Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1967

Altra decisione · depositata il 08/07/1967 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 10 agosto 1966, depositato in cancelleria il 19

successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 1966, per

conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sorto, a

seguito della circolare 24 maggio 1966, n. 661, del Ministero dei

lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti

elettrici - avente quale oggetto: "Istruzioni aggiuntive a quelle della

circolare Divisione X, n. 1004, in data 25 giugno 1965, per

l'applicazione delle norme integrative e di coordinamento relative alla

istituzione dell'Ente nazionale per la Energia elettrica - E.N.E.L.".

Visto l'atto di Costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso, notificato il 10 agosto 1966 al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, il

Presidente della Regione siciliana, autorizzato all'atto con delibera

della Giunta regionale, in data 4 agosto, sollevava conflitto di

attribuzione in relazione alla circolare n. 661, diramata dal Ministero

dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti

elettrici - il 24 maggio 1966, avente quale oggetto: "Istruzioni

aggiuntive a quelle della circolare Divisione X, n. 1004, in data 25

giugno 1965, per l'applicazione delle norme integrative e di

coordinamento relative alla istituzione dell'Ente nazionale per la

Energia elettrica - E.N.E.L.".

Nel ricorso la difesa della Regione osserva che lo Statuto di

questa le assegna, all'art. 14, lettera g, la legislazione esclusiva e

quindi anche la competenza amministrativa (art. 20) in materia di

lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse

prevalentemente nazionale.

La difesa stessa soggiunge che a questa competenza statutaria è

stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 30

luglio 1950, n. 878, e che nell'art. 2 di tale decreto è stabilito che

per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale la

Regione svolge una attività amministrativa secondo le direttive del

Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi del Provveditorato alle

opere pubbliche e degli uffici del Genio civile; per le opere pubbliche

che non siano di prevalente interesse nazionale la Amministrazione

regionale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale, fino a

quando non avrà provveduto diversamente, del Provveditorato alle opere

pubbliche e degli uffici del Genio civile.

Si rileva inoltre che, secondo l'art. 3 dello stesso decreto, sono

considerate "opere pubbliche di prevalente interesse nazionale" le

linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 15.000

Wolts (lett. g).

Ciò premesso, la difesa della Regione afferma che con la

circolare n. 661 del 1966, sopra indicata, il Ministero dei lavori

pubblici, nell'individuare gli organi competenti a compiere la

istruttoria in ordine alle domande di autorizzazione all'impianto e

all'esercizio di linee elettriche ed a rilasciare le relative

autorizzazioni, in relazione alle varie ipotesi ivi prospettate, ha

disconosciuto del tutto la competenza della Regione siciliana, quale

stabilita dalle norme già richiamate.

La difesa stessa contesta che le si possa opporre la

inammissibilità del ricorso adducendo che la circolare contenga

soltanto delle norme integrative della precedente (n. 1004 - 25 giugno

1965), la quale non era stata impugnata dalla Regione, posto che tale

circolare faceva invece ripetutamente salva la competenza

amministrativa delle regioni a statuto speciale.

La difesa della Regione richiede quindi che la Corte voglia

annullare l'impugnata circolare "nella parte in cui disconosce la

competenza della Regione siciliana in materia di istruttoria e di

autorizzazione alle linee elettriche di trasporto".

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 agosto

1966, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni di questa si sostiene che la circolare n. 661 del 1966,

oggetto del ricorso, è stata emanata al fine di individuare gli

"organi statali competenti" a compiere la istruttoria sulle domande di

autorizzazione a costruire nuovi impianti di produzione, trasporto,

trasformazione e distribuzione di energia da parte degli enti non

nazionalizzati o concessionari, e ciò al fine di assicurare il

necessario coordinamento delle attività elettriche".

