Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/02/1967 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, recepito nel D.P.R.

14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio

1966 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente fra

Cifarelli Francesco e Finocchiaro Angelo, iscritta al n. 168 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Udita nella Camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 31 maggio 1966 il Tribunale di Catania, nel corso di

un giudizio civile promosso contro il suo datore di lavoro Finocchiaro

Angelo dall'assistente edile Cifarelli Francesco onde ottenere il

riconoscimento dei crediti di lavoro da lui vantati, ha ritenuto non

manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale

sollevata dalla difesa dell'attore nei confronti dell'art. 46 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini (fornito di

efficacia giuridica normativa erga omnes in virtù dell'articolo unico

del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032), che sancisce l'improcedibilità

delle domande giudiziali concernenti controversie in materia di

rapporti di lavoro, ove sulle domande stesse non sia stato previamente

esperito il tentativo di conciliazione.

Il Tribunale ha osservato che con la sentenza n. 56 del 6 luglio

1965 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo 24 luglio 1959,

anch'esso reso efficace erga omnes col medesimo D.P.R. 14 luglio 1960,

n. 1032, il quale contiene una identica norma da applicare nei

confronti degli operai edili e da ciò ha dedotto la non manifesta

infondatezza della questione relativa alla corrispondente norma da

applicare nei confronti degli impiegati dello stesso settore

produttivo.

Ritenuta la questione rilevante per l'esito del giudizio, il

Tribunale ne ha disposto la sospensione ed ha ordinato l'invio degli

atti a questa Corte. L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di

legge, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24

settembre 1966. Nessuna delle parti si costituiva nel giudizio così

promosso. Considerato in diritto :

La questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Catania si

presenta sotto ogni aspetto corrispondente a quella risolta con la

sentenza n. 56 del 1965, e riguardando una norma distinta per la sua

portata soggettiva da quella dichiarata costituzionalmente illegittima

con tale pronuncia, deve essere nuovamente decisa con sentenza.

Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu

detto e cioè che una clausola come quella impugnata, la quale impone

anche ai non iscritti alle associazioni sindacali l'esperimento della

conciliazione prima di poter proporre azione giudiziaria in ordine alle

controversie insorte in applicazione dei contratti collettivi di

lavoro, determina un eccesso rispetto alla delega conferita al Governo

con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e quindi una

violazione dell'art. 76 della Costituzione. Si tratta infatti di una

clausola la quale non è strettamente necessaria a garantire il

trattamento minimo voluto assicurare ai lavoratori e stabilisce invece

la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione nei confronti

delle associazioni sindacali alle quali non appartengono e di queste

nei confronti dei primi, che non possono considerarsi pertinenti a

quella parte della contrattazione collettiva cui si è riferito l'art.

1 della citata legge n. 741.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1

agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini,

che dispone l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione,

per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in

relazione all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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