Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3455, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1963 dal

Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Matthaeis

Maria, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania

ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 128

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Visti gli atti di costituzione di De Matthaeis Maria, della Sezione

speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania e del Ministero

della agricoltura e foreste;

udita nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Teodoro Doria, per la De Matthaeis, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e

il Ministero dell'agricoltura.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 18 ottobre 1963, emessa nel corso del

procedimento civile vertente fra De Matthaeis Maria e la Sezione

speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, il Tribunale di

Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R.

27 dicembre 1952, n. 3455, perché in contrasto con gli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione.

Osserva il Tribunale nell'ordinanza che l'attrice era proprietaria

di terreni nei Comuni di Rotello e S. Croce di Magliano, ove, il 15

novembre 1949, era ancora vigente il vecchio catasto, così come è

dato desumere dalla relativa certificazione in atti dell'Ufficio

tecnico erariale di Campobasso. Ciò premesso - prosegue l'ordinanza -

dalla copia del piano particolareggiato di esproprio compilato dalla

Sezione ed esibito dalla De Matthaeis risulta che l'Ente di riforma,

per i beni siti nel comune di S. Croce, accettò come corrispondenti a

quelli effettivi i dati di superficie determinati dal vecchio catasto,

indicando però l'ammontare del reddito dominicale in lire 7.561,86,

anziché in lire 704,07, quale invece risulta dall'estratto catastale

di partita esibito dall'attrice. Per i beni siti nel Comune di Rotello,

l'Ente, ritenendo i dati del vecchio catasto non aderenti alla realtà,

adì la Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, chiedendo che, in sostituzione di

quelli, venisse riconosciuta la superiore consistenza effettiva

accertata da esso Ente e indicata nel piano di esproprio. La

Commissione censuaria, con deliberazione n. 2556 del 2 settembre 1952,

dichiarava "irrilevanti e non impegnativi gli elementi tratti dall'Ente

da indagini dirette e dal nuovo catasto" e dava incarico al Collegio

dei periti di "eseguire i necessari rilievi ed indagini intesi ad

accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla base

delle "risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1 febbraio

1952". Di conseguenza veniva determinata "per i beni nel Comune di

Rotello la consistenza di ha. 198.27.20 per un reddito imponibile di

lire 70.531,32", in luogo degli ha. 171.87.38 con reddito di lire

6.889,45 risultanti, invece, con espresso riferimento al 15 novembre

1949, dal certificato dell'Ufficio tecnico erariale di Campobasso

esibito dall'attrice nel giudizio.

In base a tali risultanze e previa adozione di un nuovo piano di

esproprio, che teneva conto del fatto che la espropriata era solo

comproprietaria dei terreni in questione, veniva emesso il D. P.

impugnato, col quale si approvava il piano di esproprio per una

superficie di ha, 10.64.39, per un reddito dominicale di lire 5.321,95.

Dal descritto svolgimento dei fatti il giudice a quo ha tratto la

convinzione che, sia per quanto riguarda i beni siti nel Comune di S.

Croce che per quelli siti nel Comune di Rotello, l'esproprio non

sarebbe stato fondato sulla consistenza dei terreni al 15 novembre

1949: quanto ai primi, per la discrepanza esistente fra il reddito

dominicale indicato nel piano di esproprio e quello risultante dal

certificato dell'Ufficio tecnico erariale e non giustificata in alcun

modo dall'Ente; e, quanto ai secondi, perché dal tenore della

deliberazione della Commissione censuaria dovrebbe desumersi che quella

delibera fu adottata tenendo conto della consistenza risultante dal

nuovo catasto, il che sarebbe confermato dal prospetto del nuovo

catasto esibito in atti, i cui dati corrispondono perfettamente a

quelli fatti propri dal Collegio dei periti e dalla Commissione

censuaria. Con ciò perderebbe ogni valore sostanziale la citata

affermazione della Commissione circa la irrilevanza dei dati desunti

dall'Ente dal nuovo catasto.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29

agosto 1964.

