la legge di delega il

Parlamento delibera ed esprime una indicazione di preferenze, di

interessi, di indirizzi, una legge del genere è soltanto fonte di un

potere governativo, ha valore preliminare e necessità di essere

integrata dall'atto di esercizio della delegazione (sentenza n. 111 del

1972) e per ciò in essa, e nella specie, nella citata legge n. 477 del

1973, non possono rinvenirsi limiti alla competenza legislativa

concorrente di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana.

Pertanto, mentre si deve rilevare che, appena saranno emessi e

diverranno operanti i decreti delegati, la legislazione regionale,

siccome la stessa difesa della resistente non manca di dare atto,

dovrà attenersi ai principi che caratterizzeranno quella statale,

risultano non fondate le denunce relative alle norme che, secondo il

ricorrente, sarebbero in contrasto unicamente con i principi ed

interessi generali a cui si informerebbe la legge di delegazione de

quos.

Tale conclusione vale per le impugnative concernenti gli artt. 6 e

7 della legge regionale. Ed infatti, secondo il Commissario dello

Stato, l'art. 6 sarebbe costituzionalmente illegittimo solo perché

prevede per i consigli di amministrazione degli istituti d'arte una

composizione diversa da quella stabilita, per i consigli dei

corrispondenti istituti statali, con l'articolo 6 della legge n. 477; e

l'art. 7 solo perché stabilisce che il direttore dell'istituto è

l'organo responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio

di amministrazione, e la ripetuta legge statale affida le medesime

attribuzioni ad altro organo di governo dell'istituto, e precisamente

alla giunta esecutiva, a sua volta eletta dal consiglio d'istituto e

presieduta dal direttore didattico o dal preside.

3. - Resta da valutare se sia fondata o meno l'impugnativa rivolta

nei confronti delle altre norme.

a) A proposito dell'art. 5 la Corte osserva, a precisazione di

quanto sopra esposto, che, secondo il ricorrente, alla composizione del

consiglio di disciplina per il personale scolastico (direttivo,

insegnante e non insegnante) stabilita da tale norma non corrispondono

non solo quella prevista dall'art. 8, comma terzo, della legge n. 477,

ma neppure, siccome specificato nella memoria, le strutturazioni

disposte da varie leggi dello Stato per altri consigli dello stesso

genere. Ed è dell'avviso che, pur dovendosi ovviamente prescindere

dallo specifico contenuto delle possibili norme di raffronto, dalla

legislazione statale vigente si possa trarre il principio generale che

la maggioranza dei componenti dei consigli di disciplina è di regola

costituita da rappresentanti del personale latamente considerato, di

cui fanno parte i dipendenti assoggettabili a giudizio. Ed infatti al

riguardo basta riportarsi alla legge 19 maggio 1955, n. 160, artt. 5 e

16, al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 148, e alla legge 5 marzo

1961, n. 90, art. 48.

D'altra parte il rilevato principio generale è coerente con una

diffusa istanza che trova anche riscontro nell'affermazione della

stessa difesa della Regione, secondo cui la logica interna del sistema

comporta l'enucleazione del principio della proiezione nell'organo,

degli interessi di tutte le categorie alle quali è rivolto.

Il consiglio di disciplina previsto dall'art. 5 della legge

impugnata, invece, comprende un solo componente su cinque in

rappresentanza del personale direttivo insegnante e non insegnante, e

quindi non riflette le esigenze di tutela, con il rispetto dei principi

di effettiva rappresentatività e democraticità, delle componenti del

personale scolastico per cui esso consiglio è predisposto.

E pertanto la norma de qua risulta viziata da illegittimità

costituzionale.

b) A proposito degli artt. 23, 24 e 25 che si prestano ad essere

valutati unitariamente perché riferentisi, e là ove si riferiscono,

al personale insegnante incaricato a tempo indeterminato negli istituti

regionali d'arte, nelle scuole medie annesse e nell'istituto tecnico

femminile di Catania, per cui è prevista la nomina in ruolo a domanda

a decorrere dal 1 ottobre 1974 (artt. 23, comma primo, e 24, per quanto

di ragione) ovvero l'inclusione in graduatorie regionali, con titolo

all'assunzione in ruolo (art. 25, commi primo, quarto e quinto),

ricorrono le condizioni perché di detti articoli e nelle parti

appresso indicate venga dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Non è dubbio che secondo la legislazione statale, per l'immissione

in ruoli ordinari, per la permanenza in ruoli speciali, per la non

licenziabilità e per la stabilità del personale insegnante non di

ruolo, in questo dopo guerra, sia stato di regola richiesto il possesso

del titolo di abilitazione all'insegnamento, almeno ove il requisito

sia prescritto per la partecipazione ai concorsi per la copertura dei

posti di ruolo: così, sono chiaramente indicativi il decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, le leggi 3 agosto 1957, n. 744, 12

agosto 1957, n. 799,28 luglio 1961, n. 831, 31 dicembre 1962, n. 1859,

27 dicembre 1964, n. 1105, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n.

