Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1965 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965,

recante: "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 1 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 10 successivo ed iscritto al n. 4 del Registro

ricorsi 1965.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Pietro Peronaci,

per il Commissario dello Stato, e l'avv. Pietro Virga, per la Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 1 aprile 1965 al Presidente della Regione

siciliana il Commissario dello Stato presso la Regione stessa ha

impugnato la legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella

seduta del 24 marzo 1965, recante: "Sgravi fiscali per le nuove

costruzioni in Sicilia", ed ha chiesto che ne sia dichiarata la

illegittimità costituzionale.

Il ricorrente espone che tale provvedimento statuisce che le

agevolazioni tributarie sui materiali impiegati nelle nuove costruzioni

edilizie, concesse dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37, si applicano

alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1966, con una riduzione

del 95 per cento dell'aliquota dell'imposta per l'anno 1965 e del 90

per cento per l'anno 1966.

La citata legge regionale del 1954 concedeva l'esenzione fiscale

fino a tutto il 31 dicembre 1957 per la costruzione di edifici

destinati ad abitazioni civili non aventi carattere di lusso oppure

destinati ad albergo, anche se comprendenti ambienti a piano terreno da

adibire a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento e la

sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi. Il termine

suddetto era poi stato ulteriormente prorogato con leggi successive: n.

46 del 29 luglio 1957, n. 29 del 12 novembre 1959 e n. 22 del 27

novembre 1961, giungendo fino alla data del 31 dicembre 1965; ma

quest'ultima legge, impugnata in via incidentale davanti alla Corte

costituzionale, era stata da questa dichiarata illegittima, con la

sentenza n. 2 del 22-26 gennaio 1965, in relazione agli artt. 36, 17 e

15 dello Statuto della Regione.

A parere del ricorrente, anche la legge ora denunciata si discosta

dai criteri seguiti dal legislatore nazionale, che, nell'evidente

intento di salvaguardare le entrate dei Comuni, ha provveduto

gradualmente al ripristino dell'imposta, limitandone la riduzione alla

misura del 20 per cento.

Pertanto la legge regionale è da ritenere viziata di

incostituzionalità per violazione degli artt. 15 e 36 dello Statuto

siciliano.

Il ricorso era depositato nella cancelleria della Corte in data 10

aprile, e poi pubblicato nel n. 98 del 17 aprile 1965 della Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nel n. 18 del 30 aprile detto nella

Gazzetta della Regione.

Il Presidente della Regione si è costituito in giudizio

presentando un controricorso, pervenuto alla cancelleria il 29 aprile,

nel quale si conclude perché la Corte costituzionale voglia dichiarare

"cessata la materia del contendere" e subordinatamente "respingere (il

ricorso) perché inammissibile per acquiescenza" o quanto meno "perché

infondato", dichiarando costituzionalmente legittima la legge

denunciata.

A sostegno di tali conclusioni si osserva anzitutto che la norma

della legge regionale aveva trovato applicazione per ben quattro anni

consecutivi, senza che il Commissario dello Stato avesse sollevato

alcuna censura di incostituzionalità, tanto che la ricordata decisione

della Corte era stata emessa in sede di giudizio incidentale, in

seguito ad una ordinanza del Tribunale di Patti.

Si aggiunge che con la legge ora impugnata la Regione ha provveduto

- in accoglimento del principio fissato in tale decisione - ad

accordare non già una esenzione totale, bensì solo una riduzione: del

95 per cento per il 1965 e del 90 per cento per il 1966. Inoltre, con

un'altra legge, approvata dall'Assemblea regionale il 9 aprile 1965, si

è inteso provvedere "allo scopo di far fronte alle minori entrate

derivanti ai Comuni siciliani dagli sgravi fiscali per le nuove

costruzioni edilizie", autorizzando il Presidente della Regione "a

decurtare i crediti verso i Comuni medesimi, relativi alle

anticipazioni concesse ai sensi delle leggi vigenti in rapporto al

minore ammontare delle entrate anzidette, fino alla complessiva

concorrenza di un miliardo di lire".

