Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/05/1969 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

19 gennaio 1942, n. 22, recante "Istituzione di un Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i dipendenti statali", promosso con

ordinanza emessa il 3 maggio 1967 dal pretore di Roma nel procedimento

civile vertente tra l'E.N.P.A.S. e Ortolani Ines, iscritta al n. 237

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.

Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.S. e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del

Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Carmelo Carbone, per l'E.N.P.A.S. ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 30 maggio 1966, l'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.)

premesso:

che il bambino Roberto Ortolani, figlio della pensionata dello

Stato Ines Ortolani, affetto da linfoadenite latero-cervicale era stato

ricoverato presso l'Ospedale del Bambin Gesù di Roma e presso la

sezione di detto Ospedale in Santa Marinella dal 24 marzo al 19

settembre 1962, a totale carico dell'Istituto attore;

che da tale data (19 settembre 1962), ai sensi dell'art. 6 del

regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, per raggiungimento del 180 giorni

di assistenza, cessava l'obbligo dell'E.N.P.A.S. di concedere

qualsivoglia prestazione alla Ortolani per tutta la durata dell'anno in

corso (1962);

che, quindi, rimaneva a carico dell'assistita il periodo ulteriore

di ricovero dal 20 settembre al 15 novembre 1962, data, quest'ultima,

dalla quale subentrava il Consorzio Provinciale Antitubercolare;

che l'E.N.P.A.S. in via di eccezionale deroga, su istanza della

interessata, che assumeva di non avere la possibilità economica di

pagare il conto di degenza per l'indicato periodo 20 settembre - 15

novembre 1962, ammontante a lire 192.150, con apposita deliberazione

del Consiglio di amministrazione, concedeva - alla Ortolani un

contributo straordinario di lire 120.000;

che tale contributo, accordato per saldare il conto ospedaliero,

avrebbe dovuto essere corrisposto su esibizione dei "giustificativi" di

spesa;

che, invece, proprio per evitare alla Ortolani di anticipare dette

somme, il contributo le fu versato prima del saldo del conto delle

spese di spedalità ed all'unico scopo di estinguere il debito verso

l'Ospedale del Bambin Gesù;

che, viceversa, la beneficiaria incassava l'assegno senza

soddisfare, neanche in minima parte i propri impegni verso l'Ospedale

predetto o, comunque, comprovare all'E.N.P.A.S. l'avvenuto pagamento;

che le numerose diffide, a tal riguardo, erano rimaste senza esito;

tutto ciò premesso l'E.N.P.A.S. conveniva davanti al pretore di

Roma la Ortolani, perché si sentisse condannare alla restituzione

della predetta somma di lire 120.000, oltre agli interessi ed alle

spese ed onorari di causa.

Il pretore adito, con ordinanza 3 maggio 1967, sollevava d'ufficio,

ritenendola non manifestamente infondata, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, della

Costituzione, dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, nella

parte in cui, con le parole "nei limiti" pone in essere una previsione

di limitazione temporale delle prestazioni previdenziali,

indipendentemente - dal perdurare dello stato di bisogno -

dell'assistito e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa

Corte.

La non manifesta infondatezza veniva motivata con l'assunto che

l'art. 38, comma secondo, della Costituzione pone in essere un vero e

proprio diritto del lavoratore all'assistenza, a carico della

collettività, senza alcuna limitazione di tempo e non una semplice

facoltà discrezionale più o meno patetica,

La rilevanza veniva, poi, motivata, testualmente, come segue: "...

Ove il limite temporale, previsto dall'art. 2 della legge 19 gennaio

1942, n. 22, venisse ad essere dichiarato illegittimo, la imposizione

di un onere probatorio; diverso da quello previsto per l'assistenza

nell'ambito di 180 giorni, sarebbe inammissibile, anche per le

prestazioni per il periodo successivo a tale termine. Nella

fattispecie, quindi, trattandosi di rimborso di spese ad un istituto

convenzionato (il pagamento effettuato direttamente dall'Ente per le

spese relative ai primi 180 giorni fa desumere tale qualifica) nessun

onere probatorio è posto a carico dell'assistito (art. 20 del R.D. 26

luglio 1942, n. 917).

Ne consegue che, venuti meno i presupposti di fatto (eccezionalità

della prestazione e mancata ottemperanza all'onere di produzione della

documentazione) ed essendo inammissibile, quindi, la condizione

proposta, la convenuta non avrebbe alcun onere di produrre la

documentazione richiesta, rientrando il compito di procurarsi tale

documentazione in quelli posti a carico dell'Ente. Tale nuovo assetto

normativo influirebbe in maniera determinante sulla presente decisione,

per cui il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione".

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, la

questione viene ora alla cognizione di questa Corte.

Nel relativo giudizio si è costituito l'E.N.P.A.S. ed è

intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la memoria di costituzione il patrocinio dell'E.N.P.A.S. ha

chiesto che la sollevata questione venga dichiarata non fondata,

deducendo, in sostanza, quanto segue:

Il principio costituzionale, posto dal secondo comma dell'art. 38

della Costituzione, non pone in essere un precetto che legittimi

l'insorgere di una posizione soggettiva di vantaggio del cittadino, ma

stabilisce, invece, una generale direttiva per il legislatore

ordinario, da osservarsi con la discrezionalità che è insita nel

potere legislativo.