603, 20 marzo 1968, n. 327, 7 ottobre 1969, n. 748 (modificata

dall'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571), d.l. 19 giugno

1970, n. 366 (convertito nella legge n. 571 del 1970), e legge 6

dicembre 1971, n. 1074.

Il possesso dell'abilitazione non è (o non è soltanto) richiesto

ai fini dell'insegnamento, sibbene (e fondamentalmente) a quelli

dell'inquadramento, immediato o mediato, nei ruoli: per l'insegnante

che aspira a codesta immissione senza concorso, quel titolo, conseguito

attraverso un esame di Stato o mediante corsi abilitanti o

eccezionalmente con un corso speciale, costituisce, infatti, un

probante attestato circa il grado della sua preparazione professionale

(culturale e didattica), indispensabile perché sia garantito un

corretto svolgimento delle funzioni.

Nonostante ciò, pur riferendosi la richiesta del possesso del

titolo di abilitazione all'insegnamento ad un elemento essenziale della

fattispecie costitutiva del rapporto di impiego de quo, nella legge

regionale impugnata, e nelle dette norme, manca ogni previsione al

riguardo.

Né può dirsi che tale omissione sia giustificata o che comunque

non rilevi ai fini della pronuncia sulla avanzata domanda di

dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Il requisito non si presta, infatti, ad essere considerato non

necessario, dato il tipo di scuole per cui lo si richiederebbe, ovvero

impossibile, dato che il conseguimento dell'abilitazione non sarebbe

consentito per determinate materie, e per altre, da anni, ad esso gli

aspiranti materialmente non sarebbero potuti pervenire.

In realtà, in queste osservazioni c'è del vero, per ciò che per

alcuni insegnamenti che vengono impartiti negli istituti e scuole a

riferimento, anche per l'eccezionale specialità dei settori in cui

talune di queste istituzioni operano, non è in fatto sentito il

bisogno e realizzabile la possibilità di un approfondimento della

materia a livello di abilitazione, e perché giuridicamente, e sempre

per alcuni insegnamenti, non è previsto il conseguimento del titolo.

Per i rimanenti insegnamenti, invece, si è avuta la possibilità

giuridica e materiale (anche se per il personale docente degli istituti

d'arte, statali e regionali, in modo non pieno ed incondizionato) di

essere in possesso del relativo titolo.

E per ciò, entro tali limiti, la mancata previsione del ripetuto

requisito non può non rilevare ai fini del presente giudizio. Un

principio generale (e tale indubbiamente deve dirsi quello sopra

enucleato dalla legislazione statale) non risulta osservato dal

legislatore regionale con la legge impugnata.

Da ciò consegue che gli artt. 23, 24 e 25 della legge regionale

impugnata sono costituzionalmente illegittimi nelle parti in cui si

esclude che ai fini della nomina in ruolo prevista dal primo comma

dell'art. 23 e dall'art. 24, e della inclusione in graduatorie

regionali di cui al primo comma dell'art. 25, è richiesto e deve

essere accertato nei confronti del personale insegnante il possesso del

titolo di abilitazione all'insegnamento, ove questo risulti prescritto

per determinate materie dal vigente ordinamento scolastico.

c) Alle norme contenute nell'art. 27, concernenti la immissione in

un ruolo speciale ad esaurimento degli insegnanti che si trovino nelle

particolari condizioni indicate nello stesso articolo, sostanzialmente

non si riferisce la denuncia rivolta dal Commissario dello Stato con il

punto 4) del ricorso. E ciò perché a base di essa sta la

preoccupazione che all'insegnamento di date materie sia destinato,

previa immissione nei ruoli, personale non abilitato, e nell'ipotesi

che ora si considera, invece, il personale di cui si tratta è

destinato ad attività parascolastiche ed integrative della scuola. La

denuncia quindi non appare fondata.

4. - Dalle considerazioni che precedono discende che sono da

dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 5 e gli artt. 23, 24 e

25 nella parte sopra indicata, e non l'intera legge.

Nonostante che l'impugnativa sia formalmente rivolta alla legge nel

suo complesso, le accuse di incostituzionalità invero si riferiscono,

infatti, a dati articoli o a date norme; e poi l'illegittimità

costituzionale a cui si perviene, non è tale da importare quella

dell'intera legge, godendo le rimanenti parti di essa della necessaria

autonomia e potendo il legislatore regionale, in tema di composizione

del consiglio di disciplina per il personale scolastico, adottare

successivo e separato provvedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21

dicembre 1973, recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte

e per l'Istituto tecnico femminile di Catania", nonché degli artt. 23,

24 e 25 della stessa legge, nella parte in cui si esclude che "ai fini

della nomina in ruolo prevista dal primo comma dell'art. 23 e

dall'art. 24, e della inclusione in graduatorie regionali di cui al

primo comma dell'art. 25, è richiesto e deve essere accertato nei

confronti del personale insegnante il possesso del titolo di

abilitazione all'insegnamento, ove questo risulti prescritto per

determinate materie dal vigente ordinamento scolastico";

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 6, 7 e 27 della sopradetta legge, sollevate in riferimento

all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, dal Commissario

dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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