A parere dell'Avvocatura dello Stato il ricorso sarebbe pertanto

manifestamente infondato, poiché la circolare suddetta non riguarda

né la materia dell'industria né quella dei lavori pubblici, bensì la

materia - ormai chiaramente identificata ed enucleata da quelle - della

produzione, del trasporto, della trasformazione e della distribuzione

dell'energia elettrica, legittimamente riservata allo Stato, ai sensi

dell'art. 43 della Costituzione, ed esercitata in regime di monopolio,

sotto la direzione e la vigilanza degli organi dello Stato,

dall'E.N.E.L. sul piano nazionale.

Questa materia - insiste l'Avvocatura generale, richiamandosi alla

giurisprudenza della Corte - è riservata esclusivamente agli organi od

enti dello Stato, non tollera concorso di competenze amministrative

regionali, né può ritenersi compresa proparte nelle materie

attribuite alla competenza delle Regioni. La nazionalizzazione

dell'energia elettrica rientra nelle riforme economiche e sociali, che

si devono ritenere riservate allo Stato, per la prevalenza

dell'interesse nazionale, restando quindi escluse dalle materie

attribuite alla Regione, la quale, in questa materia, non ha alcuna

competenza legislativa, né - di conseguenza - amministrativa.

L'Avvocatura generale conclude, pertanto, nel senso che la Corte

voglia respingere il ricorso, dichiarando che spetta allo Stato e, per

esso, al Ministero dei lavori pubblici il potere esercitato con la

circolare in questione.

Entrambe le parti hanno poi depositato le proprie memorie, per

ribadire le tesi esposte seppure con alcune modificazioni.

Da parte della difesa della Regione si è chiesto che, in

accoglimento del ricorso, "sia dichiarato che la Regione conserva nella

materia di cui alla impugnata circolare i poteri previsti dall'art. 20,

lettere g ed i, quali specificate negli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30

luglio 1950, n. 878, previa - occorrendo - dichiarazione di

illegittimità costituzionale dei commi sesto e settimo dell'art. 9 del

D. L. 18 marzo 1965, n. 342, per violazione del ricordato art. 20,

nonché dell'art. 76 della Costituzione".

Nella memoria, datata 1 marzo 1967, la difesa stessa osserva che

tale decreto legislativo n. 342 del 1965 detta - fra l'altro - norme

per la costruzione di impianti di produzione, trasformazione e

trasporto di energia elettrica da parte dell'E.N.E.L. (art. 9) o di

enti ed imprese diversi dall'E.N.E.L. (artt. 18 e 19); e fa menzione

di una prima circolare del 25 giugno 1965, n. 1004, del Ministero dei

lavori pubblici- Direzione generale delle acque ed impianti elettrici -

contenente le istruzioni per l'applicazione degli artt. 9, 18 e 19, la

quale, nel trattare degli organi competenti a provvedere, ammetteva

espressamente la competenza amministrativa delle Regioni a Statuto

speciale, nei termini seguenti: "È fatta salva, ovviamente, la

competenza amministrativa in materia delle Regioni a Statuto speciale".

Soggiunge poi la difesa della Regione che la stessa circolare, a

proposito delle concessioni previste negli artt. 17 e 18 del decreto

legislativo, vi comprende anche "le Regioni a Statuto speciale che ne

hanno potestà (al rilascio di concessioni o autorizzazioni)".

Poiché nella circolare in data 24 maggio 1966, intesa ad impartire

istruzioni aggiuntive a quelle della circolare precedente, non si fa

alcun cenno alla competenza in materia delle Regioni a statuto

speciale, la difesa della Regione siciliana propone il quesito se

questa omissione voglia significare una revoca della competenza

precedentemente riconosciuta; ed in riferimento a tale ipotesi, espone

diverse considerazioni, dirette a sostenere che ove l'art. 9 più volte

citato dovesse essere interpretato in modo diverso da quello risultante

dalla precedente circolare n. 1004 del 1965, ne deriverebbe una

questione di legittimità costituzionale, da risolvere incidentalmente.

