Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 53d.P.R. 761/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo

comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza

emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti

proposti da Sesti Antonio Giulio contro la U.S.L. n. 21 di Padova ed

il Coreco - Sezione di Venezia, iscritta al n. 569 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento di intervento di Giulietti Giulio;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il dr. Antonio Giulio Sesti, aiuto ospedaliero presso la

U.S.L. n. 21 di Padova, ricorreva al T.A.R. per il Veneto contro il

provvedimento del Coreco - sezione di Venezia, che aveva annullato la

deliberazione della U.S.L. con la quale si disponeva il suo

trattenimento in servizio fino al 30 ottobre 1990, data in cui

avrebbe maturato il diritto al trattamento minimo di pensione.

Il T.A.R., con ordinanza emessa il 3 maggio 1991 (R.O. n. 569 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in

cui, al fine di maturare il minimo della pensione, non prevede

deroghe al collocamento a riposo a sessantacinque anni, entro il

limite massimo di settant'anni.

A parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, primo

comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verificherebbe a danno degli assistenti e aiuti

ospedalieri, rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici anche

appartenenti alle categorie dei sanitari, tra cui principalmente i

primari ospedalieri, per i quali è previsto il collocamento a riposo

a settant'anni di età per conseguire il massimo della pensione.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le

parti private, né è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,

ma ha spiegato intervento il dr. Giulio Giulietti che, però, non è

parte del giudizio che si svolge dinanzi al giudice remittente. Considerato in diritto

1. - Il T.A.R. per il Veneto dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979,

nella parte in cui non prevede, per il collocamento a riposo del

personale sanitario delle UU.SS.LL. fissato a sessantacinque anni, le

deroghe necessarie al fine di conseguire l'anzianità necessaria per

il minimo della pensione, entro il limite di settant'anni di età. A

suo parere sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo

comma, della Costituzione, verificandosi disparità di trattamento a

danno degli assistenti ed aiuti ospedalieri rispetto ad alcune

categorie di dirigenti pubblici e in particolare del personale

sanitario tra cui principalmente i primari ospedalieri, per i quali

è previsto il collocamento a riposo a settant'anni per conseguire il

massimo della pensione.

2. - Si osserva preliminarmente che non è ammissibile

l'intervento del dr. Giulio Giulietti, in quanto nel giudizio che si

svolge dinanzi a questa Corte sono parti solo quelle del giudizio

pendente dinanzi al giudice che ha emesso l'ordinanza di remissione

della questione di legittimità costituzionale e non sono ammessi

interventi estranei a quel giudizio (sentt. nn. 63 e 119 del 1991).

3. - La questione è fondata.

Si è già affermato (sentt. nn. 444 del 1990, 282 del 1991), che

è principio di ordine generale quello secondo cui non può essere

preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione,

la possibilità, per il dipendente pubblico che al compimento del

sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data di assunzione,

non abbia maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite

fissato per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il

periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento

di tale diritto.

Si è anche osservato che le considerazioni in ordine alla

discrezionalità del legislatore derivanti dalla necessità di

bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto

alla pensione con altri interessi costituzionalmente rilevanti non

sono sufficienti per fondare il non accoglimento della questione, sia

perché in genere si è ritenuto possibile il prolungamento dell'età

lavorativa per l'aumento dell'età media, sia perché la facoltà in

questione va riconosciuta solo per il tempo strettamente necessario

per il raggiungimento dell'anzianità minima per conseguire il

diritto alla pensione.

Si deve, infatti, conferire il massimo di effettività alla

garanzia del diritto sociale alla pensione da riconoscersi a tutti i

lavoratori in base all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e

la realizzazione di detto obiettivo rientra in finalità

costituzionalmente protette (sent. 440 del 1991). Mentre, la garanzia

del raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo è

affidata alla discrezionalità del legislatore e il suo mancato

riconoscimento non importa violazione dell'art. 38, secondo comma,

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 53, primo

comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non

consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del

limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il

numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di

rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale

anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di

età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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