Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 140r.d.l. 1827/1935

citata

  • art. 45r.d. 1422/1924
  • art. 25r.d. 3184/1923
  • art. 142r.d. 1422/1924

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del

r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento

legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile

1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato in vigore le norme

regolamentari penali degli artt. 45 e 142 del r.d. 28 agosto 1924, n.

1422 (Regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità

e la vecchiaia), promosse con ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal

pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Possanzini

Mario, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Mario Possanzini imputato

del reato previsto dall'art. 45, comma secondo, del r.d. 28 agosto

1924, n. 1422 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d.

30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per

l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), per

avere omesso di tenere a disposizione degli ispettori le tessere

assicurative dei lavoratori da lui dipendenti, il pretore di Recanati,

con ordinanza del 3 marzo 1971, ha sollevato in riferimento all'art.

25, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art.140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827

(perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale),

convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui ha

conservato in vigore (senza limiti di tempo, e quindi anche per il

periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione) e tuttora

conserva in vigore, le norme regolamentari penali degli artt. 45

(precetto 3) e 142 (sanzione penale dell'ammenda) del citato r.d. n.

1422 del 1924.

Ha premesso che con l'art. 43 del r.d. n. 3184 del 1923, avente

natura di legge delegata, venne stabilito che con il regolamento

sarebbero state fissate le penalità e le sanzioni per l'inosservanza

delle disposizioni del decreto e dell'emittendo regolamento; che con

codesto regolamento, agli artt. 45, comma secondo, e 142, comma

secondo, rispettivamente fu imposto il precetto che sarebbe stato

violato dal Possanzini e fu stabilita la relativa sanzione (ammenda), e

che tali disposizioni regolamentari sarebbero in vigore per effetto del

citato art. 140 del r.d.l. 1827 del 1935.

Il pretore ha, quindi, anzitutto ritenuto ammissibile la sollevata

questione, argomentando dal fatto che oggetto della denuncia è una

norma di legge formale (quella dell'art. 140 citato); ha poi osservato

che ben difficilmente si sarebbe potuto ritenere conforme alla

Costituzione quella norma che aveva conservato e conservava tuttora in

vigore, ben oltre il 1 gennaio 1948, norme regolamentari contenenti

precetti e sanzioni di indiscutibile natura penale; ed infine, ha

rilevato che il ripetuto art. 140 non aveva mutato la natura di quelle

disposizioni regolamentari, promuovendole alla dignità di legge

formale e recependone in sé il loro contenuto, perché le aveva

indicate genericamente, ed in esse solo erano contenuti il precetto e

la sanzione.

2. - Davanti a questa Corte dopo che si era proceduto ritualmente

alla comunicazione, notificazione e pubblicazione dell'ordinanza, non

si è costituto l'imputato. Ha invece spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, ha chiesto che fosse dichiarata la non fondatezza della

sollevata questione. L'Avvocatura generale, in via preliminare, ha

considerato necessario di dover stabilire il valore della disposizione

contenuta nell'art. 140 ed ha concluso, ritenendo che ivi

impropriamente si parlava di mantenimento in vigore delle preesistenti

norme regolamentari e che queste, nelle parti non contrastanti con il

nuovo ordinamento della previdenza sociale, avevano continuato ad avere

vigore di per sé ed in base ai principi generali dell'ordinamento. E

ne ha dedotto l'irrilevanza della questione ai fini della decisione del

giudizio nel corso del quale era stata proposta.

Ma a prescindere da ciò, la questione, secondo l'Avvocatura, non

sarebbe fondata sotto due aspetti.

Qualora si ritenga che con l'art. 140 si sia fatto luogo ad un

rinvio recettizio delle disposizioni regolamentari in esso richiamate

(il che non dovrebbe essere escluso per il fatto che quell'articolo

rinvia in modo generico ai regolamenti che mantiene in vigore), l'art.

25, comma secondo, non sarebbe violato.

In secondo luogo, alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire

sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che non sarebbe stata

però rettamente intesa dal pretore, per cui non possono essere

dichiarati incostituzionali atti che, come il regolamento del 1924,

siano stati posti in essere in un momento anteriore a quello in cui la

legge che ne autorizzava l'emanazione, sia divenuta incompatibile con i

precetti della Costituzione.