L'Avvocatura generale dello Stato ha riaffermato nella memoria

depositata il 10 febbraio 1967 le stesse conclusioni formulate nelle

precedenti deduzioni; senonché essa pure fa presente che nella

circolare n. 1004 del 25 giugno 1965 il Ministro per i lavori pubblici

aveva impartito le opportune disposizioni per rendere uniforme

l'applicazione degli artt. 9, 17 e 18 del decreto 18 marzo 1965, n.

342, concludendo che "è fatta salva, ovviamente, la attuale competenza

amministrativa in materia delle Regioni a Statuto speciale, le quali

sono, altresì, indicate fra le Amministrazioni competenti al rilascio

di concessioni o autorizzazioni, tenute a richiedere il parere

dell'E.N.E.L. sulle domande di enti diversi da questo".

Ancora, a parere dell'Avvocatura dello Stato, con la successiva

circolare n. 661 del 24 maggio 1966 il Ministro per i lavori pubblici

ha soltanto impartito ulteriori precisazioni per la uniforme

applicazione delle citate disposizioni, soprattutto per quanto riguarda

l'istruttoria delle domande di autorizzazione all'impianto ed

all'esercizio di linee elettriche presentate (da enti diversi

dall'E.N.E.L.) a norma dell'art. 111 del Testo unico 11 dicembre 1933,

n. 1775.

È ben vero che nel testo di questa circolare - prosegue

l'Avvocatura generale dello Stato - inviata per conoscenza a tutte le

Regioni a statuto speciale, queste non sono più espressamente

menzionate; ma, in verità, non è neppure espressamente esclusa ogni

loro competenza in materia. In realtà la circolare ha inteso fornire

chiarimenti di carattere generale ed indicare le condizioni e le

procedure ritenute indispensabili per attuare, nel quadro e nel

rispetto della legislazione istitutiva dell'E.N.E.L., la norma

eccezionale, che consente a soggetti diversi dall'E.N.E.L. - peraltro

già individuati nella precedente circolare - l'esercizio di attività

elettriche.

Si osserva poi che la circolare non ha inteso risolvere il

problema della sopravvivenza delle competenze delle Regioni a statuto

speciale in questa materia, ma si è preoccupata soprattutto, se non

esclusivamente, di impartire le disposizioni ritenute necessarie

affinché vengano osservate uniformemente talune norme sulla

nazionalizzazione dell'energia elettrica, da parte di qualunque

autorità o ente competente a provvedere.

L'Avvocatura dello Stato contesta quindi che la circolare abbia

inteso escludere la competenza della Regione siciliana ad autorizzare

l'impianto di elettrodotti di tensione inferiore a 15.000 Wolt; essa ha

mirato invece ad impartire anche a tale Regione le opportune

disposizioni, affinché l'autorizzazione venga concessa solo agli enti

abilitati all'esercizio di attività elettriche - menzionati nella

circolare precedente - e con rispetto delle disposizioni legislative e

regolamentari sulla nazionalizzazione.

In sostanza, continua l'Avvocatura dello Stato, la competenza degli

organi regionali non è stata esclusa, ma sono state impartite le

opportune direttive per il suo esercizio, come se si trattasse di

competenza statale decentrata.

Dopo avere richiamato i fini ed il carattere delle leggi sulla

nazionalizzazione dell'energia elettrica, che hanno attuato una delle

fondamentali riforme economiche e sociali, assorbendo quegli istituti

che, in sé considerati, apparterrebbero a materie diverse, già

devolute alla competenza delle Regioni autonome, la difesa dello Stato

richiama diverse sentenze (nn. 4 e 13 del 1964 e nn. 79 e 118 del 1966)

della Corte costituzionale, secondo le quali la materia in discussione

è adesso riservata esclusivamente allo Stato, non può arrestarsi ai

confini della Regione ed è quindi espressamente esclusa dalle materie

che l'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce a

questa, l'Avvocatura generale conclude perché sia dichiarato che

spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dei lavori pubblici il

potere esercitato con il provvedimento impugnato.

