Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1996

Altra decisione · depositata il 18/01/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il

19 maggio 1995, depositato in Cancelleria nella stessa data, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento,

comunicato dal Commissario del Governo alla Regione Puglia con nota

prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale il Governo ha

rinviato al riesame del Consiglio regionale la legge riapprovata il

21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione

dell'amministrazione regionale), ed iscritto al n. 13 del registro

conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione notificato il 19

maggio 1995, la Regione Puglia ha impugnato il provvedimento

governativo, comunicato alla stessa Regione dal Commissario del

Governo con nota prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale

è stata nuovamente rinviata al Consiglio regionale, per il riesame,

la legge riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di

riorganizzazione dell'amministrazione regionale).

La ricorrente ha esposto di essere già stata destinataria di una

richiesta di rinvio, con riferimento al primo testo della legge in

esame, e di avere recepito i rilievi governativi in un testo

riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

regionale. Nel quindicesimo giorno successivo alla comunicazione al

Commissario del Governo della riapprovazione della legge con le

modifiche richieste, l'autorità statale disponeva un nuovo rinvio,

contestando, si osserva nel ricorso, la legittimità delle soluzioni

adottate dal legislatore regionale sotto profili identici a quelli

contemporaneamente posti dal Governo a fondamento di un distinto

ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della

legge in questione. Ciò premesso, ritiene la Regione Puglia che la

reiterazione del rinvio governativo sia in contrasto con l'art. 127

della Costituzione, in quanto, a seguito della riapprovazione del

testo di legge a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

regionale, il Governo avrebbe dovuto affidare le sue rimostranze

soltanto ai rimedi individuati dall'ultimo comma della citata norma

costituzionale, come, peraltro, è avvenuto con la instaurazione del

giudizio di legittimità costituzionale sugli stessi punti della

legge oggetto della nuova richiesta di rinvio.

Il Governo avrebbe, quindi, illegittimamente operato un secondo

rinvio del testo riapprovato, nel presupposto che si trattasse di una

legge nuova. Tale presupposto, ad avviso della ricorrente, sarebbe

erroneo, dovendosi considerare come "non nuova" una legge modificata

nelle parti coinvolte dalle censure mosse dal Governo con il primo

rinvio. Nel caso di specie, il confronto del testo dell'articolato

regionale con quello della prima richiesta di rinvio consentirebbe di

ritenere che le modifiche introdotte dal Consiglio regionale siano

scaturite dalle osservazioni contenute in alcuni dei punti della

precedente richiesta di rinvio. Si sarebbe, cioè, trattato di una

rielaborazione della normativa introdotta con la legge approvata

inizialmente, scaturita dalla necessità di superare le obiezioni

mosse dal Governo.

2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

osservato che la legge regionale in questione in larga parte ha

effettivamente operato su parti in precedenza oggetto di rinvio.

Tuttavia, alcune disposizioni in essa contenute non apparirebbero

conseguenziali alle esigenze di adeguamento ai rilievi governativi.

Pertanto, nel dubbio circa il carattere da attribuire alla legge in

esame, l'Avvocatura conclude chiedendo alla Corte di giudicare

secondo Costituzione sul conflitto. Considerato in diritto

1. - La Regione Puglia ha impugnato, con ricorso per conflitto di

attribuzione, il provvedimento governativo, comunicato alla stessa

con nota del Commissario del Governo (prot. n. 1189/20202 del 20

marzo 1995), con il quale, a seguito di riapprovazione, in data 21

febbraio 1995, della legge regionale recante "Norme in materia di

riorganizzazione dell'amministrazione regionale", era stato disposto

un nuovo rinvio della legge all'esame del Consiglio regionale.

Sostiene la ricorrente che, avendo la legge in questione già

recepito i rilievi formulati con il primo rinvio governativo in un

testo riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

regionale, sarebbe illegittimo, a norma dell'art. 127, ultimo comma,

della Costituzione, un nuovo rinvio da parte del Governo.

Quest'ultimo avrebbe a disposizione, per contrastare la legge, gli

ordinari strumenti di cui alla citata disposizione costituzionale e,

cioè, il promovimento della questione di legittimità davanti alla

Corte costituzionale, ovvero di quella di merito per contrasto di

interessi davanti alle Camere.

2. - Con la sentenza n. 476 del 1995, questa Corte, chiamata a

verificare la legittimità costituzionale della legge di cui si

tratta, posta in dubbio dal Governo (che, parallelamente, come

risulta dal ricorso all'odierno esame, ne aveva disposto un nuovo

rinvio al Consiglio regionale per il riesame), ha individuato una

serie di elementi aventi carattere di novità, introdotti in sede di

riapprovazione dell'originario testo legislativo a seguito del primo

rinvio del Governo, ed incidenti anche su disposizioni totalmente

estranee alle osservazioni governative. Sicché, sulla base dei

criteri forniti dalla giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo,

sentenze n. 357 e n. 260 del 1995; n. 384 e n. 359 del 1994), la

Corte ha considerato nuova la legge impugnata, rilevando,

conseguentemente, la inammissibilità della questione sottoposta al

suo esame. Infatti, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il

Governo avrebbe dovuto, prima ancora di promuovere la questione di

legittimità innanzi alla Corte, dar corso al rinvio della legge al

Consiglio regionale, affinché quest'ultimo fosse posto nella

condizione di procedere al suo riesame.

Alla stregua delle suesposte conclusioni, deve essere rigettato il

ricorso esperito dalla Regione Puglia nel presupposto infondato che,

trattandosi di legge non nuova, il Governo avrebbe consumato con il

primo rinvio il proprio potere di sottoporla al nuovo esame del

Consiglio regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Governo della

Repubblica, rinviare al Consiglio regionale per il riesame la legge

della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in

materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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