Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1994

Altra decisione · depositata il 15/03/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna

notificato il 14 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 23

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante "Disposizioni

riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei

direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e

dei loro sostituti" ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e

l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 14

giugno 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in ordine al decreto del ministro dei trasporti 15 marzo

1993, recante "Disposizioni riguardanti l'idoneità

tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei

servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1993.

La ricorrente censura il predetto decreto come invasivo delle

proprie attribuzioni, previste dagli artt. 117, primo comma, e 118,

primo comma, della Costituzione, nella materia dei servizi

automobilistici di interesse regionale, e ne chiede l'annullamento.

Osserva al riguardo che il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante

"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità

dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ha

disciplinato, in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. a), della

legge di delega 6 dicembre 1978, n. 835, i diversi settori di

esercizio delle ferrovie.

Peraltro, in base alla stessa legge di delega (art. 1, primo

comma, lett. c), il legislatore delegato avrebbe dovuto "provvedere

al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la

polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, con

il criterio della estensione della validità, oltre che alle ferrovie

in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale

governativa, a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto

terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e,

per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza

dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle

regioni".

Invece di elaborare una apposita ed organica disciplina - distinta

da quella avente ad oggetto le ferrovie - adeguata alla natura dei

diversi servizi di trasporto, il d.P.R. n. 753 del 1980, all'art. 1,

terzo comma, ha esteso le norme comunque riguardanti le ferrovie in

concessione, salvo quanto specificato nei successivi articoli, a

tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di

competenza dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza

dell'esercizio, anche a quelli di competenza delle regioni.

Il titolo ottavo del decreto legislativo ha disciplinato obblighi

e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in

concessione, subordinando, tra l'altro, l'assenso o il nulla osta a

tale incarico da parte della direzione generale della motorizzazione

civile e dei trasporti in concessione (art. 90, secondo comma)

all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e

morale della persona proposta quale direttore o responsabile

dell'esercizio sulla base di disposizioni da stabilirsi con decreto

del ministro dei trasporti.

Tali disposizioni sono state poste con l'impugnato d.m. 15 marzo

1993, che espressamente si riferisce anche alle autolinee.

La ricorrente ritiene che non spetta al ministro dei trasporti

disciplinare lo svolgimento dell'attività di direttore di esercizio

delle autolinee regionali, in quanto tale regolamentazione porrebbe

illegittimamente limiti alla possibilità delle Regioni di avvalersi

di concessionari dotati di struttura organizzativa diversa da quella

indicata nel decreto ministeriale. Per i servizi automobilistici,

infatti, già il d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, in attuazione della

direttiva CEE n. 438 del 1989, fissa i requisiti per le imprese che

esercitano il trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea, in

modo, oltre che omogeneo sul piano europeo, più equo ed equilibrato

rispetto alle condizioni previste nel decreto impugnato, che

richiede, tra l'altro, la laurea in ingegneria per il direttore di

esercizio. Del resto, osserva la Regione, l'estensione delle

disposizioni del titolo ottavo del d.P.R. n. 753 del 1980, concepite

per le ferrovie, alle autolinee a norma dell'art. 1, terzo comma,

dello stesso d.P.R. fa, per un verso, salvo "quanto specificato nei

successivi articoli", per l'altro è limitata, per i servizi

regionali, alle regole in materia di polizia e di sicurezza, quali

non sono, se non indirettamente e mediatamente, quelle concernenti i

requisiti professionali.

Comunque, il decreto ministeriale impugnato sarebbe in contrasto

con le disposizioni di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 753, che, al

secondo comma, prevede che l'idoneità tecnico-professionale del

direttore o del responsabile di esercizio sia accertata "sulla base

delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del ministro

dei trasporti", il quale, pertanto, doveva solo stabilire le

modalità per l'accertamento dell'idoneità, e non individuare

specifici requisiti professionali che la legge non prevede e la cui

esistenza, in quanto fattore di limitazione della libertà

professionale, dovrebbe essere soggetta al principio di legalità

sostanziale.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, ritenendo che

competa allo Stato stabilire i requisiti tecnico-professionali e

morali delle persone addette ad un pubblico servizio che, come quello

del trasporto, deve obbedire ad esigenze di sicurezza.

3. - Nella pendenza del giudizio davanti alla Corte è stato

emanato il 30 luglio 1993, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

190 del 14 agosto 1993, il decreto del ministro dei trasporti avente

ad oggetto "modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993

recante disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale,

fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico

trasporto terrestre e dei loro sostituti". Tale decreto ha, tra

l'altro, escluso dalla applicazione delle disposizioni del d.m. 15

marzo 1993 l'esercizio delle autolinee.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocatura generale dello

Stato hanno concordemente ritenuto, in nota depositata in udienza,

che possa considerarsi cessata la materia del contendere. Considerato in diritto

1. - La Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in

epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello

Stato chiedendo a questa Corte di dichiarare, sulla base degli artt.

117, primo comma, e 118, primo comma, che non spetta allo Stato

dettare, in attuazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,

disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e

morale dei direttori di esercizio dei servizi automobilistici di

interesse regionale, e, conseguentemente, di annullare il decreto in

data 15 marzo 1993 con il quale il ministro dei trasporti ha

impartito tali disposizioni nella parte in cui esse si riferiscono

all'esercizio di autolinee.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta

applicabile a tutti i servizi di trasporto la disciplina relativa

all'incarico di direttore di esercizio delle ferrovie in concessione

dettata dal predetto d.P.R. n. 753 del 1980, la regione ha eccepito

la illegittimità costituzionale dello stesso per violazione dei

principi contenuti nella legge delega 6 dicembre 1978, n. 835.

Secondo la ricorrente, tale legge non prevedeva una generalizzata

estensione delle regole dettate per le ferrovie ad ogni tipo di

trasporto, ma un'apposita normativa delegata riferita al

riordinamento ed all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia,

la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto.

2. - Nelle more del giudizio davanti alla Corte, è stato emanato

il 30 luglio 1993 il decreto del ministro dei trasporti avente ad

oggetto "modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993 recante

disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e

morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto

terrestre e dei loro sostituti", il quale, per la parte che qui

rileva, ha escluso l'applicazione alle autolinee della disciplina

posta dal decreto impugnato dalla Regione Emilia-Romagna.

A seguito della sopravvenienza di tale normativa, le parti hanno

chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del

contendere.

In effetti, il decreto ministeriale del 30 luglio 1993 ha escluso

il riferimento alle linee automobilistiche delle disposizioni del

decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, riguardanti

l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di

esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro

sostituti. Si è realizzato, così, il soddisfacimento della pretesa

della Regione ricorrente ed è venuto meno il suo interesse alla

pronunzia di merito.

Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del conflitto di

attribuzione in esame per sopravvenuta carenza d'interesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla

Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe, nei confronti del

decreto del ministro dei trasporti del 15 marzo 1993, recante

"Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e

morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto

terrestre e dei loro sostituti".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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