Nella discussione all'udienza pubblica i difensori delle parti

hanno ribadite le tesi già sostenute nelle memorie depositate. Considerato in diritto :

Dal contraddittorio fra le parti, ed in particolare dalla

discussione orale, è risultato in modo evidente che gli organi della

Regione siciliana avevano ritenuto che la circolare diramata dal

Ministero dei lavori pubblici, e precisamente dalla Direzione generale

delle acque e degli impianti elettrici - in data 24 maggio 1966, n. 661

- contenente talune istruzioni aggiuntive per l'applicazione delle

norme integrative e di coordinamento relative alla attività

dell'E.N.E.L., avesse lo scopo di escludere ogni competenza in materia

delle Regioni.

L'Avvocatura generale dello Stato ha invece chiarito che con tale

circolare "il Ministro per i lavori pubblici ha impartito ulteriori

disposizioni per la uniforme applicazione delle citate disposizioni,

soprattutto per quanto riguarda l'istruttoria delle domande di

autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di linee elettriche

presentate (da enti diversi dall'E.N.E.L.) a norma dell'art. 111 del

Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175".

"In questa circolare, diretta per conoscenza a tutto le Regioni a

statuto speciale (prosegue la memoria della Avvocatura dello Stato),

queste non sono più espressamente menzionate, ma, in verità, non è

neppure espressamente esclusa ogni loro competenza in materia. In

realtà la circolare ha inteso fornire chiarimenti di carattere

generale ed indicare le condizioni e le procedure ritenute

indispensabili per attuare, nel quadro e nel rispetto della

legislazione istitutiva dell'E.N.E.L., la norma eccezionale, che

consente a soggetti diversi dall'E.N.E.L. - peraltro già individuati

nella precedente circolare - l'esercizio di attività elettriche".

La circolare, cioè - secondo la tesi della Avvocatura - "non si

è posto o, comunque, non ha inteso risolvere il problema della

sopravvivenza delle competenze delle Regioni a statuto speciale in

questa materia. Essa, come si è detto, si è preoccupata soprattutto,

se non esclusivamente, di impartire le disposizioni ritenute necessarie

perché fossero applicate uniformemente alcune norme sulla

nazionalizzazione dell'energia elettrica da parte di qualunque

autorità o ente competente a provvedere... In sostanza, la competenza

degli organi regionali non è stata esclusa, ma sono state impartite

direttive per il suo esercizio come se si trattasse non più di

competenza propria, bensì di competenza statale decentrata".

Richiamate, infine, le sentenze di questa Corte concernenti la

materia in esame (nn. 4 e 13 del 1964 e nn. 79 e 118 del 1966), le

quali hanno ribadito ripetutamente che spetta allo Stato la tutela

degli interessi generali e che le Regioni debbono rispettare tali

interessi e le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali,

l'Avvocatura dello Stato riconosce salve le competenze che possono

spettare agli organi della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 20

dello Statuto, quali organi decentrati dello Stato.

Questi chiarimenti, ampiamente svolti, dimostrano che anche la

difesa dello Stato ammette che la circolare n. 661, in data 24 maggio

1966 del Ministero dei lavori pubblici, non abbia avuto lo scopo di

escludere ogni competenza delle Regioni in materia, anche se non vi è

ripetuta la formula usata nella prece dente circolare più volte

citata, ove si leggeva: "è fatta salva, ovviamente, la competenza

amministrativa in materia delle Regioni a statuto speciale", rimanendo

comunque fermo il principio che le Regioni devono osservare ed

applicare le direttive impartite dal Ministero dei lavori pubblici.

Ne consegue che delle due interpretazioni ritenute possibili dalla

difesa della Regione, ed esposte nella sua memoria in data 1 marzo

1967, si deve considerare valida la prima, con la conseguenza che -

sempre in relazione a quanto ha concluso la difesa stessa - il

conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana non è

fondato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato, e precisamente al Ministero dei

lavori pubblici, la competenza a dettare le istruzioni opportune per

l'applicazione delle norme integrative e di coordinamento relative alla

istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L.-,

anche nei riguardi della Regione siciliana, nei sensi e nei limiti di

cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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