La disposizione del citato comma secondo dell'art. 38 della

Costituzione, pertanto, appartiene a quella ristretta categoria di

norme costituzionali, le quali stabiliscono dei principi direttivi per

il legislatore ordinario, che questi è tenuto ad attuare, nei limiti

delle possibilità economiche e sociali del Paese, al fine di attuare

la trasformazione della società nel modo regolato dal costituente.

La direttiva del costituente nella specie è che tutti abbiamo

un'assistenza completa, ma all'attuazione di essa si potrà giungere

quando si avrà una disponibilità di mezzi che la permetta.

La mancata o incompleta attuazione di quella direttiva, pertanto,

non pone in essere una questione di legittimità costituzionale, ma una

questione di responsabilità politica del Parlamento, della quale unico

giudice è il corpo elettorale.

Alla sua volta, l'Avvocatura generale dello Stato, con l'atto

d'intervento nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, e con successiva memoria, chiede che la questione, sollevata

con l'ordinanza di rinvio, venga dichiarata non fondata, deducendo

quanto segue:

a) anzitutto non sembra esatta l'interpretazione dell'art. 2 della

legge sull'E.N.P.A.S. seguita dall'ordinanza di rinvio:

Dalla lettera e dalla ratio di tale norma deve desumersi, invece,

che con essa non vengono preveduti limiti temporali alle prestazioni

assistenziali, ma soltanto "limiti e modalità" - da stabilirsi nel

regolamento - per la determinazione delle prestazioni assistenziali nei

casi concreti.

Se così è, non vi sarebbe una questione di legittimità

costituzionale della legge, ma una comune questione di legittimità del

regolamento, di competenza del giudice ordinario o amministrativo;

b) ma, ammesso che l'interpretazione dell'art. 2 della legge

sull'E.N.P.A.S. seguita dall'ordinanza di rinvio sia esatta ed ammesso,

altresì, che l'art. 38, comma secondo, della Costituzione abbia

carattere normativo è evidente che quest'ultima norma, in coerenza con

il suo ultimo comma, vada interpretata non in relazione ai singoli

settori previdenziali e assistenziali, ma nel suo complesso, ossia

nelle varie forme assicurative o gratuite che, ai sensi del citato

ultimo comma l'assistenza e la previdenza possono assumere, cosicché,

considerato sotto questo profilo il denunziato art. 2 della legge

sull'E.N.P.A.S., la questione di costituzionalità sollevata con

l'ordinanza di rinvio risulta infondata. Considerato in diritto :

In via pregiudiziale si deve constatare che manifesta risulta la

irrilevanza, ai fini della definizione del giudizio a quo, della

questione sollevata con l'ordinanza di rinvio.

Come si è posto in evidenza in narrativa, oggetto del giudizio

promosso davanti al pretore di Roma, era la ripetizione di una certa

somma che l'E.N.P.A.S., in via di eccezionale deroga, aveva accordato

ad una pensionata presso di esso iscritta, a condizione che venisse

impiegata per il pagamento parziale delle spese di ricovero ospedaliero

di un figlio di detta iscritta, protrattosi oltre il termine di 180

giorni per il quale l'E.N.P.A.S. aveva provveduto all'assistenza

diretta. Con la sollevata questione di legittimità costituzionale, si

mira, in sostanza, a far estendere l'obbligo dell'assistenza diretta da

parte dell'E.N.P.A.S. a tutto il periodo di degenza senza il limite dei

180 giorni.

Ora ammessa in ipotesi, non soltanto la illegittimità

costituzionale della norma in base alla quale l'obbligo di assistenza

diretta ospedalieria da parte dell'E.N.P.A.S. è limitato a 180 giorni

per anno solare, ma, addirittura la sopravvenienza di una nuova norma

che già avesse sancito l'obbligo a tempo indeterminato di tale

assistenza diretta, da ciò noh deriverebbe, certo, anche l'obbligo da

parte dell'E.N.P.A.S. di attribuire all'assistenza una qualsiasi somma

da impiegare per il pagamento di assistenza ospedaliera, anzi, proprio

dall'obbligo dell'assistenza diretta da parte dell'E.N.P.A.S.

l'attribuzione per il fine suddetto di tale somma risulterebbe senza

causa.

Pertanto, se, come è pacifico, nella specie l'E.N.P.A.S. che, in

via di deroga eccezionale, ha accordato una certa somma a eondizione

che venisse impiegata all'espresso scopo di estinguere un certo debito

di spedalità e l'interessata, come si assume, ha esatto tale somma

senza impiegarla allo scopo di cui sopra e su questo assunto poggia

l'azione di ripetizione della somma stessa, proposta davanti al giudice

a quo, è evidente che nessuna rilevanza avrebbe in quel giudizio la

dichiarazione di illegittimità della norma che limita a 180 giorni per

anno l'obbligo dell'E.N.P.A.S. all'assistenza diretta.

La proposta questione, pertanto, dev'essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, recante "Istituzione di

un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti

statali", in riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal pretore di Roma con ordinanza in data 3

maggio 1967.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1969:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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