Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 19 marzo

1956, n. 303, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1961 dal

Pretore di San Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Papa

Giuseppe, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza adottata all'udienza del 16 maggio 1961 in un

procedimento penale a carico di Papa Giuseppe, imputato di

contravvenzione a disposizioni del D.P.R.19 marzo 1956, n. 303, il

Pretore di San Donà di Piave, in accoglimento di analoga istanza

dell'imputato, cui aveva prestato adesione il P. M, ha sottosposto a

questa Corte una questione di legittimità costituzionale riguardante

l'anzidetto decreto, emanato per delega del Parlamento ai sensi

dell'art. 76 della Costituzione.

La questione attiene al fatto che, mentre la legge 12 febbraio

1955, n. 51 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo

1955) autorizzava il Governo ad emanare "norme generali e speciali per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro"

entro un anno dalla propria entrata in vigore, il decreto impugnato -

adottato in base a tale delega legislativa - fu pubblicato soltanto

nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1956, e cioè oltre un

anno dopo l'entrata in vigore della citata legge (verificatasi il 22

marzo 1955).

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 31 luglio 1961 e comunicata a mezzo di plico raccomandato

ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 22 agosto 1961.

Si è costituito innanzi a questa Corte, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocato generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 16 agosto 1961. In esso viene

fatto richiamo alla sentenza di questa Corte 6-9 luglio 1959, n. 39,

che ha deciso un caso analogo, nel senso che la data del decreto

presidenziale, adottato per delega di potestà legislativa, da tener

presente ai fini dell'osservanza dei limiti temporali della delega è

quella della emanazione e non quella della pubblicazione; e si conclude

chiedendo che la questione sollevata dal Pretore di San Donà di Piave

venga dichiarata manifestamente infondata.

Nessun altro si è costituito. Considerato in diritto :

Al dubbio sollevato con l'ordinanza del Pretore di San Donà di

Piave questa Corte ha già dato risposta più di una volta nel senso

che il dies ad quem per l'esercizio, da parte del Governo, delle

deleghe legislative conferitegli dal Parlamento ai sensi dell'art. 76

della Costituzione è quello della "emanazione" del decreto

presidenziale col quale la delega viene esercitata, e non quello della

pubblicazione del decreto stesso (sentenze n. 39 del 1959 e n. 34 del

1960).

Né in ordine all'esattezza di tale soluzione sono possibili

perplessità.

Ai sensi dell'art. 76 citato può essere e viene delegato

("soltanto per tempo limitato") l'"esercizio della funzione

legislativa", e cioè di quella stessa funzione che ai sensi dell'art.

70 viene esecitata, in via normale, "collettivamente dalle due Camere".

Tale funzione, quando viene esercitata mediante decreti delegati, si

esaurisce con l'"emanazione" del decreto presidenziale (art. 87, quinto

comma), e cioè con la firma (o controfirma) di esso. La pubblicazione

- pur essendo elemento indispensabile per l'operatività dell'atto

legislativo - è, invece, un fatto successivo all'esercizio della

funzione legislativa".

Nel caso in esame il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fu emanato -

come risulta dalla sua data - prima che si compisse l'anno dall'entrata

in vigore (verificatasi il 22 marzo 1955) della legge di delegazione 12

febbraio 1955, n. 51, che dalla legge stessa veniva assegnato come

termine finale all'esercizio del potere delegato. Non ostante che quel

decreto sia stato pubblicato soltanto il 30 aprile 1956, e cioè oltre

un anno dopo l'entrata in vigore della legge di delegazione, la

questione sollevata con l'ordinanza di rimessione è da dichiarare

quindi infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, riguardante il D.P.R.

19 marzo 1956, n. 303, in relazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 51,

e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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