Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Trentino - Alto Adige 14 luglio 1973, riapprovata il 14

settembre 1973, recante "Provvidenze per favorire la partecipazione

degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri

notificato il 3 ottobre 1973, depositato in cancelleria il 9 successivo

ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Trentino

- Alto Adige;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Massimo Severo

Giannini, per la Regione Trentino - Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con tempestivo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri,

debitamente autorizzato e rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Trentino -

Alto Adige, nel testo già rinviato dal Governo statale e riapprovato

nella seduta del 14 settembre 1973, con la quale si attribuisce una

indennità per mancato guadagno di lire 20.000 ai cittadini emigrati

all'estero, che abbiano esercitato il diritto elettorale attivo nelle

elezioni regionali dell'autunno 1973, chiedendone la dichiarazione di

illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 4, 5, 6 e 25

dello Statuto regionale di cui al t.u. 31 agosto 1972, n. 670.

Secondo il ricorso, infatti, la potestà legislativa accordata alla

Regione dall'art. 25 del citato t.u. è limitata alla disciplina del

procedimento elettorale, nel quale non rientrerebbe l'erogazione di una

siffatta indennità, che, d'altra parte non rientra neppure nell'ambito

delle altre materie contemplate negli artt. 4 e 5 dello stesso testo

unico.

Al riguardo si richiama la sentenza di questa Corte n. 39 del 1973

con la quale è stata dichiarata illegittima analoga legge della

Regione Puglia.

Resiste al ricorso la Regione Trentino - Alto Adige, il di cui

patrocinio mediante controricorso depositato il 29 ottobre 1973, chiede

che il ricorso venga dichiarato infondato, eccependo, in sostanza,

quanto segue:

a) la sentenza n. 39 del 1973 non può essere invocata nella

fattispecie, perché pronunciata nei confronti di regione a statuto

ordinario ed in materia di elezioni politiche statali;

b) la corresponsione di un modesto rimborso all'elettore, il quale,

per esercitare il proprio diritto rientra dall'estero è soltanto un

incentivo all'esercizio di quel diritto e, come tale, costituisce una

semplice modalità attinente alla organizzazione del procedimento delle

elezioni, rientrante nelle attribuzioni conferite alla Regione

dall'art. 25 del t.u. n. 670 del 1972. Considerato in diritto :

Col ricorso di cui in epigrafe la Corte è chiamata a decidere se

la legge regionale Trentino - Alto Adige del 14 settembre 1973 - che

prevede l'attribuzione di un'indennità di lire 20.000 ai cittadini

emigrati all'estero i quali abbiano partecipato alle elezioni regionali

dell'autunno 1973 - contrasti o meno con gli artt. 4, 5, 6 e 25 dello

Statuto, per avere esorbitato dalla competenza legislativa regionale.

L'illegittimità denunziata non sussiste.

Va innanzitutto dichiarata l'estraneità della norma impugnata

all'ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto (nel

testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come riconosciuto

espressamente anche dalla Regione e come emerge dalle chiare

attribuzioni di competenza formulate in dette previsioni. Il

conferimento alla Regione della potestà legislativa in materia

elettorale risulta invece disciplinato dall'art. 25 dello Statuto. Tale

disposizione, mentre fissa i principi fondamentali delle elezioni

regionali (sistema proporzionale, suffragio universale diretto e

segreto, ripartizione del territorio nei due collegi provinciali,

numero dei consiglieri, ecc.), rinvia per il resto alla più

dettagliata regolamentazione da emanarsi "con legge regionale". È pur

vero che il d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50, contenente disposizioni per

l'attuazione dello Statuto, regola l'esercizio del diritto di voto

disciplinando esaurientemente la materia in esame. Ciò non esclude

tuttavia la potestà della Regione di stabilire ulteriori norme, di

carattere integrativo, esercitata, come nella specie, con il disegno di

legge impugnato. Quest'ultimo appare in armonia con il principio

costituzionale che proclama "dovere civico" l'esercizio del diritto di

voto (art. 48 Cost.), e con le varie leggi dello Stato che al fine di

facilitare l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica del Paese hanno previsto notevoli

facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati per motivi di lavoro

che rimpatriano per esercitare il diritto di voto (art. 117 d.P.R. 30

marzo 1957, n. 361, esteso alle elezioni regionali ed amministrative

con legge 26 maggio 1969, n. 241). Ulteriori agevolazioni a titolo di

indennizzo o di sussidio sono state adottate dalla legge della Regione

Sardegna 7 maggio 1965, n. 14, a favore degli elettori sardi emigrati

per ragioni di lavoro.

In tale contesto normativo si inserisce la legge regionale

impugnata, concedendo un'indennità forfettaria secondo regole generali

che impediscono qualsiasi discriminazione. Né contrasta con il

divieto, stabilito dalle leggi dello Stato e penalmente sanzionato, di

elargire denaro o altri beni nella giornata elettorale e nella

settimana che la precede. Invero l'articolo 95 del citato t.u. n. 361

del 1957, successivamente esteso alle consultazioni elettorali

amministrative, assolve a tutt'altra funzione, essendo diretto ad

impedire ogni illecita pressione sulla libera volontà dell'elettore, e

rimane pienamente operante anche nelle elezioni regionali del Trentino

- Alto Adige (art. 54 della legge regionale 18 gennaio 1964, n. 23).

Per quanto concerne infine la sentenza di questa Corte n. 39 del

1973, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

della legge della Regione Puglia, recante norme sulla assistenza ai

lavoratori pugliesi rientrati in occasione della consultazione

elettorale del 7 - 8 maggio 1972, è sufficiente rilevare che quella

legge operava in un campo ben diverso, incidendo sulla disciplina delle

elezioni politiche, in ordine alle quali "nessuna potestà legislativa

o amministrativa spetta alle Regioni". Pur tuttavia in tale occasione

la Corte ebbe ad auspicare che l'indirizzo diretto a favorire gli

emigrati per ragioni di lavoro potesse essere attuato nella misura

massima possibile, s'intende da parte degli organi competenti

nell'ambito delle rispettive potestà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Trentino - Alto Adige riapprovata il 14

settembre 1973, recante provvidenze per favorire la partecipazione

degli emigrati alla consultazione elettorale regionale dell'autunno

1973, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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