Dalla circostanza che la nuova legge non è stata impugnata dal

Commissario dello Stato la difesa della Regione arguisce che nessuna

censura si intende sollevare da parte dello Stato circa il modo con cui

la Regione ha garantito l'autonomia finanziaria dei Comuni; donde si

traggono le conclusioni sopra riferite relative alla cessazione della

materia del contendere oppure alla acquiescenza.

A tali argomentazioni ha risposto l'Avvocatura generale dello Stato

con una memoria depositata in cancelleria il 3 novembre 1965, nella

quale afferma che invece la legge regionale impugnata nel presente

giudizio si è discostata dal principio direttivo enunciato nella

sentenza della Corte, corrispondente al metodo adottato dalla

legislazione dello Stato (art. 45 del D. L.15 marzo 1965, n. 124,

ratificato dalla legge 13 maggio 1965, n. 431), inteso a ripristinare

l'imposizione. Si aggiunge che la legge regionale impugnata aggrava la

situazione, estendendo gli sgravi fiscali anche alle costruzioni di

alberghi e accordando così una agevolazione, che non trova alcuna

corrispondenza nella legislazione statale.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato neppure la nuova legge

regionale, approvata il 24 marzo 1965, può eliminare i vizi contenuti

in quella precedente rispetto all'autonomia finanziaria spettante ai

Comuni, cui si è imposto il rimborso delle imposte di consumo

incassate medio tempore, mentre i presunti vantaggi, contenuti comunque

entro un limite massimo, non possono giovare ai Comuni che non siano

debitori verso la Regione. Essa insiste perciò nella domanda di

accoglimento del ricorso.

In una "breve memoria", pervenuta alla cancelleria il 3 novembre,

la difesa della Regione ribadisce le tesi già sostenute, richiamando

altre disposizioni legislative posteriori, emanate dalla Regione (15

giugno 1965) e dallo Stato (13 maggio 1965, n. 431), per concludere che

non esistono differenze sostanziali in materia fra i due ordinamenti e

che, se mai, i Comuni hanno ottenuto maggiori vantaggi proprio dalle

norme emanate dalla Regione siciliana.

I difensori delle parti hanno confermato le proprie conclusioni e

gli argomenti dedotti a sostegno di esse alla pubblica udienza del 17

novembre 1965. Considerato in diritto :

La Corte ritiene fondato il ricorso proposto dal Commissario dello

Stato presso la Regione siciliana contro la legge, approvata nella

seduta del 24 marzo 1965 dell'Assemblea regionale siciliana, recante

"Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia".

Dalle circostanze, esposte dalla Avvocatura generale dello Stato e

non contestate in linea di fatto dalla difesa della Regione, e dal

confronto fra le norme statali e quelle contenute nella legge regionale

impugnata risulta in modo evidente che la Regione non si è adeguata in

alcun modo alla tipologia della legislazione statale in materia, né ha

tenuto conto dei principi richiamati nella sentenza n. 2 del 22-28

gennaio 1965 della Corte costituzionale, con la quale venne dichiarata

la illegittimità costituzionale della legge regionale 27 novembre

1961, n. 22.

Questa Corte non trova nelle deduzioni difensive esposte dalla

Regione nel presente giudizio alcun motivo, che possa valere ad indurla

a modificare la propria giurisprudenza in materia neppure per quanto

concerne il rispetto dell'autonomia finanziaria garantita ai Comuni

dallo Statuto regionale e l'adozione di un serio ristoro per la

cessazione di cespiti tributari ad essi spettanti.

Né, d'altra parte, sembra possibile negare che il metodo adottato

dalla legislazione statale nel disposto dell'art. 45 del D. L.15 marzo

1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è

fondamentalmente diverso da quello seguito dalla legge regionale

impugnata; e che, pertanto, anche nel caso in esame è mancato quel

coordinamento tra finanza statale, regionale e comunale, sulla cui

necessità la Corte si è pronunciata ripetute volte, e da ultimo nella

ricordata sentenza n. 2 del 1965.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata

dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1965,

recante: "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni in Sicilia", in

riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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