2. - Si è costituita avanti alla Corte costituzionale la sig.ra De

Matthaeis, rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Doria, il quale ha

depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 13 dicembre 1963.

In queste si precisa che la proprietà complessiva ed indivisa

della De Matthaeis e della madre Celestina, secondo le risultanze del

vecchio catasto, era, al 15 novembre 1949, di ha. 194.17.66, con un

reddito dominicale di lire 7.553,52, suddivisi in ha. 171.87.38 nel

Comune di Rotello ed ha. 23.39.83 nel Comune di S. Croce, con reddito

dominicale rispettivamente di lire 6.886,45 e lire 704,07, onde

trattavasi di proprietà esente da scorporo.

A tale consistenza non corrisponderebbe quella posta a base del

provvedimento di scorporo, alla quale, per la porzione di beni in

Comune di Rotello, si sarebbe giunti attraverso il giudizio della

Commissione censuaria centrale, arbitrario ed illegittimo per le

ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio; e per la porzione di beni in

Comune di 5. Croce, attraverso l'ingiustificata alterazione del reddito

dominicale risultante dal vecchio catasto, ancora in vigore al 15

novembre 1949.

Onde la difesa della De Matthaeis ribadisce le conclusioni

dell'ordinanza di rinvio, insistendo nella violazione dell'art. 4 della

legge n. 841 del 1950 e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77, primo

comma, della Costituzione.

3. - Si sono costituiti il Ministero dell'agricoltura e foreste, in

persona del Ministro pro tempore, e la Sezione speciale per la riforma

fondiaria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le

proprie deduzioni il 17 luglio 1964.

Osserva l'Avvocatura che, per quanto riguarda la porzione di

terreni siti in Comune di S. Croce, la questione sarebbe posta

prematuramente, giacché il Tribunale avrebbe omesso di accertare in

modo tranquillante la realtà dei relativi dati catastali, risultanti

in misura contrastante dal certificato esibito dalla parte e dal piano

di esproprio, che pure, secondo l'ordinanza, fu per questa parte,

compilato in adesione ai dati del vecchio catasto.

Per quanto riguarda, invece, i terreni in Comune di Rotello,

l'Avvocatura sostiene che il riferimento ai dati del nuovo catasto,

contenuto nella relazione del Collegio peritale e nella deliberazione

della Commissione censuaria centrale, starebbe solo a significare che i

dati stessi furono presi in considerazione "ai fini del collegamento",

e non quindi ai fini della determinazione sostanziale della consistenza

effettiva dei terreni. Se infatti la Commissione avesse voluto fondarsi

sui dati del nuovo catasto, sarebbe stato superfluo affidare al

Collegio dei periti rilievi ed indagini in loco potendosi i dati

medesimi rilevare direttamente dai registri catastali. I dati, dunque,

sarebbero stati determinati a seguito di regolari ed effettive

operazioni di accertamento, così come risulterebbe dalla deliberazione

stessa, né varrebbe a inficiare tale affermazione la circostanza che,

in realtà, l'accertamento della Commissione corrisponde esattamente ai

dati del nuovo catasto. È noto infatti - afferma l'Avvocatura - che

gli accertamenti per la formazione del nuovo catasto dovevano

necessariamente risalire ad epoca precedente di anni la sua entrata in

vigore, onde la cennata corrispondenza ben potrebbe rispecchiare le

variazioni effettivamente intervenute al 15 novembre 1949 rispetto alla

situazione risultante dal vecchio catasto, e come tali suscettibili di

essere prese in considerazione ai fini dello scorporo, a norma

dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Conclude l'Avvocatura chiedendo dichiararsi inammissibile la

questione per quanto riguarda i terreni in Comune di S. Croce, ed

infondata per quanto riguarda i terreni in Comune di Rotello.