All'udienza dell'8 novembre 1973 l'avvocato dello Stato si è

riportato all'atto d'intervento. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Recanati, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

ritiene che violi l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, l'art.

140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento

legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile

1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato in vigore (senza limiti

di tempo, e quindi anche per il periodo successivo all'entrata in

vigore della Costituzione) e tuttora conserva in vigore le norme

regolamentari penali degli artt. 45, comma quinto (precetto), e 142,

comma secondo (sanzione penale dell'ammenda), del r.d. 28 agosto 1924,

n. 1422 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione

obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia).

2. - Il giudice a quo, facendosi carico di precisare, a suo dire,

per mera completezza, che l'art. 140, oggetto della denuncia, nel

momento in cui conservava in vigore senza limiti di tempo, se qualcuno

non vi avesse posto rimedio, le disposizioni regolamentari penali,

applicabili nella specie, non aveva mutato la natura di queste,

promuovendole alla dignità di legge formale o recependone in sé il

contenuto precettivo, si dichiara dell'avviso che gli artt. 45, comma

quinto e 142, comma secondo, del citato r.d. n. 1422 del 1924, aventi

portata rispettivamente precettiva e sanzionatoria, fossero destinati a

venir meno con l'entrata in vigore del r.d.l. 1827 ma che il detto art.

140 li aveva conservati e li conservava in vigore ben oltre il 1

gennaio 1948 e pertanto, che codeste norme regolamentari venivano

concretamente applicate appunto sulla base della denunciata norma di

legge ordinaria.

Pur non essendo del tutto chiara la distinzione che viene

prospettata tra la conservazione in vigore per legge di norme

regolamentari preesistenti, il cambiamento della natura di quelle norme

(da regolamentari a norme di legge formale) ed il recepimento (ad opera

della legge) in sé del contenuto delle norme regolamentari, basta

prendere atto della tesi interpretativa avanzata dal pretore di

Recanati per doversi escludere che la questione come sopra proposta

risulti priva di rilevanza (siccome invece assunto dall'Avvocatura

generale dello Stato) .

Senonché la tesi interpretativa non è accettabile; e ciò

conduce, in sede di esame del merito, alla non fondatezza della

questione.

A tal riguardo, va tenuto presente che a seguito dell'entrata in

vigore del r.d.l. n. 1827 del 1935, il r.d. n. 1422 del 1924 non è

stato oggetto di abrogazione. L'art. 141 di quel r.d.l., infatti, non

lo include tra i decreti dichiaratamente abrogati, e d'altra parte per

le norme in esso contenute non ricorre alcuna contrarietà o

incompatibilità con la disciplina dettata con il ripetuto r.d.l. n.

1827 del 1935.

L'art. 140 ha un contenuto del tutto coerente con siffatta

interpretazione. Da un canto, dà atto che le norme regolamentari in

vigore, rimangono tali in quanto non sono contrarie o incompatibili con

l'emanato decreto, e dall'altro, mentre autorizza il Governo ad emanare

le norme regolamentari esecutive del decreto stesso, per quelle non

abrogate non prevede in alcun modo sotto nessuna forma, l'attribuzione

di nuova forza giuridica, ma si limita a stabilire che esse sarebbero

rimaste in vigore fino all'emanazione delle nuove norme.

Di conseguenza, avendo il pretore di Recanati denunciato, per

violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione (solo)

l'art. 140 (e non anche le norme regolamentari contenenti il precetto e

la sanzione, in ordine a cui pende il processo a quo), la questione va

dichiarata non fondata. La norma, infatti, intesa nel senso precisato,

non viola in alcun modo la riserva di legge in materia penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale) convertito in legge

6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato e tuttora

conserva in vigore gli artt. 45, comma quinto e 142, comma secondo, del

r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (approvazione del regolamento per

l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente

provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e

la vecchiaia), questione sollevata, in riferimento all'art. 25, comma

secondo, della Costituzione, dal pretore di Recanati con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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