4. - La difesa della sig.ra De Matthaeis ha depositato nei termini

una memoria illustrativa con la quale insiste nelle tesi già svolte e,

in particolare, in contrasto con le argomentazioni dell'Avvocatura

dello Stato, afferma anzitutto, per quanto riguarda i terreni siti in

S. Croce di Magliano, che, essendo stato esibito il certificato

catastale durante la fase istruttoria del processo di primo grado, ed

in difetto di qualunque rilievo al riguardo da parte dell'Ente

espropriante, così come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio,

dovrebbe dedursene che, in realtà, l'Ente stesso non aveva elementi

validi da opporre alla documentazione esibita, in quanto, in effetti,

per i terreni suddetti, si era avvalso direttamente dei dati del nuovo

catasto.

Per quanto riguarda poi i terreni siti in Comune di Rotello, la

difesa della parte privata osserva che nessun valore potrebbe

attribuirsi al rilievo dell'Avvocatura secondo cui, nella stima della

Commissione censuaria, il riferimento ai dati del nuovo catasto

avrebbe, in realtà, coinvolto la situazione di fatto esistente diversi

anni prima - e cioè, certamente, al 15 novembre 1949 - risalendo

necessariamente ad epoca remota gli accertamenti in base ai quali venne

formato il nuovo catasto medesimo. Invero, secondo la difesa della De

Matthaeis, tale argomentazione denuncia da sé la propria

inconsistenza, specie ove si ricordino le decisioni della Corte

costituzionale che hanno costantemente ritenuto la necessità di fare

riferimento, per la determinazione della quota espropriabile ai fini

della riforma fondiaria, alla consistenza catastale dei beni esistente

al 15 novembre 1949, ed al relativo reddito dominicale determinato

sulla base della tariffa in vigore al 1 gennaio 1943.

Insiste pertanto nelle già rese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Come risulta dall'ordinanza di rinvio, l'Ente di riforma, per

i beni di proprietà della De Matthaeis siti nel Comune di S. Croce, ha

considerato, ai fini dello scorporo, un reddito dominicale non

corrispondente a quello risultante dal certificato catastale esibito

dalla espropriata.

Questa Corte ha costantemente ritenuto che la consistenza della

proprietà soggetta ad esproprio ai sensi dell'art. 4, comma primo,

della legge n. 841 del 1959 (estensione e classificazione dei terreni)

deve essere determinata con riferimento alla data del 15 novembre 1949,

e che le tariffe di estimo applicabili per la determinazione del

reddito dominicale, ai fini suddetti, sono quelle in vigore al 1

gennaio 1943. Ora, come del resto le parti hanno ammesso concordemente,

il reddito dominicale tenuto presente dall'Ente di riforma con riguardo

ai terreni siti in Comune di S. Croce è diverso e superiore a quello

indicato nel certificato catastale esibito dalla De Matthaeis, recante

l'espresso riferimento alla data del 15 novembre 1949, ed è diverso

quindi da quello che avrebbe dovuto determinarsi a norma di legge.

Né su tale conclusione possono incidere le obiezioni

dell'Avvocatura, perché l'accertamento che il Tribunale avrebbe

omesso, dovrebbe tendere unicamente a rilevare come e perché l'Ente

abbia tenuto presente un reddito dominicale superiore a quello indicato

nel certificato catastale, il che non sembra possa avere rilievo nella

specie, essendo sufficiente, a concretare la violazione dei limiti

della delega, la non rispondenza dei dati sopra descritti.

2. - Per quanto riguarda poi la deliberazione della Commissione

censuaria centrale concernente i terreni nel Comune di Rotello, è da

rilevare che, in base ad essa, è stata determinata una superficie

superiore a quella risultante dal certificato catastale esibito dalla

De Matthaeis, e superiore risulta altresì il reddito dominicale

relativo, rispetto a quello riportato nel certificato medesimo. Né su

tale elemento obiettivo vi è questione fra le parti. Ciò su cui

invece si discute è la legittimità della deliberazione, che viene

negata dalla espropriata, e sostenuta dall'Ente e dal Ministero.

Al riguardo deve osservarsi che, secondo quanto risulta dal verbale

del collegio dei periti e dal testo della deliberazione, al collegio

stesso fu dato mandato "di eseguire i necessari rilievi ed indagini

intesi ad accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla

base delle risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1

febbraio 1952", e che il collegio dei periti "ha effettuato le indagini

del caso, e avvalendosi degli accertamenti compiuti sul luogo a cura

dell'Ufficio tecnico del catasto di Campobasso con l'intervento

dell'Ente e della ditta esproprianda, regolarmente invitati, ha

determinato i seguenti elementi ecc.".

Da ciò emerge che la Commissione, nel conferire al collegio dei

periti il mandato, fissò i criteri direttivi per l'esecuzione,

assegnando allo scopo un elemento di riferimento obbligatorio,

costituito dalle risultanze aggiornate del nuovo catasto entrato in

vigore il 1 febbraio 1952. E questo elemento non aveva carattere

meramente indicativo, ma era determinante in quanto avrebbe dovuto

costituire "la base", il punto di partenza dei rilievi e delle indagini

tendenti ad accertare gli elementi da tenere presenti ai fini

dell'esproprio. Ora, tali direttive, integralmente applicate dal

Collegio dei periti, sono indubbiamente in contrasto col disposto

dell'art. 6 della legge n. 841 del 1950. Secondo il disposto di tale

articolo, si può ricorrere, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi

catasti, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale

imponibile, "per ogni questione riflettente la non corrispondenza

dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di

coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto".

Chiaramente la legge prevede così un mezzo di aggiornamento dei

dati catastali da tenere presenti ai fini dell'esproprio, ed è ovvio

che, se di aggiornamento si tratta, i tecnici chiamati ad operarlo,

come nella specie, avrebbero dovuto tenere presenti, quale elemento

base, i dati del vecchio catasto, in relazione ai quali, attraverso le

indagini e gli accertamenti necessari, avrebbero dovuto effettuare le

eventuali modifiche tendenti a ripristinarne la rispondenza con la

realtà alla data del 15 novembre 1949.

I tecnici, invece, hanno adottato, come base, non già il catasto

vigente a tale data, bensì quello nuovo successivamente entrato in

vigore, ed hanno così introdotto un elemento di giudizio non voluto

dalla legge.

Infatti non sulla base delle risultanze del vecchio catasto, ed

attraverso gli accertamenti, si è giunti alla realtà del 15 novembre

1949, ma sulla base dei dati del nuovo catasto, diversi, si è giunti

ad una realtà di fatto diversa, che è altresì sprovvista di

qualsiasi esatto riferimento temporale sulla validità dei dati

accertati, e non è quindi neppure collocabile nel tempo con quella

precisione che, invece, l'art. 4 della legge impone, così come la

Corte ha numerose volte stabilito. Assume così un inequivocabile

significato la perfetta rispondenza dei dati forniti dalla Commissione

a quelli censiti dal nuovo catasto, in quanto è chiaro che, in tal

modo, il collegio dei periti ha addirittura fatto propri quei dati che

la Commissione, pur illegittimamente, come si è visto, si era comunque

limitata ad indicare come base della loro indagine.

Onde è da escludersi che la corrispondenza in parola, come afferma

l'Avvocatura, sia spiegabile con l'effettiva rispondenza alla realtà

dei dati del nuovo catasto fin dalla data del 15 novembre 1949,

essendo, per contro, tale asserzione solo una ipotesi, non suffragata

da nessuna prova, e perciò non idonea ad eliminare l'illegittimità

del procedimento adottato.

3. - Deve concludersi che l'impugnato decreto è in contrasto con

gli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendo stato emesso in

violazione dei limiti imposti dalla legge di delegazione, e pertanto se

ne deve dichiarare la illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono

stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati

non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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